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Ordinanza — n. 18411/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses bankruptcy revocation appeal as technical documents were created after the judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18411/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy revocation appeal inadmissible because the applicant relied on technical reports and expert opinions generated after the contested judgment. The applicant argued these documents proved the falsity of financial statements, but the court found they were created post-judgment rather than pre-existing. Consequently, the appeal failed to meet the statutory requirement for revocation based on documents discovered due to force majeure or the opponent's fault.

Regesto Legislator

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Art. 395, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 18, l. fall. 1996: A revocation request based on Art. 395(3) requires a decisive document that pre-existed the judgment but could not be produced due to force majeure or the opponent's fault; documents created after the judgment do not qualify.

Parole chiave

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bankruptcy revocation decisive document force majeure post-judgment evidence Cassazione di Roma procedural inadmissibility financial statements bilancio

Disposizioni normative citate

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Art. 395, comma 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione al mancato esercizio del potere-dovere diriqualificazione della domanda: nell’atto di citazione in revocazione si eranosottolineati gli elementi specificamente rilevanti ai sensi dell’art. 395, n.
Art. 18, l. fall. 1996
3362/2015).La relazione tecnica e la perizia a cui l’odierna ricorrente ha fatto riferimentoavanti alla Corte distrettuale erano state redatte, rispettivamente, in data5 luglio 2021 e in data 13 giugno 2022, mentre la sentenza revocanda, resain sede di reclamo ex art. 18 l.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
e la Corte d’appello avrebbe dovuto riqualificare la domandain tali termini, a prescindere dalle indicazioni date dalla richiedente.4.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione o falsa applicazione dell’art.
Art. 1, comma 2, l. fall. 1996
9865/2014, Cass. 12530/2011).Più precisamente, l'ipotesi di revocazione di cui al n.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art.
art. 113 cod.proc. civ
civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 113 cod.proc. civ., in relazione al mancato esercizio del potere-dovere diriqualificazione della domanda: nell’atto di citazione in revocazione si eranosottolineati gli elementi specificamente rilevanti ai sensi dell’art.
art. 395 cod.proc. civ
dell'art. 395 cod.proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 16402/2007
è che il documento decisivo, non potuto produrrein giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesistaalla sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 16402/2007; nello stesso sensoCass.
Cass. 9865/2014
U., 16402/2007; nello stesso sensoCass. 9865/2014, Cass.
Cass. 12530/2011
9865/2014, Cass. 12530/2011).Più precisamente, l'ipotesi di revocazione di cui al n.
Cass. 3362/2015
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Testo completo

a camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere Alberto Pazzi.1. Alessandra Maria Bagnasco, già legale rappresentante di D.D.della sentenza n. 2658/2017 del 14 dicembre 2017 con la quale era statorigettato il reclamo presentato avverso la sentenza di fallimento resa, indata 5 giugno 2017, dal Tribunale di Alessandria nei confronti di tale società.Rappresentava che dopo la pronunzia di quella sentenza era emerso che ladocumentazione già depositata in primo grado e relativa ai documenti fiscaliNumero registro generale 17796/2023Numero sezionale 2129/2026Numero di raccolta generale 18411/2026Data pubblicazione 08/06/2026(in special modo i bilanci) risultava assolutamente non veritiera e noncorrispondente allo stato patrimoniale effettivo della società per il trienniooggetto di valutazione nella procedura dichiarativa di fallimento.Assumeva che da una corretta analisi della documentazione relativa allasocietà, consistente nei bilanci 2014, 2015 e 2016, si evinceva che D.D.Catastini in data 5 luglio 2021.Aggiungeva di aver scoperto, nel ricercare ulteriore documentazione, che ilproprio precedente commercialista era stato posto in stato di arresto peraver messo a punto un abile meccanismo truffaldino ai danni dei suoi clientie dell’erario.2.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 13marzo 2023, dichiarava l’inammissibile l’impugnazione proposta dallaBagnasco.Rilevava, in particolare, che secondo l’attrice in revocazione la Cortedistrettuale avrebbe giudicato in base a prove di cui, dopo la sentenza, erastata accertata la falsità, indicando come falsi i bilanci a suo tempo prodottinella fase prefallimentare.Osservava che, in realtà, la Corte d’appello aveva disatteso le risultanze ditali bilanci, che non erano stati affatto posti a fondamento della decisione,perché ritenuti inattendibili.Aggiungeva che la perizia di parte richiamata nell’atto di citazione nonindividuava le prove relative alla dimostrazione della falsità dei documentiposti a base della statuizione impugnata, come prescritto dal combinatodisposto degli artt. 398, comma 2, e 395, n. 2), cod. proc. civ., ma silimitava ad affermare in maniera apodittica che nei tre esercizi anteriori aldeposito dell’istanza di fallimento non erano state superate le soglie previstedall’art. 1, comma 2, l. fall.Numero registro generale 17796/2023Numero sezionale 2129/2026Numero di raccolta generale 18411/2026Data pubblicazione 08/06/2026Sottolineava, infine, che la perizia predisposta dal rag.

