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Decreto — n. 19798/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19798/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19798/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato Giampaolo Magnanimi-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PietroReferza-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Teramo n. 19658/2025, pubblicato indata 19/11/2025, nel procedimento RG n. 1537/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19798/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 19658/2025, pubblicato indata 19/11/2025, nel procedimento RG n. 1537/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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anticipi delle spese controprestazione spese di esecuzione assunzione delle spese ammende per infrazione procedurale costi d'alloggio

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2598/2026Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 19798/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato Giampaolo Magnanimi-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PietroReferza-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Teramo n. 19658/2025, pubblicato indata 19/11/2025, nel procedimento RG n. 1537/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2598/2026Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 19798/2026Data pubblicazione 15/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Massimo Ferro