Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19186/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to concretely link nullity arguments to specific case facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19186/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to concretely anchor their legal arguments to the specific facts of the contested judgment. While the appellants cited general statutory provisions regarding contract nullity and uniform banking schemas, they did not demonstrate how these rules applied to the specific documents or evidence in their case. Consequently, the Court ruled that the lower court's assessment of the evidence and the absence of specific nullity grounds were correct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1284 c.c.; L. 154/1992; T.U.B.: A cassation appeal alleging contract nullity is inadmissible if the applicant fails to concretely link the alleged nullity to the specific facts and evidence of the case, providing only generic legal citations without a concrete factual anchor.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal contract nullity banking contracts specific factual anchor uniform banking schema evidence assessment general legal citation fideiussione bancaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1284 c.c.
34476);Numero registro generale 2395/2022Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 19186/2026Data pubblicazione 11/06/2026- con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 1284cod.
L. 17 febbraio 1992, n. 154
T.U.B.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

, Magnante Alessandro e Del RossoSilvana, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Di Gravio- ricorrenti -controSpring SPV s.r.l., rappresentata dalla Prelios Credit Solutions s.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Anna Luisa Caimmi- controricorrente -BPER Banca s.p.a., rappresentata dalla BPER Credit Managements.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Guido Ponziani- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1660/2021,depositata il 9 novembre 2021.Numero registro generale 2395/2022Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 19186/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026dal Consigliere Paolo Catallozzi;RILEVATO CHE:- la Magnante Francesco Figli s.r.l., Franco Magnante, AlessandroMagnante e Silvana Del Rosso propongono ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 9novembre 2021, che, in riforma della sentenza del Tribunale diAvezzano, li ha solidalmente condannati al pagamento in favore dellaBanca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. a r.l. della somma dieuro 258.611,41, Magnante Franco, limitatamente all’importo di197.536,98 e Silvana De Rosso e Alessandro Magnante, limitatamenteall’importo di euro 138.574,46, oltre interessi legali dalla data delladomanda, quale saldo di due conti correnti accesi dalla società;- dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudizio traevaorigine dalla proposizione di una domanda di ripetizione di indebito daparte della predetta Magnante Francesco Figli s.r.l., nonché, qualifideiussori di questa, di Franco Magnante, Alessandro Magnante eSilvana Del Rosso avente a oggetto pagamenti effettuati in esecuzionedi due contratti di conto corrente conclusi dalla società uno con laCarispaq s.p.a. e l’altro con la BLS s.p.a., nei cui rapporti era poisubentrata la Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.p.a. (ora BPERBanca s.p.a.), ritenuti indebiti in quanto relativi a interessi passivipattuiti secondo «uso piazza», interessi anatocistici, commissioni dimassimo scoperto e spese non convenute e interessi usurari;- la Corte di appello ha riferito che nel corso di tale giudizio la bancaconvenuta aveva spiegato domanda riconvenzionale per la condannadegli attori al pagamento del saldo dei dedotti conti correnti;- ha, quindi, dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto sia ladomanda principale, difettando la specifica allegazione e la prova daparte della correntista delle poste solutorie asseritamenteindebitamente annotate e dei decreti relativi alla determinazione deiNumero registro generale 2395/2022Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 19186/2026Data pubblicazione 11/06/2026tassi soglia, sia quella riconvenzionale della banca in ragione dellanullità dei contratti di conto corrente in quanto privi della sottoscrizionedella banca medesima, per cui i documenti sottoscritti dalla societàdovevano considerare mere proposte, da ritenersi revocate con ladomanda di ripetizione d’indebito;- ha, quindi, accolto il gravame ritenendo validi i contratti cd.monofirma e rideterminato il saldo dei due conti, in conformità con lerisultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado;- ha, altresì, ritenuto valide le fideiussioni azionate dalla banca,contestate dagli attori in relazione al profilo della loro nonriconducibilità agli apparenti autori;- il ricorso è affidato a quattro motivi;- resiste con controricorso la BPER Credit Management s.c.p.a., qualemandataria della BPER Banca s.p.a.;CONSIDERATO CHE:- con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.214, 215 e 216 cod. proc. civ., nonché l’omessa, contraddittoria einsufficiente motivazione su un punto determinante della