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Ordinanza — n. 19457/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding compensation exception admissibility in ordinary proceedings versus bankruptcy court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19457/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to allow a compensation exception in ordinary proceedings. The bankruptcy trustee argued that such exceptions must be examined exclusively in the bankruptcy court to ensure creditor parity, but the court rejected this view. The decision rests on the principle that ordinary proceedings are necessary to paralyze the bankruptcy trustee's claims, meaning factual impediments to those claims must also be litigated there.

Regesto Legislator

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Art. 56 l.fall.; Art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.: The exception of compensation formulated by a third party in ordinary proceedings is not subject to the preliminary request for admission to the passive state, as ordinary jurisdiction is required to paralyze the bankruptcy trustee's claims.

Parole chiave

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compensation exception bankruptcy proceedings ordinary jurisdiction admissibility of appeal creditor parity passive state admission third party claim compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 56 l.fall.
Ha ritenuto il giudice di appello, perquanto qui rileva, non necessaria l’ammissione preventiva allo statopassivo del creditore ai fini della proponibilità dell’eccezione dicompensazione ex art. 56 l.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 155 CCII
D’altro canto, si osserva (in termini evolutivi) che nell’art. 155 CCII(norma menzionata dal ricorrente nel parametro normativo) non vi è statae) l.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 8053/1996
Cass., Sez. U., n. 6498/2026
Cass., n. 6481/2026
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Testo completo

vocato Alessandro Della Valle-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2624/2023depositata il 29/12/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere Filippo D'Aquino.1. FILMEC S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 1998/2020 del Tribunale di Modena dell’importo di €23.244,03 - con cui il quale si ingiungeva il pagamento in favore delNumero registro generale 15698/2024Numero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 19457/2026Data pubblicazione 12/06/2026la somministrazione di personale - eccependo in compensazione il creditoda rivalsa nei confronti del somministratore ex art. 35, comma 2, d. lgs.n. 81/2015, per avere assolto, quale utilizzatore della manodopera, icrediti dei lavoratori somministrati (retribuzioni e contributi).2.

Il Tribunale di Modena ha accolto l’opposizione, revocando ildecreto ingiuntivo. Ha accolto, in particolare, l’eccezione riconvenzionaledi compensazione, ritenendo la stessa proponibile in sede ordinaria senzache fosse di ostacolo la disciplina fallimentare e ha condannatol’utilizzatore al pagamento del residuo importo pari a € 11.068,97.3. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata,ha rigettato l’appello del Fallimento. Ha ritenuto il giudice di appello, perquanto qui rileva, non necessaria l’ammissione preventiva allo statopassivo del creditore ai fini della proponibilità dell’eccezione dicompensazione ex art. 56 l. fall., potendo questa essere proposta in sedeordinaria al fine di paralizzare la pretesa del Fallimento quale eccezionericonvenzionale.4.

Propone ricorso per cassazione il Fallimento, affidato a un unicomotivo, cui resiste con controricorso l’appellato. Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 24, 52, 56, 93, 95 l.f.(l. 267/1942) e 32, 151, 155, 201 e 203 codice della crisi (d.lgs. 14/2019,c.c.i.i.) per avere il giudice di appello ritenuto ammissibile l’eccezione dicompensazione formulata dal debitore nell’ambito del giudizio ordinario dicognizione avanti al tribunale ordinario, e non al tribunale fallimentare,per avere ritenuto che non debba essere accertata esclusivamente dalgiudice fallimentare con la domanda di ammissione allo stato passivo».Osserva il fallimento ricorrente che l’eccezione riconvenzionale dicompensazione non può essere articolata dal convenuto in sede ordinaria,n. 15698/2024 R.G.Numero registro generale 15698/2024Numero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 19457/2026Data pubblicazione 12/06/2026dovendo tale eccezione essere esaminata quale eccezione del curatore insede di proposizione di domanda di ammissione allo stato passivo da partedel creditore, onde consentire il contraddittorio tra tutti i creditori.2.

Il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.,essendo costante principio affermato da questa Corte quello secondo cuinel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito,il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale,l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che taleeccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attriceottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale perl’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trovaapplicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronunciaa sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna alpagamento dell’importo spettante alla medesima parte una volta operatala compensazione (Cass., n. 13345/2024;

Cass., n. 12255/2022; Cass., n.30298/2017; Cass., n. 14418/2013; Cass., n. 18223/2002).3. Il «monopolio» del giudice concorsuale (nelle procedureliquidatorie) attiene, propriamente, alla proposizione dell’eccezione dicompensazione proposta dal curatore in sede di formazione dello statopassivo che, a fronte di una pretesa creditoria azionata nei confronti dellamassa, mira a paralizzare - nell’interesse della massa - un creditoomologo (anteriore al fallimento) da ammettere al concorso formale.L’eccezione di compensazione formulata da chi venga convenuto in sedeordinaria dal curatore del fallimento (curatore che, in questo caso, favalere un credito che egli trova nel patrimonio del debitore) mira, invece,a paralizzare il diritto di credito azionato dalla curatela.

