Cassation court dismisses appeal against bankruptcy liquidation rejection of a loan deemed a purpose deviation. The court finds the lower court's reasoning sufficient and the additional argument irrelevant. The appeal is inadmissible because the core issue was already resolved by the finding of nullity. The court ruled that the lower court's decision was correct and the additional argument was irrelevant. The appeal is inadmissible because the core issue was already resolved by the finding of nullity. The court ruled that the lower court's decision was correct and the additional argument was irrelevant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the bank's claim in the judicial liquidation of Alba S.r.l. The bank argued that the loan contract was null due to purpose deviation but failed to contest the lack of specific date evidence required under Article 2704 of the Civil Code. The court determined that the primary finding of nullity was sufficient to reject the claim, rendering the bank's supplementary argument regarding the contract's date legally irrelevant to the final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2704 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court held that a supplementary argument challenging the date of a contract is inadmissible when the main decision rests on a distinct ground of nullity, as the additional point lacks relevance to the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
n. 691, presso lo studio dell’avv. Marco- ricorrente -controLiquidazione giudiziale ALBA S.r.l., elettivamente domiciliata inRoma, via Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avv. Amedeo Tonachella,rappresentata e difesa dall’avv. Gianni Tognoni- controricorrente -Numero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso il decreto del Tribunale di Massa depositato il giorno8.4.2025 nel procedimento iscritto al n. 9-1/2023 R.G.L.G.;udita la relazione svolta, all’udienza del 14.4.2026, dalConsigliere Andrea Zuliani;udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore Generale Stanislao De Matteis;uditi l’avv.
Marco Fabio Leppo e l’avv. Amedeo Tonachella.Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (d’ora innanzianche Banca MPS S.p.A.) propose domanda di ammissione alpassivo della liquidazione giudiziale Alba S.r.l. avente adoggetto (tra l’altro e per quanto qui interessa) un credito di €25.326,06 derivante da un finanziamento chirografarioconcesso il 10.6.2020, nell’ambito degli interventi per favorirela liquidità delle piccole e medie imprese previsti dall’art. 13,comma 1, lett. m, del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, conmodificazioni, in legge n. 40 del 2020); finanziamento all’epocacoperto per l’intero importo dalla garanzia di MediocreditoCentrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., ai sensi dell’art. 2,comma 100, della legge n. 662 del 1996.Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando – inconformità all’eccezione sollevata dai curatori della liquidazionegiudiziale – la nullità del contatto di finanziamento, qualificatocome mutuo di scopo, per deviazione dalla causa assegnataglidalla legge e per la violazione di norme imperative, anche dirilevanza penale.Numero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026Banca MPS S.p.A. propose opposizione allo stato passivo,che – nel contraddittorio con la procedura concorsuale – vennerespinta dal Tribunale di Massa, in composizione collegiale.Contro il decreto del tribunale Banca MPS S.p.A. haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte – chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile – e le parti hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
I primi tre motivi sono accomunati, nel ricorso di Banca MPSS.p.A., da un’unica rubrica e da un’unica illustrazione. Essidenunciano «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto aisensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: erroneaapplicazione dell’art. 1375 c.c. - erronea applicazione dell’art. 1343c.c. - erronea applicazione dell’art. 1418 c.c.».La ricorrente censura l’accertamento della nullità delfinanziamento, contestando sia la qualificazione del contratto intermini di mutuo di scopo, sia la presenza, all’epoca, di chiari indici diinsolvenza della società finanziata, sia la violazione delle norme penalicontenute negli artt. 323 c.c.i.i. (rectius, ratione temporis, 217 leggefall.) e nell’art. 316-ter c.p.2.
I motivi sono inammissibili, perché i profili denunciati inordine ai presupposti dei reati di bancarotta semplice e di indebitapercezione di erogazioni a danno dello Stato non assumono rilievocausale, mentre nella parte qualificante la censura è rivoltaall’accertamento del fatto.Numero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026In questo senso è sufficiente correggere la motivazione delprovvedimento impugnato.2.1. In disparte la qualificazione del contratto come mutuo discopo (che non è esplicitata nell’art. 13, comma 1, lett. m, d.l. n. 23del 2020, a differenza di quanto previsto per i mutui con garanziaSACE dall’art. 1, comma 2, lett. n e n-bis, del medesimo d.l.), non ècorretta l’affermazione del Tribunale di Massa secondo cui allaviolazione dell’art. 5 T.U.B. (Testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia) conseguirebbe la nullità del contratto difinanziamento, in quanto «contrario a norme imperative» (art. 1418c.c.).L’art. 5 T.U.B. pone, in termini generali, l’obbligo di « sana eprudente gestione» in capo ai «soggetti vigilati» dalle «autoritàcreditizie».
