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Ordinanza — n. 17491/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as it sought factual re-evaluation rather than correcting a legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17491/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs to Zurich Insurance and Mambrini. The appellant argued the lower court erred in applying the guarantee policy, but the Court found the appeal merely sought a re-evaluation of historical facts. The decision rests on the principle that cassation cannot be used to challenge the mere injustice of a judgment without a specific legal defect.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: The appeal for cassation is inadmissible if it aims solely at a re-evaluation of facts or a general claim of injustice without alleging a specific legal violation.

Parole chiave

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cassation inadmissibility re-evaluation of facts legal violation requirement guarantee policy dispute public works contract decisione giustificata dell'assicuratore diritto a una copertura assicurativa più estesa riduzione della prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L.
art. 1454 c.c
una diffida adadempiere ex art. 1454 c.c.
art. 702-bis c.p
aveva agito nei confronti di ZURICH INSURANCE innanzi il Tri-bunale di Milano ex art. 702-bis c.p.c.In quest'ultima sede si era costituita ZURICH INSURANCE, ecce-pendo la contrarietà a buona fede della condotta della ricorrente eSez.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019
Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017
Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 4/03/2016
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013
4293 del4/03/2016; Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).3.
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

vocatura Generale dello Stato– ricorrente –controZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PERL'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentata e difesa dall'avvocato Filippo Sciuto unitamente all'avvocatoCarlo Scofone– controricorrente –nonché controMAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresen-tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Pi-selli unitamente agli avvocati Luca Nicoletti, Emilia PiselliNumero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicazione 02/06/2026– controricorrente –nonché contro– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1008/2024 de-positata il 04/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/02/2026 dal Consigliere Dott.

Federico Rolfi.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 1008/2024, pubblicata in data 4 aprile 2024,la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione delle appellateZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA(di seguito, per brevità “ZURICH INSURANCE”), MAMBRINI COSTRU-ZIONI S.R.L. e FIMA S.R.L., ha respinto il gravame proposto da ANASS.P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2581/2021 pub-blicata in data 26 marzo 2021.2. ANAS S.P.A. aveva convenuto innanzi il Tribunale di MilanoZURICH INSURANCE per ottenere il pagamento della somma di €3.236.276,70, oltre interessi di mora, a titolo di escussione della po-lizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'esatta esecuzione delle ope-re oggetto di un appalto intercorrente tra ANAS S.P.A., quale stazioneappaltante, e MAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L., quale appaltatrice.Tra le parti del contratto di appalto era sorto contenzioso, inquanto MAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L. aveva dedotto diversi ina-dempimenti della stazione appaltante, dapprima depositando, in data18 aprile 2013, un ricorso per accertamento tecnico preventivo exart. 696 c.p.c. innanzi il Tribunale di Roma, e successivamente notifi-Sez.

S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicazione 02/06/2026cando in data 21 settembre 2013 ad ANAS S.P.A. una diffida adadempiere ex art. 1454 c.c. in cui, premessa la descrizione delle diffi-coltà verificatesi, intimava alla stazione appaltante di realizzare tuttoil necessario per rimuoverle, sì da consentire il regolare svolgimentodei lavori.A tale iniziativa aveva dato riscontro ANAS S.P.A., la quale, in da-ta 9 dicembre 2013, aveva trasmesso a MAMBRINI COSTRUZIONIS.R.L. la determinazione con cui veniva disposta la risoluzione delcontratto di appalto e dei successivi atti aggiuntivi ai sensi dell'art.136, D.Lgs. 163/2006.Successivamente, ANAS S.P.A., con raccomandate del 14 gennaio2014 e del 30 luglio 2014, aveva escusso presso ZURICH INSURANCEla polizza fideiussoria ex art. 113 Codice dei contratti pubblici, a par-ziale risarcimento del danno subito, chiedendo il pagamento di €3.236.276,70.ZURICH INSURANCE aveva rifiutato il pagamento, argomentandola contrarietà a buona fede del provvedimento di risoluzione del con-tratto assunto da ANAS S.P.A. e, quindi, l'inesigibilità della garanziaprestata, richiamando le valutazioni compiute dal consulente tecnicoincaricato nel procedimento di accertamento preventivo promosso daMAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L.A questo punto, mentre quest'ultima aveva convenuto ANASS.P.A. innanzi il Tribunale di Roma, chiedendo la risoluzione del con-tratto per inadempimento di quest'ultima e l'accertamento dell'insus-sistenza del diritto di escutere la polizza fideiussoria, per contro ANASS.P.A. aveva agito nei confronti di ZURICH INSURANCE innanzi il Tri-bunale di Milano ex art. 702-bis c.p.c.In quest'ultima sede si era costituita ZURICH INSURANCE, ecce-pendo la contrarietà a buona fede della condotta della ricorrente eSez.

S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026l'abusività dell'escussione, deducendo che tutte le problematiche im-previste verificatesi in corso d'opera erano riconducibili al comporta-mento inerte ed inadempiente della stazione appaltante.Il Tribunale di Milano, dopo avere autorizzato ZURICH INSURANCEa chiamare in causa MAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L. e FIMA S.R.L. –quest'ultima quale coobbligata – per essere dalle medesime manleva-ta, e dopo aver disposto la conversione del rito, aveva disatteso ladomanda di ANAS S.P.A., ritenendo provato l'andamento irregolaredel contratto di appalto, determinato, in via pressocché esclusiva,dalla condotta della stessa ANAS S.P.A. e concludendo che l'escussio-ne della garanzia da parte di quest'ultima era abusiva e contraria abuona fede.3.

