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Ordinanza Interlocutoria — n. 18259/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court stays revocatory action appeal pending settlement after English company dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18259/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation stayed the appeal regarding a revocatory action against an English company's asset transfer. The appellant argued for foreign jurisdiction and English law application after the company was dissolved, while the opposing party sought a settlement. The court deferred the proceedings to allow the parties to conclude negotiations.

Regesto Legislator

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Art. 25 l. n. 218/1995; Art. 4 Reg. UE 1215/2012; Art. 331 c.p.c.; Art. 2495 c.c.: The court may stay proceedings to facilitate settlement when parties are actively negotiating, regardless of jurisdictional or applicable law disputes.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocatory action English company dissolution Brussels I bis Regulation settlement procedure Italian civil procedure jurisdictional dispute asset transfer

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 25 l. n. 218 del 1995
― Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 25 dellal.
Art. 4 del reg. (UE) n. 1215/2012
218 del 1995 e dell’art. 4 del reg. (UE) n. 1215/2012; si prospettail difetto di giurisdizione e la necessità di far luogo all’applicazione dellanormativa straniera.
Art. 331 c.p.c.
Art. 2495 c.c.
inrelazione all’art. 2495 c.c. Tale norma, ad avviso del ricorrente, nonsarebbe applicabile alla fattispecie, contrariamente a quanto ritenutodalla Corte di merito.
Art. 24 del c.d. 'Regolamento Bruxelles I bis'
Viene rilevato che secondo la Corte di appello, aseguito della cancellazione di Bulldog House, esso ricorrente era statoindividuato come il successore della società nel rapporto controverso.Secondo l’istante, l’affermazione era errata: «per quanto emergedall’art. 24 del c.d.
Art. 24, par. 2 del reg. (UE) n. 1215/2012
Viene rilevato che secondo la Corte di appello, aseguito della cancellazione di Bulldog House, esso ricorrente era statoindividuato come il successore della società nel rapporto controverso.Secondo l’istante, l’affermazione era errata: «per quanto emergedall’art. 24 del c.d.
art. 2901 c.c
art. 331 c.p
art. 2495 c.c
inrelazione all’art. 2495 c.c.

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Testo completo

e;ricorrentecontroAsset Management Company s.p.a., rappresentata e difesadall’avvocato Ubaldo Sassaroli;controricorrentenonché controBulldog House Ltd;intimataavverso la sentenza n. 151/2022 depositata il 27 gennaio 2022 dellaCorte di appello di Venezia.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026dal consigliere relatore Massimo Falabella.Sez. I – RG 8131/2022camera di consiglio 13.5.2026 1Numero registro generale 8131/2022Numero sezionale 2149/2026Numero di raccolta generale 18259/2026Data pubblicazione 06/06/2026LA CORTE OSSERVA1.

─ Banca Apulia s.p.a. ha convenuto in giudizio Vanes Spisani ela società di diritto inglese Bulldog House Ltd, per sentir dichiarareinefficace nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto annotatopresso l’Ufficio Tavolare di Cortina d’Ampezzo il 6 giugno 2012 con ilquale il predetto Spisani aveva conferito alla società britannica laproprietà di numerosi suoi immobili.A sostegno della domanda, l’attrice ha esposto: che Spisani avevaprestato fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni diImpresa Edile Spisani s.r.l. nei confronti di Banca Apulia s.p.a.; che indata 6 novembre 2007 e in data 27 gennaio 2010, quest’ultima societàaveva stipulato con la banca due contratti di mutuo ipotecario per gliimporti di euro 2.800.000,00 e di euro 1.800.000,00; che con talicontratti Spisani si era costituito fideiussore a garanziadell’adempimento dell’obbligo di restituzione delle somme date amutuo; che la mutuataria si era resa inadempiente rispetto alleobbligazioni contrattuali; che la banca aveva ottenuto la pronuncia diun decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non opposto e ormaidefinitivo, per il pagamento della somma complessiva di euro5.144.060,13 nei confronti della debitrice principale e del fideiussore;che nell’ambito delle ricerche dirette a identificare i beni da sottoporread azione esecutiva, era emerso che il garante Vanes Spisani in data25 maggio 2012 aveva conferito le proprie quote di proprietà indivisapari a 7/18 di tre appartamenti di pregio e di due aree boschive site inCortina d’Ampezzo nella società di diritto inglese Bulldog House Ltd, eciò in regione dell’aumento di capitale deliberato dalla società, incambio dell’emissione di azioni ordinarie di valore corrispondente in suofavore.

