Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by appellant and subsequent acceptance by respondent under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished without ruling on the merits of the tax debt dispute. The appellant formally withdrew the appeal on May 15, 2026, which the respondent subsequently accepted, triggering the automatic termination of proceedings under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was declared extinct without any determination regarding litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When an appellant renounces a cassation appeal and the respondent adheres to this renunciation, the proceedings are deemed extinguished without the need for a positive ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Pinelli-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GiulioAntonio Tagliabue-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate-riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Monza nel Rg n.7869/2024 depositato il15/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 9942/2025Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 19805/2026Data pubblicazione 15/06/2026Letta la rinuncia al ricorso del ricorrente in data 15/5/26, con successiva‘adesione’ del controricorrente;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ., senza disporre positivamente sulle spese, stante il tenore dellamenzionata adesione alla rinuncia e l’andamento del procedimento. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Massimo Ferro