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Ordinanza — n. 18241/2026 — snciv Generato dall'IA

Bankruptcy court dismissed opposition to creditor claim due to trial court's extrapetition error on liability issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18241/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Tivoli bankruptcy court's rejection of a creditor's opposition to the passive list. The lower court incorrectly ruled on the existence of a contractual indemnity relationship with third parties instead of addressing the extracontractual liability claim. The Supreme Court found this constituted a violation of the principle of extrapetition, ordering a remand for the trial court to examine the actual claim.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 2049 c.c.; Art. 1891 c.c.: When a bankruptcy court examines a claim for extracontractual liability, it cannot rule on the existence of a contractual indemnity relationship with third parties, as such an inquiry exceeds the scope of the parties' request and violates the principle of extrapetition.

Parole chiave

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extrapetition violation bankruptcy passive list extracontractual liability contractual indemnity remand to tribunal principle of dispositiveness creditor opposition impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
civ., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per travisamentodella domanda e omessa pronuncia.2.
Art. 2049 c.c.
Art. 1891, comma 2, c.c.
art. 39 c.p
art. 112 c.p
civ., la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 33 cod. proc. civ
Con il secondo mezzo si deduce il ricorrere di error in procedendo, perviolazione dell’art. 33 cod. proc. civ., ex art.
art. 2049 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 18/4/1996
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Testo completo

tata e difesa dall’Avv. David Morganti- ricorrente -controMara Intorcia.- intimato -avverso il decreto del Tribunale di Tivoli, depositato in data 28 aprile 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2026 dal Consigliere dott. Roberto Amatore.1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Tivoli ha rigettato l’opposizione allostato passivo avanzata da IMPREBANCA s.p.a. nei confronti del FALLIMENTOSICURLAZIO s.r.l. in liquidazione ed avverso il provvedimento di diniego dellaNumero registro generale 14641/2022Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 18241/2026Data pubblicazione 06/06/2026richiesta di ammissione al passivo adottato dal g.d., relativamente al creditopari ad euro 1.210.779,80 “a titolo di differenza tra i valori che eranodepositati all’interno del caveau al momento dell’evento e la somma restituitaa seguito dell’arresto degli autori del furto in forza dell’art. 7 del contratto diappalto e quanto corrisposto dall’assicuratore di Imprebanca” e al credito pariad euro 500.000, “a titolo di risarcimento del danno economico ulterioresubito dalla Banca a seguito dell’evento del 23 dicembre 2012, derivante dallagravissima lesione alla propria immagine nei confronti della clientela”.2.

Ante fallimento, la vicenda prendeva le mosse dal contratto di appalto conil quale IMPREBANCA s.p.a. aveva affidato in outsourcing il deposito, lacustodia e la conservazione dei valori ad una società di vigilanza specializzata,e cioè a Sicurtecna s.r.l., che poi si era rivolta a Sicurlazio s.r.l. allora in bonis.In seguito ad una rapina erano nati due contenziosi, uno innanzi al Tribunaledi Roma, ove IMPREBANCA s.p.a. aveva convenuto in giudizio Sicurtecna s.r.l.e Sicurlazio s.r.l., per responsabilità risarcitorie derivanti dalla rapina(rispetto alla quale il procedimento penale svoltosi aveva altresì accertato laresponsabilità di un dipendente di Sicurlazio s.r.l. nella commissione delreato) e l’altro innanzi al Tribunale di Tivoli, ove Sicurlazio s.r.l. avevaconvenuto in giudizio i Lloyd’s e nel quale era intervenuta in giudizio ancheIMPREBANCA s.p.a.Stante il rapporto di continenza, il giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli erariassunto, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., innanzi al Tribunale di Roma che, poi,riuniva i due giudizi, i quali, dopo la dichiarazione di fallimento di Sicurlazios.r.l., venivano interrotti, di nuovo riassunti da IMPREBANCA s.p.a. e, perquanto qui rileva, si concludevano con una declaratoria di improcedibilità delledomande avanzate da IMPREBANCA s.p.a. nei confronti di Sicurlazio s.r.l..3.

