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Ordinanza — n. 18165/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy creditor appeal for changing legal basis and seeking new merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18165/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy trustee's appeal against the lower court's refusal to admit a creditor's claim. The creditor argued for a change in the legal basis of the claim and challenged the evidence, but the court found the request substantively new and procedurally inadmissible. Consequently, the decision was upheld because the appeal sought to re-evaluate facts already ascertained by the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 101 l.fall.; Art. 360 c.p.c.: The principle of immutability of the claim in bankruptcy opposition proceedings precludes introducing new requests or modifying the substantive basis of the claim originally advanced in the insinuation application.

Parole chiave

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bankruptcy opposition proceedings immutability of the claim change of legal basis inadmissible appeal new merit review responsabilità per debiti ereditari opposizione tardiva responsabilità per colpa

Disposizioni normative citate

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Art. 101 l.fall.
La ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo,ex art. 101 l.fall., del Fallimento Farmacia Principe di Savoiadella dott.ssa Borrelli Ivana C.
Art. 98 l.fall.
nell’istanza diinsinuazione, nel ricorso ex art. 98 l.fall.
Art. 99 l.fall.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
101, 98 e 99 l.fall.,in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 2560 c.c.
sas, per chiederel’ammissione di un proprio credito pari ad € 225.499,15,derivante da forniture eseguite alla predetta Farmacia ed aresponsabile ex art. 2560 c.c.2.
Art. 2558 c.c.
è stata qualificatainvece ex art. 2558 c.c. Secondo la ricorrente la opposizioneproposta era pienamente ammissibile poiché relativa allamedesima vicenda sostanziale dedotta in sede di insinuazione.2.
Art. 1510, comma 2 c.c.
per avere il Tribunaleescluso l’efficacia liberatoria di cui all’art. 1510, comma 2, c.c.sulla ritenuta non identificabilità del vettore, cui sono staterimesse le forniture e che ha sottoscritto le distinte dicommissione - cc.dd.
Art. 2710 c.c.
1510, comma2, c.c., censura la documentazione contabile prodotta asupporto del credito in ragione della sua natura unilaterale edella assenza della data certa nonché della opponibilità alcuratore quale terzo, che rende inapplicabile l’art. 2710 c.c.
Art. 366, n. 4 c.p.c.
art. 2560 c.c
sas, per chiederel’ammissione di un proprio credito pari ad € 225.499,15,derivante da forniture eseguite alla predetta Farmacia ed aresponsabile ex art. 2560 c.c.2.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26225-17
Cass. n. 5167-12
26225-17, Cass. n. 5167-12)” (Cass.
Cass. Sez. 1, n. 9730 del 25.3.2022
Cass. Sez. 3, n. 9059 del 6.4.2025
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Testo completo

e,rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Imparato, in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata del 31.1.2021,comunicato il 3.2.2021 e notificato il 4.2.2021.Numero registro generale 7320/2021Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 18165/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2026 dalData pubblicazione 05/06/2026Consigliere Aldo Ruggiero.1. La ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo,ex art. 101 l.fall., del Fallimento Farmacia Principe di Savoiadella dott.ssa Borrelli Ivana C. sas, per chiederel’ammissione di un proprio credito pari ad € 225.499,15,derivante da forniture eseguite alla predetta Farmacia ed aresponsabile ex art. 2560 c.c.2.

Il Giudice delegato ha respinto l’ammissione del credito,ritenendolo non dimostrato.3. Il Tribunale di Torre Annunziata ha respinto l’opposizioneaffermando una mutatio libelli da parte della creditrice, poichéquest’ultima, davanti al Giudice delegato, aveva invocatol’applicazione dell’art. 2560, comma 2, c.c. mentre, in sede diopposizione, quella dell’art. 2558 c.c. Lo stesso Tribunale haaffermato, altresì, che erano stati depositati solo documentiprivi di data certa e generici nelle indicazioni, che non avevanoconsentito la individuazione dei beni aventi plurimedestinazioni, con firme non leggibili e non riconducibili apersone dipendenti dal fornitore/venditore ovvero delcompratore/destinatario.4.

Con ricorso in cassazione, la Farmacia Principe di Savoia delladott.ssa Borrelli Ivana C. sas ha impugnato il decreto dirigetto del Tribunale di Torre Annunziata, formulando tremotivi di impugnazione.5. Ha resistito con controricorso il Farmacia Principe di Savoiadella dott.ssa Borrelli Ivana c. sas.6. La ricorrente ha depositato memoria difensiva.2 di 6Numero registro generale 7320/2021Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 18165/2026Data pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 98 e 99 l.fall.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere ilTribunale affermato una inammissibile mutatio libelli delladomanda che, qualificata ex art. 2560 c.c. nell’istanza diinsinuazione, nel ricorso ex art. 98 l.fall.