controversia,per aver la Corte di appello ritenuto autentiche le sottoscrizioni appostein calce alle fideiussioni azionate pur in presenza del disconoscimentodegli apparenti autori e in assenza di istanza di verificazione da partedella banca che intendeva avvalersene;- il motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha, in proposito, osservato che con l’attointroduttivo del giudizio gli attori avevano (anche) esercitato, in viaprincipale, un’azione di accertamento negativo dell’autenticità dellesottoscrizioni apposte sui contratti di fideiussione, ma che nessunaprova era stata offerta a sostegno della domanda;- ha, inoltre, rilevato che quand’anche si ritenesse che si fosse inpresenza, invece, di un disconoscimento della scrittura privata in viaincidentale, tale disconoscimento era inefficace, in quanto nonNumero registro generale 2395/2022Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 19186/2026Data pubblicazione 11/06/2026effettuato in modo specifico e determinato e privo della indicazionepuntuale della documentazione sulla quale sarebbe stata apposta lafirma ritenuta apocrifa;- orbene, la doglianza non si confronta con la sentenza impugnata nonaggredendo né l’accertamento in ordine al fatto che l’azione didisconoscimento era stata proposta in via principale, né l’accertamentoin ordine alla inefficacia del disconoscimento effettuato nel corso delgiudizio stante l’assenza del carattere della specificità e inequivocità;- con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.1421 e 2697 cod. civ. e 116 e 229 cod. proc. civ., nonché l’omessa,contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto determinantedella controversia, per aver la Corte territoriale accertato il credito dellabanca «senza il necessario supporto probatorio» e «sbrigativamenteliquidato – rigettandole – le analitiche considerazioni svolte da essoricorrente ai fini dell’accoglimento dell’appello incidentale»;- il motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha rideterminato i saldi dei due conto correnti inconformità con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio dispostain primo grado – osservando che le stesse non erano state raggiunteda specifiche contestazioni – previa eliminazione dal conto n. 466379degli addebiti per spese e commissioni non specificamente pattuite edepurazione dal conteggio dalla antergazione e postergazione dellevalute, prive di fondamento contrattuale, e, quanto al conto n. 97345,previa applicazione della capitalizzazione semplice degli interessi,stante la mancata dimostrazione da parte della banca dell’esistenza divalida clausola contrattuale che ne giustificasse l’addebito trimestrale;- anche in questo caso la censura non si confronta con gli accertamentioperati nella decisione contestata e si risolve, nella sostanza, in unamera richiesta di rivalutazione della valutazione degli elementiprobatori che è rimessa alla valutazione del giudice di merito (cfr.Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);Numero registro generale 2395/2022Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 19186/2026Data pubblicazione 11/06/2026- con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 1284cod. civ., della l. 17 febbraio 1992, n. 154 e del t.u.b., per aver lasentenza impugnata per aver omesso di rilevare le nullità contrattualirilevabili ex actis, peraltro a ciò sollecitata dalla parte appellanteincidentale;- il motivo è inammissibile;- anche questa censura non prende in considerazione quanto affermatoin sentenza in ordine all’inesistenza delle dedotte nullità contrattuali;- la doglianza, inoltre, si presenta estremamente generica,provvedendo alla illustrazione della disciplina di una serie di fenomeniche possono presentarsi in sede di conclusione e svolgimento deirapporti di conto corrente bancario, corredata da riferimenti normativie giurisprudenziali, ma priva di un concreto ancoramento al caso inesame e, soprattutto, alla decisione impugnata;- con l’ultimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1419cod. civ., per aver la sentenza impugnata per aver escluso che la nullitàdelle fideiussioni azionate, benché «meramente riproduttive deglischemi contrattuali uniformi ABI»;- il motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha, sul punto, argomentato che «la indicata nullità– che comporterebbe l’obbligo del Collegio di pronunciarsi – nonsussiste alla luce degli atti di causa ed è in ogni caso infondatamancando la produzione, nei termini …, dello schema ABI cui lafideiussione, nella prospettazione della parte appellata, siconformerebbe testualmente e del provvedimento della Banca d’Italian. 55/2005 che, in quanto atto amministrativo, sfugge all’applicazionedel principio iura novit curia, dovendo invece formare oggetto diallegazione e prova della parte che ne invoca l’applicazione»;- parte ricorrente non si confronta con la riportata argomentazione,limitandosi ad affermazioni di carattere generale avulse dal contestodei fatti accertati dal giudice di merito e dalle considerazioni giuridicheNumero registro generale 2395/2022Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 19186/2026Data pubblicazione 11/06/2026da questi espresse;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo;

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026.Il Presidente