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Decreto — n. 19809/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19809/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19809/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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na del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AngeloPiazza-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMariarosa Spinelli unitamente all’avvocato Marco Scala-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Catania nel RG n. 16818/2018depositato il 15/10/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19809/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 16818/2018depositato il 15/10/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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costi della perizia apprezzamento manifestamente errato revisione di una decisione errore nella commisurazione della pena accertamento inesatto dei fatti cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 28924/2021Numero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 19809/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

na del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AngeloPiazza-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMariarosa Spinelli unitamente all’avvocato Marco Scala-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Catania nel RG n. 16818/2018depositato il 15/10/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 28924/2021Numero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 19809/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per laparte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 11/06/2026Massimo Ferro