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Ordinanza — n. 18267/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules that the opposition to the money order must remain in Palermo, while the antitrust claim goes to Naples.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18267/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal regarding jurisdiction over a bank account dispute. The lower court incorrectly transferred the entire opposition to a specialized business tribunal in Naples, whereas the appellant argued that only the antitrust claim should be removed. The court held that the opposition to the money order must stay in Palermo, but the separate antitrust claim regarding the guarantee must be transferred to Naples.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. n. 168/2003; Art. 645 c.p.c.: The judge of the opposition to a money order cannot divest themselves of the entire case; only the specific claim assigned to a specialized section by law must be transferred, preserving the efficiency of the specialized tribunal without expanding its jurisdiction beyond rational limits.

Parole chiave

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jurisdiction regulation specialized business tribunal money order opposition antitrust claim cause separation competence transfer specialized section revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003
– La ricorrente denunzia, con due distinti motivi, la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003 e degli artt.
Art. 40 c.p.c.
Art. 645 c.p.c.
Art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990
287 del 1990, conclusa il 16 febbraio 2016.Sotto tale profilo, pertanto, il principio di diritto, più volte enunciato daquesta Corte (si vedano Cass. 25 luglio 2024, n.
art. 633 c.p
art. 645 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 25 luglio 2024, n. 20741
287 del 1990, conclusa il 16 febbraio 2016.Sotto tale profilo, pertanto, il principio di diritto, più volte enunciato daquesta Corte (si vedano Cass. 25 luglio 2024, n. 20741;
Cass. 5 dicembre 2022, n. 35661
Cass. 17 marzo 2022, n. 8693
35661; Cass. 17 marzo 2022, n. 8693; v.
Cass. 19 settembre 2024, n. 25146
Cass. 19 settembre 2024, n. 28410
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Testo completo

gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato Tito Monterosso-ricorrente-controPutano Antonino-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4138/2025 depositata il23/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere Loredana Nazzicone.1. – Con la sentenza del 23 ottobre 2025, n. 4138, il Tribunale diPalermo ha:

a) revocato il decreto ingiuntivo n. 2142/2024, con il qualeaveva ingiunto al fideiussore della Sviluppo Retail Sicilia s.r.l. inNumero registro generale 24208/2025Numero sezionale 2246/2026Numero di raccolta generale 18267/2026Data pubblicazione 06/06/2026liquidazione (poi in liquidazione giudiziale) il pagamento del saldoderivante dal rapporto di conto corrente e delle rate insolute di contrattodi mutuo, conclusi con il Banco BPM s.p.a.;

b) dichiarato l’incompetenza adecidere la controversia, essendo competente il Tribunale di Napoli,sezione specializzata in materia di impresa;

c) compensato le spese di lite.Il Tribunale ha rilevato che l’opponente al decreto ingiuntivo aveva“eccepito” la nullità della fideiussione, per la mancata sottoscrizione daparte della banca ed assenza di apposizione di timbro postale di datacerta, il difetto di legittimazione attiva della Leviticus SPV s.r.l.,cessionaria del credito, la nullità degli atti di garanzia contenenti clausolefrutto di condotta anticoncorrenziale, l’illegittimità del c.d. piano diammortamento alla francese e la carenza dei presupposti della idoneadocumentazione ex art. 633 c.p.c.In altra parte della sentenza, peraltro, il Tribunale ha qualificato quellavolta alla nullità della fideiussione omnibus come domandariconvenzionale, concludendo per la competenza del Tribunale di Napoli, aisensi dell’art. 4, comma 1-ter, della l. n. 168 del 2003, onde ha revocato ildecreto ingiuntivo e declinato la propria competenza sulla interacontroversia pendente innanzi a sé.2.

– Propone regolamento necessario di competenza la Leviticus SPVs.r.l., per il tramite della procuratrice Gardant Liberty Servicing s.p.a.Il P.G. ha concluso chiedendo «di accogliere il ricorso per regolamentodi competenza, dovendo, invece, essere dichiarata la competenza delTribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa in ordinealla sola domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione perviolazione dell’art. 2 l. n. 287 del 2020».La ricorrente ha depositato la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – La ricorrente denunzia, con due distinti motivi, la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003 e degli artt. 40 e 645Numero registro generale 24208/2025Numero sezionale 2246/2026Numero di raccolta generale 18267/2026Data pubblicazione 06/06/2026c.p.c., perché il Tribunale di Palermo ha errato nel dichiarare la propriaincompetenza sull’intero giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.R.G. 9842/2024, mentre invece avrebbe dovuto dichiarare la propriaincompetenza solo in merito alla domanda di nullità della fideiussioneomnibus per presunta violazione della l. n. 287 del 1990 e mantenereinnanzi a sé le restanti domande, ivi compresa la domanda di nullità dellafideiussione ordinaria, rilasciata dal medesimo opponente, del tuttoestranea alla disciplina anticoncorrenziale.Dall’altro lato, sostiene che, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., il giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere trattenuta innanzial Tribunale, separando le cause.2.

– Dall’esame degli atti del processo, consentita attesa la natura delregolamento di competenza, risulta – al di là delle contraddittoriedefinizioni contenute nella sentenza impugnata – che l’opponente proposein effetti innanzi all’Ufficio del monitorio anche una domandariconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus di cui al modello ABIper violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, ai sensi dell’art. 2,comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990, conclusa il 16 febbraio 2016.Sotto tale profilo, pertanto, il principio di diritto, più volte enunciato daquesta Corte (si vedano Cass. 25 luglio 2024, n. 20741;

Cass. 5 dicembre2022, n. 35661; Cass. 17 marzo 2022, n. 8693; v. pure Cass. 19settembre 2024, n. 25146, in altra materia, e Cass. 19 settembre 2024,n. 28410, dove è solo un obiter), impone al giudice del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo di non spogliarsi dell’intera causa(neppure previa revoca del decreto ingiuntivo), ma di rimettere alTribunale, sede della sezione specializzata in materia di impresa e previaseparazione delle cause, solo la controversia vertente sulla domandariconvenzionale che la legge attribuisca alla competenza di tale sezione,non essendo consentito invero di espandere la competenza di tali sezioni,appunto “specializzate”, oltre ogni misura di razionalità ed efficienza.Numero registro generale 24208/2025Numero sezionale 2246/2026Numero di raccolta generale 18267/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ha dunque errato il Tribunale nella sua decisione, avendo devolutol’intera controversia bancaria alla competenza della sezioni specializzatadel Tribunale di Napoli, dunque anche tutte le domande delle parti diverseda quella concernente la fideiussione omnibus in discorso, violando lenorme dalla ricorrente invocate.3.

– Va, in conclusione, dichiarata la competenza del Tribunale diPalermo sull’intero giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G.9842/2024, salva soltanto la competenza del Tribunale di Napoli, sezionespecializzata in materia di impresa, con riguardo alla causa concernente ladomanda riconvenzionale per nullità della fideiussione rilasciata il 3febbraio 2016 secondo il c.d. modello ABI.La decisione sulle spese del regolamento è riservata al giudizio dimerito. P.Q.MLa Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza del Tribunaledi Palermo nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto edichiara la competenza del medesimo Tribunale di Palermo, quanto allacausa di opposizione al decreto ingiuntivo n. R.G. 9842/2024; dichiara lacompetenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia diimpresa, quanto alla causa concernente la domanda riconvenzionale dinullità della fideiussione sottoscritta il 3 febbraio 2016; rimette le partidinanzi ai detti Tribunali anche per le spese del regolamento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di Marzio