Capra, prodotta solonel corso del giudizio di revocazione, non indicava specifici elementi difalsità dei bilanci precedenti, ma procedeva a una rivisitazione dei daticontabili della società.3. Alessandra Maria Bagnasco, nella qualità sopra indicata, haproposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 13marzo 2023, prospettando due motivi di doglianza.L’intimato fallimento di D.D. Farmakon s.p.a. non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 113 cod.proc. civ., in relazione al mancato esercizio del potere-dovere diriqualificazione della domanda: nell’atto di citazione in revocazione si eranosottolineati gli elementi specificamente rilevanti ai sensi dell’art. 395, n. 3,cod. proc. civ. e la Corte d’appello avrebbe dovuto riqualificare la domandain tali termini, a prescindere dalle indicazioni date dalla richiedente.4.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione o falsa applicazione dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., inrelazione alla mancata considerazione della decisività dei nuovi documentiprodotti nel giudizio di revocazione, costituiti dalla relazione tecnica delcommercialista dott.

Catastini e dalla perizia del rag. Capra.5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano ambedueinammissibili.Le censure in esame risultano completamente decentrate rispetto alla ratiodecidendi posta a fondamento della decisione impugnata, ove la Cortedistrettuale ha ritenuto che fosse stata proposta una domanda direvocazione ai sensi dell’art. 395 n. 2 cod. proc. civ., di cui, tuttavia,mancava il presupposto.I motivi di ricorso, pur riconoscendo che il contenuto dell’atto di citazione inrevocazione lasciava apparire che fosse stata invocata l’applicazioneNumero registro generale 17796/2023Numero sezionale 2129/2026Numero di raccolta generale 18411/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’art. 395 n. 2 cod. proc. civ., assumono che in realtà la revocazionedoveva essere ricondotta al disposto di cui all’art. 395 n. 3 cod. proc. civ.,di cui erano stati comunque rappresentati gli elementi rilevanti.Dunque, la domanda di revocazione era volta - in tesi di parte ricorrente -a dedurre il motivo di revocazione previsto non tanto dall’art. 395, n. 2,cod. proc. civ., per aver la Corte distrettuale giudicato sulla base di provericonosciute o dichiarate false dopo la sentenza, ma piuttosto dall’art. 395,n. 3, cod. proc. civ., giacché, dopo la sentenza, erano stati trovati uno o piùdocumenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio,“costituiti dalla relazione tecnica del commercialista dott.

Catastini e dallaperizia del rag. Capra” (v. pag. 5 del ricorso).Un simile assunto, tuttavia, non fa riferimento all’avvenuta indicazione delleprospettazioni che si rendevano indispensabili in funzione dellaqualificazione pretesa in questa sede, che dovevano riguardare non lascoperta di nuovi “elementi”, bensì, stando al tenore della norma invocata,il ritrovamento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrrein giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.Infatti, il presupposto della domanda di revocazione di cui all'art. 395,comma 3, cod. proc. civ.

è che il documento decisivo, non potuto produrrein giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesistaalla sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 16402/2007; nello stesso sensoCass. 9865/2014, Cass. 12530/2011).Più precisamente, l'ipotesi di revocazione di cui al n.

3) dell'art. 395 cod.proc. civ. presuppone che un documento preesistente alla decisioneimpugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causadi forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solosuccessivamente a tale decisione, atteso l'uso dell'espressione "sono statitrovati" contenuta nel citato n. 3), alla quale fa riscontro il termine"recupero" adottato nei successivi artt. 396 e 398 cod. proc. civ., mentre èirrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti allaNumero registro generale 17796/2023Numero sezionale 2129/2026Numero di raccolta generale 18411/2026Data pubblicazione 08/06/2026sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a taledecisione; ne consegue che detta ipotesi di revocazione non può essereutilmente invocata facendo riferimento a un documento formato dopo ladecisione (Cass. 3362/2015).La relazione tecnica e la perizia a cui l’odierna ricorrente ha fatto riferimentoavanti alla Corte distrettuale erano state redatte, rispettivamente, in data5 luglio 2021 e in data 13 giugno 2022, mentre la sentenza revocanda, resain sede di reclamo ex art. 18 l. fall., risale al 14 dicembre 2017.

È evidente,dunque, che la Corte distrettuale non avrebbe potuto qualificare la domandadi revocazione diversamente da quanto rappresentato dalla stessa partepresupposti in fatto indispensabili per la differente classificazione richiestasoltanto in questa sede.6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime ilcollegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 13 maggio 2026.Il Presidente