Cassation court dismisses appeal due to respondent's failure to prove acceptance of waiver of opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the respondent failed to prove acceptance of the appellant's waiver of opposition. Although the appellant argued that the waiver extinguished the judgment under Article 391 of the Code of Civil Procedure, the court noted the lack of evidence regarding the other party's consent. Consequently, the appeal was dismissed without ordering the appellant to pay procedural costs, as the court exercised discretion under Article 391-bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 391-bis, comma 2 c.p.c.: A waiver of opposition extinguishes the proceedings only upon acceptance by the other party; without such proof, the appeal stands, and cost liability remains discretionary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
vini,-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Asti n. 105/2024 depositato il08/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere Cosmo Crolla.Numero registro generale 3532/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 19281/2026Data pubblicazione 11/06/2026Rilevato cheil Tribunale di Asti, con l’impugnato provvedimento, rigettava il ricorso exart 98 l.fall. proposto da Bper Banca spa , avverso il decreto diesecutorietà dello stato passivo del Fallimento Giordano Porte srl con ilquale il Giudice Delegato aveva rigettato la domanda di insinuazione allostato passivo del credito, in collocazione chirografaria, di € 125.582,20, dicui euro 125.291,10 quale capitale residuo del mutuo chirografario n.421.05046837, oltre a euro 291,10 per interessi legali.Bper Banca spa proponeva ricorso per la cassazione del decreto affidato anove motivi.Il Fallimento ha svolto difese con controricorso.Considerato cheIn prossimità dell’adunanza camerale, è stato depositato, tramite PCT,comunicato al legale di controparte; non vi è la prova della accettazionedella rinuncia della controricorrenteSecondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, aprescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione delgiudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c.; tale rinuncia, determinando ilpassaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir menodell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salvala possibile condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr.
Cass.9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014)Non si ritiene, tuttavia, di condannare, ex art 391 bis, comma 2, c.p.c., laricorrente al pagamento delle spese processuali, essendo la pronunciarimessa alla discrezionalità della Corte.4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo dellaparte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributoNumero registro generale 3532/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 19281/2026Data pubblicazione 11/06/2026unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.,12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 14 aprile 2026.Il Presidente