Incidental appeal allowed; bank lacks standing for extinguished account debts post-assignment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the main appeal regarding unjust enrichment but allowed the incidental appeal against the lower court's judgment. The appellant argued the bank lacked standing because the account was extinguished in 2014, prior to the 2017 assignment of liabilities. The Court ruled that debts from accounts already terminated before the assignment fall outside the transferred scope, thereby stripping the assignee of passive standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. 99/2017; L. 121/2017: In assignments of business liabilities under the 2017 decree, debts arising from accounts already extinguished prior to the transfer date are expressly excluded from the transferred scope, precluding the assignee from passive standing in related litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ranco Fabiani ,per procura speciale in atti;-ricorrente --contro-INTESA SANPAOLO spa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. edifesa dagli avv.ti Giuseppe Caputi e Giuseppe Filippo Maria La Scala ,per procura speciale in atti;-controricorrente--nonché-INTESA SANPAOLO spa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. edifesa dagli avv.ti Giuseppe Caputi e Giuseppe Filippo Maria La Scala ,per procura speciale in atti;Numero registro generale 4429/2022Numero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 18277/2026Data pubblicazione 06/06/2026-ricorrente incidentale--contro-MONDI IMPIANTI DI MONDI A C snc, in persona del legale rappres. p.t.;-intimata-avverso la sentenza n. 2057/21 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia,pubblicata in data 20 luglio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21.05.2026 dal Cons. rel., dott.
Rosario Caiazzo.RILEVATO CHELa Mondi Impianti snc citava innanzi al Tribunale di Venezia la BPVI spae, premettendo che sul conto corrente acceso presso la banca convenuta,poi estinto, erano state addebitate poste illegittime per interessianatocistici, usurari, ultralegali, e cms non dovute, chiedeva la condannadella banca al pagamento della somma complessiva di euro 44.305,81 atitolo d’indebito.A seguito della messa in liquidazione coatta della banca convenuta,riassunto il processo nei confronti della BPVI in l.c.a. e di Intesa Sanpaolospa (quale successore a titolo particolare della convenuta in virtù dicontratto di cessione delle passività del 26.6.2017), con sentenzadell’1.3.2019 il Tribunale rigettava la domanda poiché Intesa San Paoloera priva di legittimazione passiva.Con sentenza del 20.7.2021 la Corte territoriale accoglieva l’appellodell’originaria attrice, osservando che: preliminarmente era dariconoscere la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa, in quantosia il DL 99/2017, poi convertito con L. 121/17, che il contratto dicessione del 26.6.2027, indicavano come criterio discretivo tra lepassività in contestazione cedute e quelle non cedute quello dellapendenza o meno di una controversia al momento dell’apertura della LCA,a prescindere che si riferisse a rapporti ancora pendenti o a rapporti giàNumero registro generale 4429/2022Numero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 18277/2026Data pubblicazione 06/06/2026estinti; la documentazione prodotta non provava il diritto fatto valere, inquanto: rispetto al contratto di conto corrente stipulato nel 1991 edestinto nel 2014, erano stati prodotti gli estratti-conto scalari dal primotrimestre del 1995 sino al quarto trimestre 2007, mentre la relazione dic.t.u. era limitata al periodo da marzo 1995 a giugno 2008; pertanto,mancavano gli estratti-conto analitici e quelli scalari per intere annate,sicché non era stato possibile ricostruire con certezza il rapporto di contocorrente senza soluzione di continuità, né di individuare le singole posted’indebito; inoltre, la banca aveva eccepito la prescrizione per decorsodecennale dalle annotazioni in contro, mentre l’appellante non avevaprovato il contratto d’affidamento.Mondi Impianti snc ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato damemoria.
Intesa Sanpaolo resiste con controricorso, proponendo ricorsoincidentale affidato a due motivi cui non replica con controricorso laricorrente principale.RITENUTO CHEL’unico motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art. 2697 cc,per aver la Corte d’appello ritenuto incompleta ed insufficienza ladocumentazione prodotta, non essendo necessari gli estratti-conto per laricostruzione del rapporto, essendo utilizzabili vari altri elementi per ilconteggio delle competenze.Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia parziale nullità dellasentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo, avendo la Corted’appello ritenuto la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa sulpresupposto della pendenza del giudizio al momento della cessione del27.6.2017 concluso tra BPV in l.c.a. e la stessa ricorrente, nonconsiderando che il rapporto di conto corrente era stato estintoanteriormente, nel 2014, per cui non rientrava nell’ambito delle posizionicedute.Numero registro generale 4429/2022Numero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 18277/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1362, 1365, cc, ex art,360, nn.3 e 4, cpc, per aver la Corte d’appello affermato che la pendenzadel giudizio alla data della suddetta cessione sarebbe sufficiente perconfigurare la legittimazione passiva della convenuta in relazione alrapporto di conto corrente.Al riguardo, la ricorrente assume che, a norma dell’art. 3.2 della cessione,erano escluse dal perimetro della stessa i singoli debiti, passività,obbligazioni e impegni “che derivano da rapporti inerenti e funzionaliall’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nellacontabilità aziendale..”Va osservato che occorre esaminare preliminarmente il ricorso incidentalein quanto investe una questione logicamente preliminare, relativa allalegittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa.Premesso ciò, i due motivi del ricorso incidentale- esaminabilicongiuntamente poiché tra loro connessi- sono fondati sulla scorta dellagiurisprudenza recente di questa Corte a tenore della quale:in tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertitodalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori diVeneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza spa e IntesaSanpaolo spa, i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017,data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanzialedelle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenziosoespressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenzache Intesa Sanpaolo spa non è passivamente legittimata nel relativocontenzioso (Cass., n. 15670/2025).Nella specie, non è contestato che il conto corrente contestato sia statoestinto nel 2014, prima della predetta cessione aziendale; ne conseguel’esclusione della legittimazione della banca controricorrente nel giudizioin esame.Numero registro generale 4429/2022Numero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 18277/2026Data pubblicazione 06/06/2026L’accoglimento del ricorso incidentale determina di conseguenzal’assorbimento del ricorso principale riguardante l’accertamento delcredito azionato.Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello, per l’esame delle questioni afferenti alla domanda direstituzione d’indebito, anche in ordine alle spese.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale- assorbito il ricorso principale- ecassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello diVenezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteDott. Mauro Di Marzio