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Decreto — n. 18395/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 18395/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The plaintiff, represented by Pierluigi Federici, withdrew the action against Intesa Sanpaolo Spa, which was accepted by the defendant. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the relevant procedural articles, necessitating no further judgment on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the appellee, extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Cassation appeal procedural law acceptance of withdrawal condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato spese generali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Federici-ricorrente-controIntesa Sanpaolo Spa in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Castagnolacontroricorrente e ricorrente incidentale-controavverso il decreto del Tribunale di Verona n.1724/2021 depositato il08/03/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 7839/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 18395/2026Data pubblicazione 08/06/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente e la mancanza di difese della parte intimata;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno