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Decreto — n. 19062/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19062/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19062/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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avvocato GiuseppeMasini-ricorrente-controCassotta Anna, Cassotta Pietro, Di Campli Maria-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce Sez.dist. Taranton.130/2025 depositata il 05/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 1839/2026Numero sezionale 342/2026Numero di raccolta generale 19062/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Laura Tricomi

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 19062/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Taranton.130/2025 depositata il 05/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 1839/2026Numero sezionale 342/2026Numero di raccolta generale 19062/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Laura Tricomi

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio spese di esecuzione spese susseguenti mancato anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

avvocato GiuseppeMasini-ricorrente-controCassotta Anna, Cassotta Pietro, Di Campli Maria-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce Sez.dist. Taranton.130/2025 depositata il 05/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 1839/2026Numero sezionale 342/2026Numero di raccolta generale 19062/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Laura Tricomi