Si tratta di fattiimpeditivi che attengono ai crediti che vengono rispettivamente azionatinelle sedi processuali a ciò deputate (stato passivo per i crediti fatti valerenei confronti della massa, giudizio ordinario per le pretese della curatela).n. 15698/2024 R.G.Numero registro generale 15698/2024Numero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 19457/2026Data pubblicazione 12/06/20264. In questo secondo caso, attesa l’ampia formulazione dell’art. 56,primo comma, l.fall. («i creditori hanno diritto di compensare coi lorodebiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso»), non puòprecludersi al creditore – non interessato alla ammissione del propriocredito allo stato passivo – di dedurre un fatto impeditivo alla pretesadella curatela, azionata nei suoi confronti in sede ordinaria, per non averequesti proceduto a proporre preventivamente domanda di ammissione allostato passivo del fallimento di quel credito che ora eccepisce al curatore insede ordinaria (Cass., n. 9787/2022).5.

Il diritto del creditore a eccepire la compensazione non è – pertanto- condizionato alla preventiva proposizione della domanda di ammissioneallo stato passivo di quel credito oggetto dell’eccezione compensativa, nonessendo la domanda di ammissione di quel credito né condizione, népresupposto processuale della proponibilità dell’eccezione stessa. Di qui ilpostulato secondo cui «l'eccezione di compensazione può esserevalidamente proposta nel giudizio di cognizione ordinaria promosso dallacuratela, non essendo soggetta alla procedura di accertamento del passivoin sede concorsuale (Cass., 3 settembre 1996, n. 8053; 6 marzo 1995, n.2574; 13 maggio 1991, n. 5333; 21 febbraio 1983, n. 1302)» (Cass., Sez.U., n. 21499/2004).6.

Va, quindi, ribadito il costante principio secondo cui «l'eccepibilità incompensazione di un credito del terzo verso il fallito contro un credito delfallito verso il terzo, non è condizionato alla preventiva verifica, quantomeno finché si rimanga nell'ambito dell'eccezione riconvenzionale e non sidecampi nella domanda riconvenzionale» (Cass., n. 8053/1996), nonpotendosi ritenere che l’eccezione di compensazione ex art. 56 l.fall.articolata dal terzo convenuto in sede ordinaria dal curatore del fallimentosia subordinata alla preventiva domanda di ammissione del terzo nellostato passivo (e alla eventuale inversa eccezione di compensazionearticolata dal curatore).n. 15698/2024 R.G.Numero registro generale 15698/2024Numero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 19457/2026Data pubblicazione 12/06/20267.

Il ricorrente, in memoria, chiede una rivisitazione di questoorientamento, alla luce del recente arresto di questa Corte (Cass., n.6481/2026), nella parte in cui ha esteso l’esclusività dell’accertamentoendoconcorsuale anche alle domande di risoluzione per inadempimento,ove tale domanda sia pregiudiziale all’accertamento di pretese restitutoriee risarcitorie nei confronti della massa.8. L’assunto non è condivisibile. L’eccezione di compensazionearticolata in sede ordinaria dal convenuto per l’adempimento di un creditodel fallito è diretta a paralizzare una pretesa creditoria che il curatore nonpuò che avanzare in sede ordinaria, laddove la sede concorsuale attienealla sola opponibilità dei crediti al concorso formale.

Non potendo talecontroversia essere attratta in sede di formazione dello stato passivo edovendo la causa proseguire nella sede ordinaria, altrettanto deve dirsiper i fatti impeditivi di quel credito, che vanno opposti anch’essi davanti algiudice ordinario, come le stesse sezioni unite ribadiscono, in quanto «ilsistema della legge attuale esclude che, per come strutturati, ilprocedimento di verifica dello stato passivo e il successivo, eventuale,giudizio di opposizione possano ospitare le pretese fatte valere dalcuratore verso terzi soggetti» (Cass., Sez.

U., n. 6498/2026).9. D’altro canto, si osserva (in termini evolutivi) che nell’art. 155 CCII(norma menzionata dal ricorrente nel parametro normativo) non vi è statae) l. n. 155/2017, secondo cui si postulava di «attrarre nella sedeconcorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione aisensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», così dandocontinuità al diritto vivente nei termini indicati.10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Sussistono ipresupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.Mn. 15698/2024 R.G.Numero registro generale 15698/2024Numero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 19457/2026Data pubblicazione 12/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre € 200,00 peresborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/5/2026.Il Presidenten. 15698/2024 R.G.