Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, representing Alma S.p.a., did not act to preserve the right to have the appeal heard against Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. As a result, the proceedings were extinguished, and the appellant was ordered to pay the legal costs of the dismissed appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eventivo N. 8/2019 inpersona del legale rappresentante pro tempore, Concordato Preventivo N.8/2019 Della Alma S.p.a. - Agenzia Per Il Lavoro, rappresentati e difesidall'avvocato Andrea Pietrolucci-ricorrente-controPallacanestro Trieste 2004 S.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Guglielmucci-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.312/2025 depositatail 07/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1518/2026Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 19619/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 11/06/2026Massimo Ferro