Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, represented by Ferruccio La Porta and Bruno Tavarelli, challenged a lower court judgment against Tagliabue Gomme Gross Srl and the Public Prosecutor's Office. The court ruled that this procedural omission constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Ferruccio La Porta unitamenteall’avvocato Bruno Tavarelli-ricorrente-controTagliabue Gomme Gross Srl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Canevotti-controricorrente-nonché controPubblico Ministero Tribunale Di Massa in persona del legale rappresentantepro tempore, Curatela Liquidazione Giudiziale Carrara Gomme Vr Srl-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.51/2025 depositatail 22/08/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 19662/2025Numero sezionale 357/2026Numero di raccolta generale 19634/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 11/06/2026Massimo Ferro