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Ordinanza — n. 18258/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed and case extinguished due to client's formal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18258/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation extinguished the cassation appeal filed by Medil against the Court of Appeal of Bologna. Although the lower court had rejected Medil's claims regarding bank account nullity and loan prescription due to lack of evidence, the proceedings terminated because Medil formally withdrew the appeal on February 18, 2026. Credit Agricole accepted this withdrawal, leading the Supreme Court to declare the case closed with offsetting costs.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When the appellant formally renounces the cassation appeal and the respondent accepts it, the judgment becomes final and the proceedings are extinguished without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings offsetting costs finality of judgment bank contract nullity prescription defense

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360-bis c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
art. 360-bis c.p

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Testo completo

sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Massimo Luconi-ricorrente-controCredit Agricole Italia Spa in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Coggiattiunitamente all’avvocato Michele Belli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3016/2021depositata il 30/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere Silvia Vitro'.1) La Corte d’appello di Bologna ha rigettato integralmente l’appelloproposto da Medil contro la sentenza del Tribunale di Parma, che avevagià respinto le domande della società dirette a far dichiarare la nullità,Numero registro generale 6788/2022Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 18258/2026Data pubblicazione 06/06/2026annullabilità o illegittimità di clausole relative a un conto corrente e a tremutui stipulati con la banca.La Corte ha ritenuto infondati i motivi di gravame.

In particolare, haosservato che la società appellante non aveva assolto l’onere probatorio,non producendo tempestivamente gli estratti conto integrali e ladocumentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto bancario; perquesto, la consulenza tecnica non poteva sopperire a tale mancanza.Quanto ai mutui, la Corte ha rilevato che l’assunto dell’assenza dieffettivo finanziamento era rimasto privo di prova; inoltre, ha accoltol’eccezione di prescrizione riproposta dalla banca con riguardo ai dirittirestitutori relativi ai mutui, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla loroestinzione senza prova di atti interruttivi.Sono stati poi dichiarati inammissibili i documenti prodotti solo inappello, inclusi gli estratti conto dal 1997 al 2017 e una nuova relazionetecnica di parte, perché tardivi.

Parimenti infondate o inammissibili sonostate giudicate le ulteriori doglianze sulla chiusura del conto e sullepretese risarcitorie, ritenute generiche e non provate.La società Medil di Paganelli Mariano Carlo C. s.a.s. ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Bologna.La ricorrente ha dedotto, in sintesi, l’omessa pronuncia sulla domandadi nullità del contratto di conto corrente e delle relative clausoleconcernenti interessi, anatocismo, spese e commissioni, l’erronearipartizione dell’onere della prova, il mancato espletamento dellaconsulenza tecnica contabile e l’erroneo accoglimento dell’eccezione diprescrizione in relazione ai mutui, chiedendo la cassazione della sentenzaimpugnata con eventuale rinvio.Crédit Agricole Italia s.p.a. ha chiesto, in via preliminare, che il ricorsoper cassazione di Medil sia dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.e, comunque, rigettato perché infondato.Numero registro generale 6788/2022Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 18258/2026Data pubblicazione 06/06/2026La banca sostiene che il ricorso mira soltanto a ottenere uninammissibile terzo grado di merito, fondato sulla rivalutazione delle provegià esaminate nei precedenti giudizi.Deduce che la decisione impugnata è corretta, poiché Medil non haassolto l’onere probatorio, omettendo di produrre tempestivamente gliestratti conto e la documentazione necessaria.Contesta inoltre che vi sia stata omessa pronuncia sulla nullità delconto corrente, affermando che tale domanda è stata implicitamenterigettata insieme alle altre pretese.Quanto ai mutui, difende la declaratoria di prescrizione e nega chefossero stati ritualmente provati i fatti posti a fondamento della dedottanullità.2) Con atto del 18/2/2026 la Medil di Gonzi Tiziana C. sas (già Medildi Paganelli Mariano Carlo C. sas), ha dichiarato di rinunciare al ricorsodepositato.Credit Agricole Italia spa ha accettato tale rinuncia con atto del26/2/2026.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio e si dispone lacompensazione delle spese.

P.Q.MLa Corte, visto l’atto di rinuncia della ricorrente e l’accettazione dellacontroricorrente, dichiara l’estinzione del giudizio, a spese compensate.Così deciso in Roma il giorno 1/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMario Di Marzio