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Decreto — n. 18063/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 18063/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Pier Francesco Uselli, did not act on the proposal for judgment definition communicated by the Ministry of the Interior. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of notification constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period extinction of proceedings Code of Civil Procedure waiver by inaction spese di difesa condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti in data 23 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

Pier Francesco Uselli-ricorrente-controMinistero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona n.693/2026 depositata il23/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 3933/2026Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 18063/2026Data pubblicazione 05/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Laura Tricomi