Italian Supreme Court dismisses correction request for omitted sub-procedure cost ruling under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected a request to correct a material error regarding the omission of a cost ruling for a related sub-procedure. The appellant argued that the court failed to address their request for sub-procedure costs under Article 373 of the Civil Procedure Code, despite having previously ordered the respondent to pay the main proceedings' costs. The court held that such omissions are only correctable through a standard appeal, not via the special material error procedure, which strictly prohibits any ruling on sub-procedure costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 391 bis c.p.c.; The special procedure for correcting material errors does not permit rulings on sub-procedure costs, and omissions of such costs require a standard appeal rather than correction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentata e difesa dall'avvocato Angelo Tuzza– resistente –per la correzione di errore materiale riferito all'ordinanza della CorteSuprema di Cassazione n. 1510/2024 depositata il 15/01/2024.Numero registro generale 15041/2025Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 18085/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/02/2026 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.RITENUTO IN FATTOCASA DI CURA VALLE FIORITA S.R.L. chiede la correzione dell'er-rore materiale commesso da questa Corte nell'ordinanza n. 1510/2024, depositata in data 15 gennaio 2024, emessa a conclusione delgiudizio avente R.G. n. 24518/2022 – promosso da AZIENDA SANI-TARIA LOCALE ROMA 1 nei confronti dell'odierna ricorrente ‒ e voltoalla cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4287/2022, depositata il 22 giugno 2022.La ricorrente deduce l'esistenza di un errore materiale, in quanto,pur avendo essa ricorrente formulato in data 3 ottobre 2023 istanzaaffinché questa Corte provvedesse a liquidare anche le spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. promosso innanzi la Corte d'appellodi Roma dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 e conclusosi con ilrigetto dell'istanza di sospensione, e pur avendo reiterato la relativaistanza con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., questa Corte nonavrebbe provveduto sulla medesima, pur avendo invece condannatoAZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 al pagamento delle spese dellafase di legittimità.Sono state depositate memorie sia da parte della ricorrente sia daparte di AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1, la quale ha eccepitol'omessa integrazione del contraddittorio e la conseguente inammissi-bilità dell'istanza, non essendole stato notificato il ricorso per corre-zione di errore materiale.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
L'istanza deve essere respinta.Sez. S1 - R.G. 15041/2025 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 2 di 3Numero registro generale 15041/2025Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 18085/2026Data pubblicaz ion e 05/06/2026Invero, è da reputare che questa Corte di legittimità ha omesso ilregolamento delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., li-quidazione che, invece, le competeva (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.25283 del 16/09/2025).Cosicché inevitabile è il riferimento all'insegnamento delle SezioniUnite di questa Corte secondo cui il mancato regolamento delle speseprocessuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabilesoltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di cor-rezione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. (Cass.Sez.
Un. - Sentenza n. 19137 del 06/07/2023).2. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agliartt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spe-se processuali (Cass. Sez. U - Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).3. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di corre-zione di errori materiali.È inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 27 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.
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