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Ordinanza — n. 19277/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against bankruptcy exclusion of bank credit due to lack of diligence in checking tax debt certificates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19277/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the bankruptcy trustee's appeal against the lower court's decision to exclude a bank's secured credit from the bankruptcy estate. The lower court had ruled that the bank acted with due diligence by not requesting tax debt certificates, despite discrepancies between the company's financial statements and tax declarations. The Supreme Court reversed this, holding that a professional bank must verify the consistency of tax data against financial statements as part of its duty of care, and ordered the case remanded for a new evaluation of the bank's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 1176, second comma, cod. civ.; Art. 83 TUIR: The court must assess whether a financial institution acted with due diligence by verifying the consistency of tax declarations with financial statements; failure to request updated tax debt certificates when discrepancies exist constitutes a violation of the duty of care owed to the borrower.

Parole chiave

Generato dall'IA
duty of care bank tax debt certificates financial statement consistency bankruptcy credit exclusion professional diligence standard derivation principle tax remand for new trial offesa al credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1176, second comma, cod. civ.
civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1176,secondo comma, cod.
Art. 83 TUIR
Art. 360, first comma, no. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 43 c.p.
Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013
art. 43 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 18610/2021
10696/2025 R.G.Numero registro generale 10696/2025Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 19277/2026Data pubblicazione 11/06/2026concessione del credito, attuato ogni dovuta cautela esigibile da partedell'operatore professionale qualificato» (Cass., n. 18610/2021).7.
Cass., n. 10696/2025
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Testo completo

ale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lucibello-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 25740/2024 depositato il07/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere Filippo D'Aquino.1. ALTEA SPV S.r.l., quale cessionaria di UniCredit S.p.A., hapromosso opposizione allo stato passivo del Fallimento PULICATIPELLETTERIE S.r.l., dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 18Numero registro generale 10696/2025Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 19277/2026Data pubblicazione 11/06/2026luglio 2022, nella parte in cui ha escluso il credito chirografariodell’importo di € 180.184,32 per mancato rimborso del mutuo stipulato indata 31 gennaio 2020, assistito da garanzia del Fondo Centrale diGaranzia istituito ex art. 2, comma 100, lett.

a) l. n. 662/1996. Il credito èstato escluso ritenendosi che il credito sarebbe stato erogato senza laprudenza del bonus argentarius e in costanza della responsabilità delmutuante per abusiva concessione di credito, con conseguente nullità delcontratto, per avere il finanziatore concorso a ritardare la dichiarazione difallimento incrementando l’esposizione debitoria del mutuatario. Ilcreditore ha dedotto sia di avere usato la diligenza professionale richiestasia, in ogni caso, che la violazione delle regole di valutazione del meritocreditizio non può condurre alla nullità del contratto, bensì a effetti dinatura risarcitoria.2.

Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione. Ha ritenuto il giudicedell’opposizione insussistente l’abusiva concessione di credito, nonessendo questa correlata di per sé al rilascio della garanzia statale e haritenuto che la curatela non avesse fornito la prova che la banca,adottando la diligenza qualificata richiesta per il suo operato, fosseconsapevole dello stato di dissesto del mutuatario, non emergendo talecircostanza dall’esame dei bilanci. Ha, poi, ritenuto che non fosse esigibileun giudizio di inattendibilità dei bilanci dal raffronto dei dati di bilancio conle dichiarazioni IRAP e con le risultanze dell’Anagrafe Tributaria ovemanchino elementi di allarme desumibili dal sistema bancario, comerichiesto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, in base alla qualela consultazione del certificato dei carichi fiscali pendenti non rappresentaun obbligo cui la banca è tenuta nella concessione dei finanziamenti.3.

Propone ricorso per cassazione il Fallimento, ammesso al gratuitopatrocinio, affidato a tre motivi, cui resiste il creditore con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEn. 10696/2025 R.G.Numero registro generale 10696/2025Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 19277/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1176,secondo comma, cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato haritenuto che non fosse obbligatoria per la banca, ai fini della diligenzarichiesta al bonus argentarius, la consultazione del certificato dei carichipendenti tributari risultante dall’Anagrafe Tributaria.

