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Ordinanza — n. 19445/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mixed grounds of review violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19445/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's grounds improperly mixed errors in reasoning with specific procedural defects. The appellant failed to distinguish between substantive legal errors and formal deficiencies required by Article 360 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court rejected the request without examining the merits of the liquidation judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3), 4) e 5) c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A cassation appeal must be articulated in specific censure grounds directly linked to the five statutory grounds for review; mixed grounds combining errors in reasoning with procedural defects are inadmissible as they improperly delegate the task of isolating specific defects to the court of cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mixed grounds review errors in reasoning procedural defects cassation procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3), 4) e 5) c.p.c.
ha preso in considerazione i motivi di ricorso nei terminiseguenti:«I due motivi – così rubricati: “A) violazione dell’art. 360primo comma n.
Art. 380-bis c.p.c.
Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., per il combinato dispostodegli artt.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
È stata conseguentementefissata l’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale il ricorrenteha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Art. 96, comma 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., per il combinato dispostodegli artt.
art. 2435 c.c
41, comma 4, C.C.I., dei bilanci degliultimi tre esercizi, che sono quelli approvati e depositati nelregistro delle imprese, ex art. 2435 c.c.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 32415/2021
Cass. 10313/2006
Cass. 3397/2024
Con sentenza n. 503/2021 del 9 luglio 2021, la Corte d’appello di Catania, nella regolare costituzione dell’appellato VINCENZO EMMANUELE, ha accolto il gravame proposto da ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA avverso la sentenza n. 5266/2017 del Tribunale di Catania - la quale, in parziale accoglimento della domanda dello stesso VINCENZO EMMANUELE, aveva accertato il diritto dell’appellato, già dipendente del Corpo Forestale dello Stato e transitato al Corpo Forestale della Regione Sicilia, ad essere inquadrato nella Categoria C5, con decorrenza dal mese di luglio 2007 – ed ha respinto integralmente le domande dell’appellato.
Cass. 7340/2023
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.
Cass. 5291/2023
Criminal appeal dismissed as inadmissible because the complaint concerns the sentencing rather than the conviction.
Cass. 4651/2023
Mediante la notificazione di un primo avviso di accertamento parziale, l’Amministrazione finanziaria contestava a Ghirardi Remo di aver conseguito, nell’anno 2004, un reddito da locazione di fabbricati pari ad Euro 137.502,00, a fronte di redditi dichiarati pari ad Euro 82.928,00, e richiedeva il pagamento dei tributi, in primo luogo l’Irpef, dipendenti dal maggior reddito conseguito. L’Agenzia delle Entrate attivava anche le indagini finanziarie ed esaminava le movimentazioni bancarie del Ghirardi, provvedendo pure ad attivare il contraddittorio con il contribuente, e si realizzavano una pluralità di incontri tra le parti. Quindi, sulla base dei dati acquisiti, l’Ente impositore notificava a Remo Ghirardi l’avviso di accertamento integrativo, per lo stesso anno 2004, n. R3301T601657 (cfr. controric., p. 1 s.), oggetto del presente giudizio. Il contribuente proponeva istanza di accertamento con adesione, ma non si presentava all’invito a comparire rivoltogli dall’Amministrazione finanziaria.
Cass. 5047/2023
resente ORDINANZA sul ricorso n.
Cass. 31353/2022
guente ORDINANZA sul ricorso n.
Cass. 10253/2022
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12817/2016 proposto da: Legrottaglie Manuel, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Le Grottaglie Manuel & C.
Cass. 33091/2018
Cass. 25188/2017
Cass. 28548/2016
Cass. 14790/2014
Cass. 29809/2023
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31032/2019 R.G.
Cass. 35381/2022
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21615-2021 proposto da: MAZZAGLIA CARMELO, titolare dell'omonima Impresa Individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI, 91, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SARGENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO SCAMMACCA; -ricorrente - contro FALLIMENTO MAZZAGLIA CARMELO, BANCA IFIS SPA; -intimati - avverso la sentenza n. 1485/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