Il Tribunale di Tivoli, nel respingere l’opposizione allo stato passivo, haosservato che: (i) nel caso di specie l’accertamento richiesto riguardava “lacorretta individuazione del debitore” che era stata invece contestata; (ii) taleaccertamento, “involgendo il vaglio della sussistenza di rapporti obbligatori disoggetti terzi rispetto al Fallimento, esubera[va] dagli accertamenti che, asoli fini endofallimentari po[tevano] essere compiuti in questa sede, e non[poteva] che essere demandato ad un ordinario procedimento di cognizione”.Numero registro generale 14641/2022Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 18241/2026Data pubblicazione 06/06/20264.

Il decreto, pubblicato il 28 aprile 2022, è stato impugnato da IMPREBANCAs.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Il FALLIMENTO SICURLAZIO s.r.l. in liquidazione, intimato, non ha svoltodifese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per travisamentodella domanda e omessa pronuncia.2. Con il secondo mezzo si deduce il ricorrere di error in procedendo, perviolazione dell’art. 33 cod. proc. civ., ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.2.1 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimentodel secondo.2.2 Va infatti ricordato – per quanto già sopra evidenziato in premessa - chedopo il provvedimento di diniego della domanda di ammissione al passivo daparte del g.d. (che aveva rilevato la mancanza di un titolo opponibile allaprocedura per l’ammissione del credito insinuato) il Tribunale, nel confermareil decreto impugnato, ha rigettato opposizione, affermando espressamenteche “l'accertamento che si chiede di compiere riguarda la correttaindividuazione del debitore che viene, invece, contestata.

È la stessa bancaopponente ad affermare la sussistenza di un vincolo di indennizzo in propriofavore da parte dei Lloyd’s. Proprio perciò tale accertamento, involgendo ilvaglio della sussistenza di rapporti obbligatori di soggetti terzi rispetto alfallimento, esubera dagli accertamenti che, a soli fini endofallimentari,possono essere compiuti in questa sede e non può che essere demandato adun ordinario procedimento di cognizione”.2.3 Ciò posto e ricordato, la doglianza contenuta nel primo motivo edarticolata come violazione dell’art. 112 c.p.c. (in ordine al travisamento delladomanda risarcitoria e omessa pronuncia sulla sussistenza dei presuppostidella responsabilità aquiliana della subappaltatrice per fatto del dipendente),coglie nel segno, posto che il Tribunale si è erroneamente pronunziato sulladomanda qualificata come “domanda di individuazione del rapportoNumero registro generale 14641/2022Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 18241/2026Data pubblicazione 06/06/2026obbligatorio in capo a un soggetto terzo”, senza invece pronunciarsi sulladomanda risarcitoria di matrice extracontrattuale (ed articolata ai sensidell’art. 2049 c.c.) effettivamente avanzata dall’odierna società ricorrente egià dichiarata improcedibile in sede di cognizione ordinaria da parte delTribunale di Roma.2.4 La domanda di insinuazione al passivo, qui in esame, aveva, dunque, adoggetto il risarcimento per danno extracontrattuale ex 2049 c.c., cosicchénessuna conseguenza poteva farsi discendere, per quanto riguarda la sedeendofallimentare, dal fatto che il danneggiato (ed assicurato) avesse agito inun diverso giudizio, ai sensi dell’art. 1891, comma 2, c.c.Non è dunque dubitabile che il Tribunale sia incorso in un vizio diextrapetizione.Sul punto giova ricordare che il vizio di ultra o extrapetizione ricorre soltantoquando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteriqualcuno degli elementi obbiettivi di identificazione dell'azione ("petitum ocausa petendi") – come è avvenuto nel caso di specie - , attribuendo onegando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e noncompreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, osostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa,fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguenteintroduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello postodalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine(Cass.

Sez. 2, 18/4/1996).Si impone, pertanto, la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alTribunale che dovrà pertanto esaminare la domanda risarcitoria sopraricordata ed invece pretermessa nel suo esame. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo;cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Tivoli che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026Il Presidente