La Corte d'appello di Milano, nel disattendere il gravame diANAS S.P.A., ha confermato la valutazione espressa dal Giudice diprime cure, valorizzando altresì gli esiti provvisori del giudizio pro-mosso dall'appaltatrice innanzi il Tribunale di Roma, dal momento chetale giudizio era sfociato nella sentenza del Tribunale di Roma n.14558/2017, del 7 marzo 2017 - che aveva dichiarato la risoluzionedel contratto di appalto per inadempimento di ANAS S.P.A., esclu-dendo inadempimenti imputabili a MAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L. -e nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5494/2019, del 10settembre 2019 - la quale aveva respinto il gravame di ANAS S.P.A.,reiterando il giudizio di imputabilità all'odierna ricorrente degli ostaco-li riscontrati dall'impresa appaltatrice nell'esecuzione dei lavori.La Corte ambrosiana, inoltre, ha ulteriormente valorizzato la du-plice circostanza per cui:

I) nelle more il Tribunale di Roma, con sen-tenza del 4 ottobre 2022 aveva condannato la stessa ANAS S.P.A. alrisarcimento dei danni in favore di MAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L.;II) la stessa odierna ricorrente, nella controversia innanzi il TribunaleSez. S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicazione 02/06/2026di Roma, aveva chiesto soltanto il rigetto delle domande della MAM-BRINI COSTRUZIONI S.R.L., ma non aveva formulato, “pur essendoquella la sede propria, alcuna domanda riconvenzionale volta a faraccertare l'imputabilità della risoluzione a Mambrini e a sentir con-dannare Mambrini al risarcimento dei danni, che vorrebbe, invece, quiottenere da Zurich con l'escussione della garanzia”.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre ANAS S.P.A.Resistono con separati controricorsi ZURICH INSURANCE PLCRAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA e MAMBRINI COSTRU-ZIONI S.R.L.È rimasta intimata FIMA S.R.L.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le controricorrenti hanno depositato memoria.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1362,1366, 1325, 1936, 1938, 1941 e 1945 c.c. “per avere la Corte sinda-cato il merito del rapporto negoziale di appalto sottostante al contrat-to autonomo di garanzia azionato”.La ricorrente, dopo aver evidenziato che la garanzia costituiva –come “fatto non contestato dalle parti in corso di tutte le fasi di giudi-zio” – un contratto autonomo di garanzia, censura la decisione impu-gnata in quanto avrebbe accolto le deduzioni della ZURICH INSURAN-CE, la quale “proponendo una exceptio doli generalis piuttosto vaga,finisce infatti per censurare la pretesa la pretesa di Anas introducendoargomenti relativi al merito dell'appalto stipulato con Mambrini, estra-Sez.

S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026nei al contratto di garanzia autonoma sottoscritto e, certamente, nondi pronta soluzione”.Argomenta, quindi, che “il giudice territoriale ha obliterato i carat-teri normativi essenziali, come giurisprudenzialmente elaborati da co-desta Corte, giungendo ad una valutazione di merito, fondata peraltrosu di una CTU resa in seno ad un procedimento per ATP tuttora in iti-nere, estranea alle dinamiche tipiche del garantievertrag; con inequi-vocabile frustrazione di detto istituto giuridico, privato – nella sostan-za – della sua causa in concreto.”.2.

Il ricorso è inammissibile.Lo stesso, infatti, si sostanzia in una mera censura rivolta al meri-to della decisione, come ben evidenziato dall'apodittico richiamo inrubrica ad una nutrita serie di previsioni di legge, cui, nel concreto, laricorrente non fa seguire alcuna specifica argomentazione intellegibileed esauriente, intesa a motivatamente dimostrare in qual modo de-terminate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurispru-denza di legittimità (Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 5/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).E così, solo per fare un esempio, il ricorso non spiega in alcunmodo sotto quale profilo la decisione impugnata sarebbe incorsa nellaviolazione delle previsioni di ermeneutica contrattuale né argomentain alcun modo la sussistenza delle pur dedotte plurime violazioni delladisciplina in tema di garanzie fideiussorie.Altrettanto anodine – e prive di concreto confronto con la ratio de-cidendi ‒ risultano le deduzioni riferite alla non corretta qualificazionedella garanzia azionata, essendo sufficiente rilevare che lo stesso ri-corso incorre in insanabile contraddizione, nel momento in cui, quali-Sez.

S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026ficata la garanzia in questione come contratto autonomo di garanzia,viene a delimitare le eccezioni opponibili dal garante alla sola ipotesidella c.d. exceptio doli, omettendo di considerare che è proprio taleultima ipotesi quella che la Corte territoriale ha ritenuto nello specifi-co essersi integrata, con valutazione in fatto che non è adeguatamen-te censurata nella presente sede.In sintesi, ci si trova a dover ribadire il principio per cui è inam-missibile il ricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza asso-luta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (Cass.

Sez. Un. - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), attesoche il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudiziotramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugna-ta, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a criticavincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia at-traverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del4/03/2016; Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).3. Il ricorso deve quindi dichiarato inammissibile, con conseguen-te condanna della ricorrente alla rifusione in favore delle controricor-renti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente indispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inSez. S1 - R.G. 18811/2024 – CC 27/02/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 18811/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 17491/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.

Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida – per ciascuna delle controricorren-ti ‒ in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generalial 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 27 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

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