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Testo completo

amente domiciliato agliindicati indirizzi PEC degli avv. Fernando Barbara e Rita Rizzelli,che lo rappresentano e difendono- ricorrente -controRoberta BOZZI e Liquidazione giudiziale di I SHOES S.r.l.- intimate -avverso la sentenza depositata dalla Corte d’Appello di Lecce, il9.7.2024 nel procedimento iscritto al n. 78/2024 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.5.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.Il Tribunale di Lecce, su istanza di Roberta Bozzi, dichiaròaperta la liquidazione giudiziale di I SHOES S.r.l.Numero registro generale 19227/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 19445/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il reclamo proposto dal legale rappresentante e sociounico della società venne rigettato alla Corte d’Appello di Lecce.Contro la sentenza della corte territoriale Ippazio Prete hapresentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.Le parti intimate non hanno svolto difese.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, i difensori del ricorrente hanno depositatoistanza per la decisione del ricorso.

È stata conseguentementefissata l’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale il ricorrenteha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione i motivi di ricorso nei terminiseguenti:«I due motivi – così rubricati: “A) violazione dell’art. 360primo comma n. 3), 4) e 5) c.p.c. per vizio di carenza dimotivazione e falsa applicazione di norme di diritto in particolaredell’art. 2 comma 1 lett.

d) e art. 2435 cc”; “B) violazionedell’art. 360 primo comma n. 3), 4) e 5) c.p.c. per vizio dicarenza e contraddittorietà di motivazione e falsa applicazionedi norme di diritto in particolare dell’art. 2435 cc.” – sonopalesemente inammissibili.Difatti, entrambi sono impropriamente formulati con unacommistione tra i vizi di motivazione, errores in iudicando e inprocedendo, in contrasto con il solido indirizzo nomofilattico percui “il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifichecensure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile aduno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360,Numero registro generale 19227/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 19445/2026Data pubblicazione 12/06/2026comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione diformule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno deipredetti motivi, è indispensabile che le censure individuino conchiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativagriglia normativa” (Cass.

Sez. U, 32415/2021 e 10313/2006).Innumerevoli sono i precedenti che hanno dichiaratoinammissibili i motivi cd. “misti” in quanto frutto di una tecnicaespositiva che riversa sul giudice di legittimità il compito diisolare le singole censure (ex plurimis Cass. 3397/2024,7340/2023, 5291/2023, 4651/2023, 1305/2023, 26874/2018).Anche di recente si è ribadito che, “in tema di ricorso percassazione, i motivi d’impugnazione, se prospettano unapluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria dellenorme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono unanegazione della regola della chiarezza e richiedono unintervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza deimotivi le parti concernenti le separate censure” (Cass.28541/2024).Inoltre, le censure sono per lo più generiche e astratte,mentre, laddove affrontano aspetti concreti, difettano diautosufficienza e ridondano inammissibilmente in unavalutazione di merito della documentazione acquisita.Vale la pena di ricordare che la corte distrettuale haaccertato il mancato assolvimento dell’onere probatoriogravante sul ricorrente ai fini della dimostrazione del mancatosuperamento dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2, lett. d)CCII, per essersi questi “limitato a depositare documentazioneche non consente affatto una tale verifica, posto che vaconsiderata nel complesso inidonea ed insufficiente a consentireNumero registro generale 19227/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 19445/2026Data pubblicazione 12/06/2026una verifica delle indicazioni dimensionali dell’impresa, onderitenere provata la mancanza dei presupposti di fallibilità”,segnalando altresì che “in caso di superamento, anche per unsolo anno, di uno dei requisiti previsti sub 1) e 2) lett.