Deduce partericorrente che al finanziato, al momento in cui fu erogato il finanziamento(gennaio 2020), assistito dal Fondo di Garanzia ex l. n. 662/1996, eranostati notificati avvisi di accertamento relativi a precedenti periodi diimposta (2012 e 2013), per complessivi € 2.731.742,34. Osserva partericorrente che il rilascio di finanziamenti assistiti da garanzia pubblicacomporta per il finanziatore una «diligenza rafforzata» rispetto al comuneonere di diligenza professionale, come richiesto dalle linee guida E.B.A.Osserva, inoltre, che si trattava di procacciarsi un documento «di noncomplessa elaborazione quale il certificato unico dei carichi tributari» eche l’acquisizione di tale certificato debba ritenersi «implicito» nellaCircolare Bankitalia n. 285/2013.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazioneillogica o apparente, per non avere il giudice dell’opposizione applicato alcaso di specie la massima di comune esperienza in materia di crisi diimpresa, secondo cui il mancato pagamento di debiti erariali è elemento diinaffidabilità dei bilanci, soprattutto ove vi sia accesso alla garanziastatale.4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., «nullità del decreto decisorio per omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti»,nella parte in cui il decreto impugnato non ha preso in esame la massimadi comune esperienza della infedeltà fiscale come elemento sintomaticodella crisi di impresa del soggetto finanziato.n. 10696/2025 R.G.Numero registro generale 10696/2025Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 19277/2026Data pubblicazione 11/06/20265.

I tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sonofondati per quanto di ragione. Il Tribunale ha ritenuto «che la curatela nonha fornito la prova che la banca conoscesse o avrebbe potuto conoscere,usando la diligenza qualificata lo stato di decozione o, comunque, secondouna valutazione levior, tale da inibire la concessione del finanziamentoassistito dalla garanzia statale» e che non fosse esigibile in capo allabanca, all’atto della concessione del finanziamento, un innalzamentodell’onere di diligenza, con acquisizione del certificato di carichi pendenti,in assenza di elementi di allarme provenienti dal sistema di allertabancario («in mancanza di ulteriori elementi, quali ad esempio debiti neiconfronti del sistema bancario, protesti, precedenti ritardi oinadempimenti contrattuali nei confronti della banca, non pare potersiaffermare un dovere della banca di richiedere al cliente ed esaminare ilcertificato dei carichi pendenti»).

Il Tribunale ha ritenuto che, stanti lediscrepanze tra le dichiarazioni IRAP e i bilanci, nonché stanti l’assenza dielementi di allarme, interni al sistema stesso (ritardi nei pagamenti,protesti, etc.), non emergessero sintomi di non veritiera rappresentazionedei dati di bilancio e che «non si ravvisa alcun obbligo o dovere in capoalle banche della richiesta di» acquisire il certificato dei carichi pendentitributari.6. Sotto questo profilo, pur non potendosi fare applicazione delleregole di soft law di cui alle linee guida ABE/GL/2020/06, entrate in vigorein data 30 giugno 2021 (il contratto in oggetto è stato stipulato in data 31gennaio 2020), va rilevato che il giudice del merito, nel valutare l’onere didiligenza professionale della banca ex art. 1176, secondo comma, cod.civ., deve tenere conto di «tutte le circostanze del caso concreto (…)soprattutto ai fini di valutare se il finanziatore abbia (a parte il caso deldolo) agìto con imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti,ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p., o abbia viceversa, pur nellan. 10696/2025 R.G.Numero registro generale 10696/2025Numero sezionale 1703/2026Numero di raccolta generale 19277/2026Data pubblicazione 11/06/2026concessione del credito, attuato ogni dovuta cautela esigibile da partedell'operatore professionale qualificato» (Cass., n. 18610/2021).7.

A tale riguardo, non può ritenersi che vi sia sempre e in ognicircostanza un esonero dell’istituto di credito dall’obbligo di acquisireinformazioni sulla posizione fiscale del richiedente il finanziamento, ovesiano prodotti bilanci e dichiarazioni dei redditi allineati tra loro e quindiformalmente ineccepibili, posto che per il principio di «derivazione» di cuiall’art. 83 TUIR, le dichiarazioni dei redditi «derivano» sempre dai dati dibilancio; sicché la corrispondenza dei dati contabili tra tali documenti èinevitabile e non può certo rafforzare il convincimento del finanziatore inordine al buon esito della verifica del merito creditizio.8.

Nella specie, il tribunale ha ritenuto legittimo l’operato della bancanel non effettuare ulteriori approfondimenti sulla posizione fiscale delfinanziato, benché i dati di bilancio non collimassero con le dichiarazioniIRAP presentate dalla società, le quali non riportavano gli stessi valori. Ilricorso va, pertanto, accolto; il decreto va cassato con rinvio; il tribunaledovrà provvedere a un nuovo esame, specificando e concretamentevalutando, alla luce delle circostanze tutte che caratterizzano lafattispecie, se l’acquisizione di un certificato aggiornato dei carichi tributarifosse davvero inesigibile alla luce della diligenza richiesta all’accortobanchiere; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in relazione allespese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, con rinvio alTribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il Presidenten. 10696/2025 R.G.