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Ordinanza — n. 17680/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court confirmed preliminary contract termination via express clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17680/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following the appellants' formal withdrawal of the lawsuit. The lower courts had correctly applied Article 1456 of the Civil Code to terminate the preliminary contract based on an express resolution clause triggered by the failure to finalize the definitive agreement. Since the withdrawal occurred before a final judgment, the court dismissed the appeal and ordered mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1456 c.c.; Art. 165 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the court may order mutual compensation of litigation costs when the opposing party accepts the settlement of expenses.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs compensation express resolution clause preliminary contract termination

Disposizioni normative citate

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Art. 1456 c.c.
La Corte territoriale ha ritenuto parzialmente risolto ilcontratto preliminare del 29 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 1456cod.
Art. 165 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018
la tipologia di esito del giudizio esclude di doverprovvedere in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).r.g.

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Testo completo

ale 28946/2022Numero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 17680/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 3437/2022,depositata il 3 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 maggio 2026 dal Consigliere Paolo Fraulini.RILEVATO CHE1. Morena Nigro e Omar Nigro hanno proposto ricorso incassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui laCorte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primogrado che aveva accertato l’avvenuta risoluzione del contrattopreliminare stipulato dai predetti con Santo Signorelli in data 29ottobre 2012, per la parte in cui quest’ultimo si obbligava atrasferire loro il 51% delle quote sociali della Verde 2000 s.r.l.2.

Santo Signorelli ha resistito con controricorso.3. La Corte territoriale ha ritenuto parzialmente risolto ilcontratto preliminare del 29 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 1456cod. civ., valutando correttamente invocata la clausola risolutivaespressa, contenuta nell’art. 5 del contratto, che prevedeva larisoluzione automatica dell’obbligazione di cessione delle restantiquote societarie qualora il relativo contratto definitivo non fossestato stipulato entro il 31 dicembre 2013; ha, poi, rilevato chedetta clausola non era mai stata rinunciata dai Nigro i quali, unavolta verificatosi il presupposto per la sua applicazione - ovverol’inadempimento all’obbligo di conclusione del secondo contrattodefinitivo entro il termine originariamente pattuito - hannodichiarato di volersene avvalere, con una prima missiva del 27gennaio 2014, ove accordavano una proroga dell’originariotermine, preannunciando però di volersi avvalere della clausola inr.g. n. 28946/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 28946/2022Numero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 17680/2026Data pubblicazione 03/06/2026ipotesi di perdurante inadempimento, ciò che era sufficiente aescludere una rinuncia tacita alla facoltà di avvalersi della clausola,e con una seconda missiva del 19 marzo 2014 nella quale, nelmanifestare alla controparte contrattuale la propria disponibilità adesistere dalla già manifestata volontà di ritenere parzialmenterisolto il contatto preliminare, non solo ribadivano di non averrinunciato alla clausola risolutiva espressa, ma, addirittura,confermavano di essersene già avvalsi a fronte dell’inadempimentodi controparte.4.

Con atto sottoscritto in data 6 marzo 2026 e depositatotelematicamente in atti, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciareal ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione dellespese con la controparte, che risulta avere sottoscritto peraccettazione.CONSIDERATO CHE1. La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzionedel presente giudizio;2. l’avvenuta accettazione della regolamentazione delle spesedi lite a opera del controricorrente consente di disporre, comerichiesto, la compensazione integrale tra le parti delle spese di litedella presente fase di legittimità;3. la tipologia di esito del giudizio esclude di doverprovvedere in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).r.g. n. 28946/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 28946/2022Numero sezionale 2432/2026Numero di raccolta generale 17680/2026Data pubblicazione 03/06/2026 P.Q.Mla Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensaintegralmente tra le parti le spese di lite relative alla presente fasedi legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 28946/2022Cons. est. Paolo Fraulini