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Ordinanza — n. 19198/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court's contract interpretation was not arbitrary or legally erroneous.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19198/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The appellant argued that the lower court erred by applying Article 5 of the contract instead of Article 4 regarding the cost allocation for infrastructure works. The court found that the lower court's reasoning was logical and that the alternative interpretation was not more plausible, thus rejecting the claim of arbitrary decision-making.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis cod. proc. civ.; When multiple contract interpretations are plausible, a party cannot complain in cassation that the court of first instance preferred a different one, provided the reasoning is not arbitrary.

Parole chiave

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contract interpretation arbitrary decision cassation appeal plausible alternatives Article 702 bis legal reasoning cost allocation

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 31.5.2013 las.p.a.
Art. 360 cod. proc. civ.
dell’art. 360 cod. proc. civ. e allaluce della pronuncia n.
Art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art.
Art. 13, 1° co. bis, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, 1° co.
art. 702 bis cod. proc. civ
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
dell’art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22.2.2007, n. 4178
Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr.
Cass. 2.5.2006, n. 10131
Cass. 2.5.2006, n. 10131).11.
Cass. 21.7.2006, n. 16672
Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315
cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

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Testo completo

vocato Carla Funes in virtù di procura aministero notar Atlante del 12.12.2017, elettivamente domiciliata in Roma, allavia Antonio Bertoloni, n. 44, presso lo studio dell’avvocato professor Giuseppede Vergottini e dell’avvocato Cesare Caturani che hanno indicato i rispettiviindirizzi di p.e.c. e che la rappresentano e difendono in virtù di procura specialesu foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroAUTOSTRADE per l’ITALIA s.p.a. – p.i.v.a. 07516911000 – in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via MonteZebio, n. 28, presso lo studio dell’avvocato professor Giuseppe Bernardi, che haindicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù diprocura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.Numero registro generale 12650/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 19198/2026CONTRORICORRENTEData pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza n. 7423/2023 della Corte d’appello di Roma,udita la relazione nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 del consiglieredottor Luigi Abete,RILEVATO CHE1.

Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 31.5.2013 las.p.a. Autostrade per l’Italia conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la s.p.a.Enel Distribuzione.Premetteva che nell’anno 2010 nel corso dei lavori di realizzazione della terzacorsia dell’autostrada “A 14” Bologna–Bari-Taranto si era prospettata lanecessità di far luogo alla rimozione e alla successiva riallocazione di talune lineeelettriche e di taluni impianti di proprietà della convenuta.Premetteva che, definito il progetto di riallocazione degli impianti ed eseguitii lavori, aveva provveduto, con espressa riserva di ripetizione, al pagamentodegli importi preventivati dall’ENEL, per il complessivo ammontare, di cui allefatture emesse dalla stessa ENEL, di euro 360.656,18 i.v.a. compresa.Indi esponeva che non era tenuta al pagamento in virtù del principio dellapreesistenza degli impianti previsto dalla convenzione generale siglata in data10.7.2000 da essa attrice e dalla convenuta.Più esattamente, esponeva che la sede autostradale era preesistente rispettoagli impianti e alle linee elettriche, sicché, ai sensi dell’art. 5, lett. b), dellaconvenzione, il costo dei lavori di rimozione e riallocazione doveva gravareintegralmente sull’ENEL.Chiedeva dunque che fosse accertato il suo diritto alla ripetizione di quantoanticipato e che l’ENEL fosse condannata a corrisponderle la somma di euroNumero registro generale 12650/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 19198/2026Data pubblicazione 11/06/2026360.656,18, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza di ciascunafattura al saldo.2.

Si costituiva la Enel Distribuzione s.p.a.Adduceva che sarebbe stato da applicare, piuttosto, l’art. 4 dellaConvenzione, contemplante l’ipotesi di costruzione di una nuova autostrada,ipotesi cui sarebbe stato da assimilare l’ampliamento della sede autostradalepreesistente.Instava per il rigetto della domanda attorea.3. Con sentenza n. 13851/2017 il Tribunale di Roma accoglieva la domandae condannava la convenuta a pagare all’attrice la somma di euro 360.656,18con gli interessi dalla domanda al soddisfo; compensava le spese di lite (cfr.controricorso, pagg. 6 - 7).4.