La banca ha dedotto il carattere pregiudizievole che tale attodispositivo rivestiva rispetto alle proprie ragioni creditorie e la pienaconsapevolezza, in capo al debitore, del danno arrecatole con esso.Ha resistito alla domanda Spisani, mentre Bulldog House èSez. I – RG 8131/2022camera di consiglio 13.5.2026 2Numero registro generale 8131/2022Numero sezionale 2149/2026Numero di raccolta generale 18259/2026Data pubblicazione 06/06/2026restata contumace.Il Tribunale di Treviso ha respinto la domanda, reputando nonprovata la consapevolezza del pregiudizio da parte della società inglese.2.

─ In sede di gravame, a seguito della cancellazione di BulldogHouse dal registro delle imprese, è stata disposta l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di quanti erano stati soci di detta società.Spisani, già costituito in giudizio quale appellato, ha mancato dicostituirsi come ex socio della disciolta Bulldog House.La Corte di appello di Venezia ha accolto il gravame e dichiaratoinefficace l’atto impugnato.3. — Ricorre per cassazione, con tre motivi, Spisani. Resiste concontroricorso Asset Management Company s.p.a., cessionaria delcredito dedotto in lite.4.

― Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 25 dellal. n. 218 del 1995 e dell’art. 4 del reg. (UE) n. 1215/2012; si prospettail difetto di giurisdizione e la necessità di far luogo all’applicazione dellanormativa straniera. Viene rilevato che secondo la Corte di appello, aseguito della cancellazione di Bulldog House, esso ricorrente era statoindividuato come il successore della società nel rapporto controverso.Secondo l’istante, l’affermazione era errata: «per quanto emergedall’art. 24 del c.d. ‘Regolamento Bruxelles I bis’, in materia discioglimento della società la competenza esclusiva è in capo all’autoritàgiurisdizionale in cui la società o persona giuridica ha sede»; si rilevache «per decidere del destino dell’azione revocatoria», dovevanoanzitutto prendersi in considerazione «gli effetti conseguentiall’estinzione della società inglese e ciò ricorrendo all’autorità locale laquale applica le proprie norme di diritto internazionale privato».Il secondo motivo prospetta la violazione dell’art. 331 c.p.c. inrelazione all’art. 2495 c.c. Tale norma, ad avviso del ricorrente, nonsarebbe applicabile alla fattispecie, contrariamente a quanto ritenutodalla Corte di merito.

Si assume che gli effetti dello scioglimento diSez. I – RG 8131/2022camera di consiglio 13.5.2026 3Numero registro generale 8131/2022Numero sezionale 2149/2026Numero di raccolta generale 18259/2026Data pubblicazione 06/06/2026Bulldog House sono regolati dal Companies Act del 2006: viene spiegatoche questo, al paragrafo 1012, prevede che quando una società vienecancellata d’ufficio, quindi in assenza di una procedura di liquidazione,i suoi beni divengono bona vacantia e la Corona ne acquisisce laproprietà.Col terzo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 24, par. 2, delreg. (UE) n. 1215/2012.

Si esclude che la controversia concerna dirittireali immobiliari. Spiega il ricorrente che la cessione immobiliare el’acquisto di quote dovevano ragionevolmente intendersi come unacomplessa operazione di tipo societario: ad avviso dell’istante, tanto ladelibera di aumento di capitale quanto quella di conferimento dei beniimmobili sono atti «tra loro collegati e costituiscono un’operazione ditipo societario». La domanda di revocatoria esperita non potrebbedunque qualificarsi come un’azione afferente diritti reali immobiliari ela giurisdizione non potrebbe di conseguenza radicarsi nel luogo ove ilbene immobile si trova.5.

— In prossimità dell’adunanza camerale odierna lacontroricorrente ha domandato il rinvio del giudizio a nuova data al finedi consentire alle parti la conclusione delle trattative tra loro pendenti.A tale richiesta l’istante nulla ha opposto.6. — Onde consentire alle parti di perfezionare la composizionedella lite, la trattazione del ricorso va differita, secondo quantorichiesto. P.Q.MLa Corterinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

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