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Ordinanza — n. 17441/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal allowing nullity of guarantee based on antitrust clauses without proving contract-wide dependency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17441/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against the Bari Court of Appeal's decision declaring a guarantee null. The lower court had nullified the entire guarantee solely because it contained clauses matching an antitrust-approved model, without verifying if the rest of the contract depended on them. The Court ruled that the lower court violated procedural principles by failing to assess the interdependence of contract clauses and the burden of proof required to declare the whole contract void.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; The court cannot declare the integral nullity of a contract based merely on the presence of clauses affected by antitrust restrictions without verifying the interdependence of the remaining contract terms and the party's proof thereof.

Parole chiave

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integral nullity of contract antitrust restrictions interdependence of clauses burden of proof procedural preclusion guarantee validity Cassazione ordinanza nullità del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,nn.
Art. 1362, c.c.
Art. 1418, c.c.
Art. 1936 segg., c.c.
Art. 2043, c.c.
Art. 2698, c.c.
Art. 100, c.p.c.
Legge n. 287/1990
a), Legge n. 287/1990 e101, TFUE, siccome riproduttive dello schema unilaterale costituentel'intesa vietata mentre non investe automaticamente la garanzia nellasua integralità e non può condurre, conseguentemente, alladeclaratoria di invalidità dell’intera fideiussione (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025
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Testo completo

ataria diPOP NPLS 2018 SRL, in persona del legale rappresentante protempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Coluzziunitamente all'avvocato Fabrizio Panza– ricorrente –controMAURIZIO BALDUCCINumero registro generale 3506/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 17441/2026Data pubblicazione 02/06/2026– intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1263/2021depositata il 02/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/05/2026 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;RITENUTO IN FATTO1.

CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA – quale mandataria di POPNPLS 2018 S.R.L. a propria volta cessionaria dei creditioriginariamente vantati da BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A. –impugna la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1263/2021,pubblicata in data 2 luglio 2021, la quale, in accoglimento dell’appelloproposto da MAURIZIO BALDUCCI – ed in particolare dell’eccezione dinullità dal medesimo sollevata in sede di comparsa conclusionale inappello – ha accertato la nullità della fideiussione, rilasciata nella datadel 23 luglio 2001 sempre da MAURIZIO BALDUCCI in favoredell’originaria creditrice BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A., in quantoriproduttiva di clausole già accertate dalla Banca d’Italia come esito diun’intesa restrittiva della concorrenza.2.

La Corte d’appello, infatti, dopo aver affermato la possibilità diprocedere al vaglio dell’eccezione di nullità nonostante quest’ultimafosse stata sollevata solo in comparsa conclusionale - sia in quantoquestione rilevabile d’ufficio sia in quanto l’odierna ricorrente avevacomunque avuto la possibilità di interloquire in memoria di replica -ha evidenziato che la fideiussione conteneva tre clausolecorrispondenti ad uno schema predisposto dall’A.B.I. e già ritenutofrutto di una intesa anticoncorrenziale con provvedimento della Bancad’Italia n. 55/2005.Sez.

S1 - R.G. 3506/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 2 di 6Numero registro generale 3506/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 17441/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026La Corte territoriale ha quindi concluso che la fideiussione inquestione costituiva contratto c.d. “a valle” di tale intesa e si èconseguentemente pronunciata nel senso della nullità integrale dellagaranzia, affermando che, in assenza delle clausole cheriproducevano lo schema A.B.I., il contratto di garanzia non sarebbestato concluso.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bariricorre CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA sempre quale mandatariadi POP NPLS 2018 S.R.L.MAURIZIO BALDUCCI è rimasto intimato.4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1418, 1936 segg., 2043, 2698 c.c.; 100 c.p.c.; 2, 13, 15, Legge n.287/1990 nonché omesso esame di un fatto decisivo per lacontroversia.Si censura la decisione impugnata per essere pervenuta alladeclaratoria di nullità integrale della garanzia, laddove – argomenta laricorrente – la declaratoria di nullità avrebbe dovuto essere limitataalle sole tre clausole ritenute riproduttive del modulo A.B.I. - apropria volta dichiarato frutto di una intesa restrittiva dellaconcorrenza – non essendo stata data prova da parte dell’odiernocontroricorrente del carattere decisivo delle clausole medesime.Si contesta ulteriormente che la fideiussione rilasciata nel 2001 –in quanto anteriore al provvedimento n. 55/2005 della Banca d’ItaliaSez.