La E-Distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.) proponeva appello.Resisteva Autostrade per l’Italia s.p.a.5. Con sentenza n. 7423/2023 la Corte d’appello di Roma in parzialeaccoglimento del gravame condannava la E-Distribuzione a pagare adAutostrade per l’Italia la minor somma di euro 124.037,42 con gli interessi dalladomanda al soddisfo; compensava integralmente le spese del grado e ponevale spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte per la quota di ½.Evidenziava – per quel che qui rileva - la Corte di Roma che correttamente iltribunale aveva ritenuto che la fattispecie controversa fosse da ricondurre allaprevisione dell’art. 5 anziché dell’art. 4 della convenzione in data 10.7.2000.Evidenziava quindi che era destituito di fondamento il primo motivo d’appello,con cui la E-Distribuzione aveva censurato in parte qua il primo dictum.Evidenziava segnatamente che l’art. 4 disciplinava la sola ipotesi diinterferenze di “nuove” autostrade con impianti preesistenti ovvero un’ipotesiNumero registro generale 12650/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 19198/2026Data pubblicazione 11/06/2026del tutto diversa da quella oggetto del giudizio, sostanziantesi nella realizzazionedi un mero ampliamento – terza corsia – di un’autostrada già esistente (cfr.sentenza d’appello, pag. 8).6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la E-Distribuzione s.p.a.; ne hachiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguentestatuizione.La Autostrade per l’Italia s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.7. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363cod. civ.Deduce che l’art. 4 della convenzione in data 10.7.2000 richiamaespressamente l’allegato “G” alla convenzione, il quale, a sua volta, si riferiscealle ipotesi di “nuova/ampliamento Autostrada”.Deduce dunque che, già alla stregua delle regole ermeneutiche di cui agli artt.1362 e 1363 cod. civ., si rileva che l’ipotesi di “nuova autostrada” e di“ampliamento” sono analoghe (cfr. ricorso, pag. 8).Deduce d’altronde che è indiscutibile che si sia al cospetto di ipotesi analoghe,“trattandosi in entrambi i casi di opere di notevole importanza” (così ricorso,pag. 8).Deduce quindi che i giudici del merito si sono limitati a dar “rilievo al solosignificato letterale del termine nuove (…) limitando l’applicazione [dell’art.4] alle ipotesi di autostrade non ancora costruite” (così ricorso, pag. 9).Numero registro generale 12650/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 19198/2026Deduce poi che i giudici del merito hanno ritenuto che “l’utilizzo dell’allegatoData pubblicazione 11/06/2026G era giustificato dal fatto che, in ipotesi di spostamento di impianti elettricipreesistenti alla costruzione dell’autostrada, occorreva seguire la proceduraprevista dall’art. 4 lett. b della Convenzione (...)” (cfr. ricorso, pag. 11).Deduce che “tale interpretazione non è corretta perché limitata ad unaparziale lettura dello stesso articolo 5 (…)” (così ricorso, pag. 11).Deduce ancora che i giudici del merito non hanno considerato che gli artt. 2e 4 della convenzione disciplinano le ipotesi in cui si creino nuove interferenzein ragione della realizzazione di nuove opere e che gli artt. 5 e 6 dellaconvenzione disciplinano “le ipotesi in cui le interferenze già sussistano e leopere siano già state realizzate” (così ricorso, pag. 14).Deduce quindi che la presente controversia riguarda un tratto stradale ancorada realizzare ovvero una nuova opera, una nuova interferenza e tale ipotesi nonpuò che rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della convenzione del10.7.2000 (cfr. ricorso, pag. 14).9.

Il motivo di ricorso è inammissibile.10. Si prospetta una quaestio ermeneutica.Soccorre perciò l’elaborazione di questo Giudice del diritto.Propriamente, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto,traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, sirisolve in una indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, censurabile incassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ., ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.Propriamente, l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censuraex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una criticaNumero registro generale 12650/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 19198/2026del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella meraData pubblicazione 11/06/2026contrapposizione di una differente interpretazione; sicché, quando di unaclausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non èconsentito - alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dalgiudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiatal’altra (cfr.

Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).11. Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazionepatrocinata dalla Corte di Roma è immune da vizi suscettibili di assumer rilievoin relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. e allaluce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.In particolare, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente”(che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfonditadisamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativoseguito: cfr.

Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte di merito – lo si è premesso -ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.Nel solco delle dapprima enunciate indicazioni giurisprudenzialil’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è assolutamenteineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcuncriterio legale di ermeneutica contrattuale.12. In ogni caso è innegabile che le censure dalla ricorrente addotte sirisolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilitàdella patrocinata antitetica interpretazione.13.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudiziodi legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.Numero registro generale 12650/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 19198/2026Data pubblicazione 11/06/202614. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, E-Distribuzione s.p.a., a rimborsare allacontroricorrente, Autostrade per l’Italia s.p.a., le spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% edaccessori di legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, E-Distribuzione s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r.cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 aprile 2026.Il presidenteMauro Di Marzio