d) art.2D.L. n. 14/2019, l’impresa è assoggettabile a fallimento;dunque, anche sulla scorta della documentazione versata in attidal reclamante, emerge il superamento da parte della società inoggetto, per gli anni 20 e 21 sia del requisito concernentel’ammontare dell’attivo patrimoniale, che di quello relativo airicavi lordi, oltre che il superamento, per l’intero triennioantecedente il deposito dell’istanza di fallimento, del requisitorelativo all’esposizione debitoria, sicché la decisione assunta dalTribunale appare corretta e condivisibile”.I giudici del reclamo hanno anche dato atto che “l’onereprobatorio di cui si è detto va assolto dall’imprenditore medianteil deposito ai sensi dell’art. 41, comma 4, C.C.I., dei bilanci degliultimi tre esercizi, che sono quelli approvati e depositati nelregistro delle imprese, ex art. 2435 c.c. È pacifico che dettibilanci, comunque, costituiscono strumento di prova privilegiatodell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire lasituazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senzaassurgere però a prova legale, sicché, ove i bilanci prodottidifettino di tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati,il giudice può motivatamente non tenerne conto, così rimanendol’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza deirequisiti della non fallibilità (cfr.

Cassazione civile sez. 6-1 Ord.n. 33091 del 20.12.2018, Cassazione civile sez. I sentenza n.30516 del 23.11.2018)”.Ora, il ricorrente asserisce che una simile motivazionesarebbe “oggettivamente illegittima, infondata, contraddittoriaNumero registro generale 19227/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 19445/2026Data pubblicazione 12/06/2026e manifestamente illogica”, che vi sarebbe stata un’inversionedell’onere della prova e che in realtà non occorre il possessocongiunto dei tre requisiti di cui all’art. 2, lett.

d) CCII per tuttie tre gli anni presi in considerazione.Ma è evidente che anche in diritto le censure sonomanifestamente infondate e quindi inammissibili ex art. 360-bisc.p.c., scontrandosi con una granitica giurisprudenza di questaCorte in punto di onere della prova della cd. non fallibilità(pacificamente gravante sul debitore) e necessità del possessocongiunto dei requisiti di cui sopra nell’intero triennio.Insomma, anche nel merito la decisione è in linea con laconsolidata giurisprudenza di questa Corte, applicabile de planoanche alla liquidazione giudiziale disciplinata dal CCII, in basealla quale:

i) l’onere della prova della sussistenza dei requisitisoggettivi di non fallibilità grava sul debitore (ex plurimis Cass.5047/2023, 31353/2022, 10253/2022, 33091/2018,25188/2017, 28548/2016, 14790/2014); ii) detta prova puòessere fornita avvalendosi delle scritture contabili dell’impresae di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla partestessa, purché suscettibile di fornire la rappresentazione storicadei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.29809/2023, 35381/20222, 4375/2022, 21188/2021,25025/2020, 6991/2019, 30541/2018); iii) tutti i documenti atal fine prodotti dal debitore sono soggetti ex art. 116 c.p.c. alprudente apprezzamento del giudice del merito (Cass.205/2020, 30516/2018), il quale, all’esito della disamina delmateriale istruttorio, può ritenere non assolto l’onere probatorioin questione, per la mancanza di documentazione idonea adimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento oNumero registro generale 19227/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 19445/2026Data pubblicazione 12/06/2026liquidazione giudiziale (Cass. 19351/2023, 21188/2021,30541/2018, 25870/2011)».2.

La memoria illustrativa depositata dal ricorrente silimita a richiamare integralmente e a ripetere parzialmentealcuni degli argomenti spesi nel ricorso, senza un effettivoconfronto con le plurime ragioni di inammissibilità esposte nellaproposta di definizione e con i consolidati orientamentigiurisprudenziali ivi citati.Non rimane, pertanto, che ribadire quanto motivato, inmaniera più che esauriente, nella proposta di definizione.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorreprovvedere sulle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.4.

Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., per il combinato dispostodegli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., il ricorrenteviene condannato al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500in favore della cassa delle ammende.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;Numero registro generale 19227/2024Numero sezionale 2123/2026Numero di raccolta generale 19445/2026Data pubblicazione 12/06/2026dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.5.2026.Il Presidente