è stata qualificatainvece ex art. 2558 c.c. Secondo la ricorrente la opposizioneproposta era pienamente ammissibile poiché relativa allamedesima vicenda sostanziale dedotta in sede di insinuazione.2. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Richiamandoquanto già affermato da questa Suprema Corte “ non si dubitache il giudizio di opposizione allo stato passivo abbia naturaimpugnatoria e sia retto dal principio dell'immutabilità delladomanda; ciò comporta che non possono essere introdottedomande nuove o modificazioni sostanziali delle domande giàavanzate in sede d'insinuazione al passivo (v.

Cass. n. 26225-17, Cass. n. 5167-12)” (Cass. Sez. 1, n.9730 del 25.3.2022).Nel caso di specie, la ricorrente ha modificato la domanda,deducendo, in sede di opposizione, che “In tema di cessioned’azienda, però, il regime fissato dall’art. 2560 II co. c.c. èdestinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sésoli considerati, e non anche quando viceversa, essi siricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite in cui ilcessionario sia subentrato a norma dell’art. 2558 c.c.”, mentredavanti al Giudice delegato aveva fondato la richiesta diammissione sulla stessa normativa che allega non essereapplicabile.

La pronuncia impugnata correttamente ha posto inevidenza la diversità dei presupposti delle domande operate,dapprima ai sensi dell’art. 2560 c.c. e successivamente, insede di opposizione, ai sensi dell’art. 2558 c.c., che3 di 6Numero registro generale 7320/2021Numero sezionale 1935/2026Numero di raccolta generale 18165/2026presuppone una successione di contratti, peraltro nonData pubblicazione 05/06/2026specificata e rimasta priva di ogni allegazione e riscontro (“…il ricorrente neppure ha dimostrato i presupposti applicatividella invocata (nuova) norma, ossia dell’art. 2558 c.c. nonavendo prodotto documentazione recante data certa ed idoneaa fornire la prova della esistenza dei presupposti fattuali perpoter affermare il subentro della cessionaria in contratti incorso e non ancora definiti…” vds provvedimento impugnato).Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente denunziaviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1510 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.c. per avere il Tribunaleescluso l’efficacia liberatoria di cui all’art. 1510, comma 2, c.c.sulla ritenuta non identificabilità del vettore, cui sono staterimesse le forniture e che ha sottoscritto le distinte dicommissione - cc.dd. borderò.

Il ricorrente precisa che i vettorierano identificabili nella persona di Ceglia Santolo, a mezzofirma abbreviata apposta su timbro e nella persona di3. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente non siconfronta, infatti, con la pronuncia impugnata che, primaancora di valutare l’applicabilità o meno dell’art. 1510, comma2, c.c., censura la documentazione contabile prodotta asupporto del credito in ragione della sua natura unilaterale edella assenza della data certa nonché della opponibilità alcuratore quale terzo, che rende inapplicabile l’art. 2710 c.c. Ilricorrente omette di contestare, altresì, il funzionamento dellatrasmissione degli ordini e la loro genericità, che non hannoconsentito di comprendere i prodotti indicati nei cc.dd.borderò, contenenti semplici indicazioni quali “contenitori” o“colli”, senza ulteriori specificazioni.

Va ricordato che “ il motivod'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni perle quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della4 di 6Numero registro generale 7320/2021Numero sezionale 1935/2026decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindereNumero di raccolta generale 18165/2026dalle motivazioni poste a base del provvedimento sDtaetas psuobb,l iclaazio ne 05/06/2026mancata considerazione delle quali comporta la nullità delmotivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; talenullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazioneed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, aisensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.” (Cass.

Sez. 3, n. 9059 del6.4.2025). Ciò si verifica nel caso di specie, nel quale laricorrente con il motivo di ricorso non attinge in modo completola sopra evidenziata ratio della decisione impugnata,fermandosi solo alle conseguenze del giudizio negativo sulladocumentazione prodotta per ricercare un nuovo esame delmerito, così incorrendo nella rilevata inammissibilità.4. Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1510, comma 2, c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere ladecisione impugnata ritenuto il venditore non liberatodall’obbligo di consegna della merce nel momento in cui harimesso i beni al vettore, poiché le spese di trasporto non eranoa carico del compratore.5.

Il terzo motivo, in ragione di quanto affermato rispetto alsecondo motivo di impugnazione, è in parte assorbito e inparte inammissibile, per la ricerca di una nuova valutazione dimerito tramite la quale ridiscutere il contenuto dei fattiaccertati.6. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.7. Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a caricodella ricorrente in ragione della soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 10.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre5 di 6Numero registro generale 7320/2021Numero sezionale 1935/2026oneri di legge, e rimborso forfetario di spese generali nella misuraNumero di raccolta generale 18165/2026massima di legge.

Data pubblicazione 05/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile, in data 28.4.2026.Il Presidente6 di 6