Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to the court's proposal for accelerated judgment within the statutory 40-day period. The appellant, represented by lawyer Nicola Bianchi, did not request a decision on the appeal, while the opposing party, Tagliafierro Anna Antonella, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the lack of a personal signature by the client on the lawyer's formal renunciation did not alter the procedural outcome mandated by the accelerated definition rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for accelerated judgment within the prescribed term constitutes a deemed renunciation, extinguishing the appeal regardless of whether the client personally signed the lawyer's formal declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
vvocato Nicola Bianchi-ricorrente-controTagliafierro Anna Antonella, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca DiRosa-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.1217/2025depositata il 11/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che la formalizzazione della rinuncia da parte del difensore, chenon risulta sottoscritta personalmente dalla parte, non modifica il quadronormativo di riferimento dell procedimento per definizione accelerata;Numero registro generale 2775/2026Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 19088/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto che i principi applicati con la proposta di definizione acceleratanon erano connotati da novità;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Laura Tricomi