La mera violazione di tale obbligo integra, di per sé, unillecito suscettibile di determinare responsabilità a titolo dirisarcimento danni, ma non la nullità del contratto, come questa Corteha più volte avuto modo di affermare con riguardo a specifichefattispecie (v., ad es., Cass. S.u. n. 33719/2022 e Cass. n.7949/2023, sul superamento dei limiti di finanziabilità con mutuofondiario; Cass. S.u. n. 8472/2022 e Cass. n. 7101/2025, sullagaranzia prestata da Confidi al di fuori dei casi consentiti).2.2. La nullità, tuttavia, sussiste, qualora alla violazione dellenorme che impongono la sana e prudente gestione si associ laviolazione di norme incriminatrici penali, quali sono quelle chesanzionano la bancarotta semplice (avere «compiuto operazioni digrave imprudenza per ritardare il fallimento», oggi «liquidazionegiudiziale», e avere «aggravato il dissesto» con «grave colpa») el’indebita percezione di erogazioni pubbliche «mediante l’utilizzo o lapresentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cosenon vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute» (art.316-ter c.p.).Numero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026E sono appunto questi i reati che il Tribunale di Massa haincidentalmente accertato nel caso di specie, con ciò dando – perquesta parte – un corretto fondamento normativo alla confermatadecisione di rigettare la domanda di ammissione al passivo del creditovantato da Banca MPS S.p.A.Nel decreto impugnato si legge che «risulta provato … che almomento della concessione del finanziamento Alba S.r.l. versasse inuna situazione di crisi tale da far sorgere seri dubbi circa la suacapacità di generare in futuro flussi di cassa idonei a sostenere lacontinuità», dal che l’affermazione che «la concessione delfinanziamento integra un’operazione gravemente imprudente, che hacontribuito ad aggravare la crisi della società, anche considerando chelo stesso è stato utilizzato per tacitare un credito chirografario e, inparticolare, per azzerare il saldo negativo di un conto correnteaccesso da Alba S.r.l. presso lo stesso MPS».
Ciò sull’accertatopresupposto che Banca MPS S.p.A. era consapevole della situazionein cui versava Alba S.r.l., in ragione dei pregressi inadempimentirispetto alle scadenze dei canoni di un contratto di leasing e deiripetuti sforamenti del limite del fido concesso sul conto corrente,come dettagliatamente riportato nel decreto.In tale contesto, il tribunale ha ritenuto accertato che ilfinanziamento, essendo stato utilizzato per ripianare l’esposizione sulconto corrente, fu stipulato per conseguire la garanzia integraleprestata da MCC su un credito chirografario della banca verso unsoggetto difficilmente solvibile.2.3.
Rispetto a questa statuizione, le contestazioni mosse dallaricorrente riguardano l’accertamento e l’apprezzamento dei fatti (inparticolare, la sussistenza e la rilevanza degli inadempimenti attribuitiad Alba S.r.l. e preesistenti rispetto alle difficoltà determinate dallapandemia da Covid-19 e dalla conseguente paralisi di molte attivitàeconomiche), ma si tratta di censure inammissibili in sede dilegittimità, fermo restando che non viene nemmeno prospettataNumero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’assenza di motivazione sul punto (censurabile entro i limiti dettatida Cass.
S.u. n. 8053/2014), né si contesta l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).3. Il quarto motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erronea applicazione dell’art. 2704 c.c.».La ricorrente censura l’affermazione, contenuta nell’ultimaparte del decreto impugnato, secondo cui il credito non sarebbe statonemmeno provato, «atteso che il contratto di finanziamento prodottodalla banca è privo di data certa anteriore all’apertura dellaliquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 2704 c.c.».
Secondo BancaMPS S.p.A. la certezza della data del documento contenente ilcontratto risulterebbe, invece, da plurimi elementi, tra i quali la stessagaranzia del Mediocredito Centrale.4. Anche questo motivo è inammissibile, ma per la diversaragione che esso critica una parte del decreto che non ha alcunarilevanza ai fini della motivazione della decisione assunta daltribunale.La rilevata nullità del contratto è di per sé sufficiente agiustificare il rigetto dalla domanda di ammissione al passivo e, a benvedere, essa presuppone la conoscenza delle date in cui ilfinanziamento venne concesso ed erogato.
Il riferimento all’assenzadi data certa del contratto ai sensi dell’art. 2704 c.c. è dunqueun’aggiunta del tutto inutile, che non giova e non nuoce alla restanteparte della motivazione del decreto. Allo stesso modo, il Tribunale diMassa ha anche fatto un cenno all’applicabilità, nel caso di specie,dell’art. 2035 c.c. (irreperibilità della prestazione indebita, in caso discopo comune contrario al buon costume), che risulta anch’esso deltutto irrilevante, in mancanza di domanda della banca di essereNumero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026ammessa al passivo a titolo di ripetizione della somma indebitamenteversata in esecuzione del contratto nullo.5.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 percompensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsie agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 14.4.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl Presidente