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Decreto — n. 19820/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19820/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19820/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dall'avvocato PaoloPanariti unitamente all’avvocato Paolo Mei-ricorrente-controV.i.m. Srl Vendita Ingrosso Medicinali in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio EustachioSarra-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2359/2022,pubblicata in data 20/10/2022, nel procedimento RG n. 400/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19820/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Srl Vendita Ingrosso Medicinali in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio EustachioSarra-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2359/2022,pubblicata in data 20/10/2022, nel procedimento RG n. 400/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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termini di ricorso anticipo spese tardivo eccezioni processuali tardive estensione della procedura inosservanza del termine perentorio tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2888/2023Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 19820/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

dall'avvocato PaoloPanariti unitamente all’avvocato Paolo Mei-ricorrente-controV.i.m. Srl Vendita Ingrosso Medicinali in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio EustachioSarra-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2359/2022,pubblicata in data 20/10/2022, nel procedimento RG n. 400/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2888/2023Numero sezionale 367/2026Numero di raccolta generale 19820/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Massimo Ferro