S1 - R.G. 3506/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 3 di 6Numero registro generale 3506/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 17441/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026– possa ritenersi recepimento in un contratto “a valle” dell’intesaanticoncorrenziale accertata dalla stessa Banca d’Italia.2. Il ricorso è fondato per quanto ci appresta a specificare.2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Cass.Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021), ha chiarito che icontratti di fideiussione "a valle" delle intese restrittive dellaconcorrenza individuate dalla Banca d’Italia con Provvedimento n.55/2005, sono bensì affetti dal vizio della nullità, ma tale nullità hacarattere meramente parziale – ai sensi degli artt. 2, comma 3 Leggen. 287/1990 e 1419 c.c. – in quanto interessa le sole clausolecontrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990 e101, TFUE, siccome riproduttive dello schema unilaterale costituentel'intesa vietata mentre non investe automaticamente la garanzia nellasua integralità e non può condurre, conseguentemente, alladeclaratoria di invalidità dell’intera fideiussione (cfr. altresì Cass.

Sez.3 - Ordinanza n. 26957 del 20/09/2023), a meno che non siaindividuabile una diversa volontà delle parti - desumibile dal contrattoo altrimenti comprovata - costituendo, tuttavia, tale ultimo profilooggetto di uno specifico onere di allegazione e prova della parte chevoglia conseguire la declaratoria di nullità integrale della fideiussioneed essendo invece precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effettoestensivo della nullità (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 6685 del13/03/2024).2.2. La decisione impugnata ha statuito in modo evidentementedifforme da tali principi, in quanto la Corte barese è pervenuta alladeclaratoria di integrale nullità della garanzia sulla scorta della meraconstatazione della presenza in quest’ultima di clausole conformi almodello A.B.I. ritenuto frutto di un’intesa restrittiva della concorrenzama senza in alcun modo verificare né l’interdipendenza del resto delSez.

S1 - R.G. 3506/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 4 di 6Numero registro generale 3506/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 17441/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026contratto da tali clausole né, ancor prima, la sussistenza di adeguataallegazione e prova di tale interdipendenza da parte dell’odiernocontroricorrente.2.3. La fondatezza, sotto questo profilo, delle censure mosse dallaricorrente alla decisione impugnata vale ad assorbire le ulteriorideduzioni svolte nel medesimo mezzo – quale quella concernente ilprofilo (non oggetto di accertamento da parte della decisioneimpugnata) della stipulazione della specifica fideiussione al di fuori delperiodo temporale in relazione al quale è stata accertata la vigenzadell’intesa restrittiva della concorrenza – in quanto tali aspettidovranno essere ulteriormente valutati dal giudice di rinvio.Quest’ultimo, pertanto, non solo dovrà valutare la rilevanza dellacollocazione temporale della conclusione della fideiussione rispettoall’arco temporale di accertata operatività dell’intesa restrittiva dellaconcorrenza; non solo - ove giunga all’affermazione della nullità delleclausole contenute nella garanzia e ritenute derivanti propriodall’intesa anticoncorrenziale - dovrà valutare se sussistano ipresupposti – per come individuati poc’anzi – per pervenire alladeclaratoria di nullità integrale della fideiussione o se, invece, lanullità resti circoscritta alle sole clausole denunciate – secondol’insegnamento di questa Corte prima richiamato – ma dovrà anchetenere in adeguata considerazione l’effetto preclusivo alla declaratoriadi nullità che viene a discendere dal maturarsi delle preclusioniall’esercizio delle eccezioni fondate sulla stessa nullità delle clausoleimpugnate (Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).3. Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata deveessere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversacomposizione, la quale provvederà altresì a regolare le spese anchedel presente giudizio di legittimità.Sez. S1 - R.G. 3506/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 5 di 6Numero registro generale 3506/2022Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 17441/2026Data pubblicazione 02/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello diBari, in diversa composizioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

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