Italian court dismisses appeal claiming bank discount contract nullity due to lack of written form.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the claim that a bank discount contract was void for lack of written form. The appellants argued that the contract was invalid under civil code provisions, rendering associated interest payments illegal. The court rejected this because the lower court failed to specify the exact date the account relationship began, preventing an analysis of whether the contract was governed by pre- or post-transparency law rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 161, comma 6 d.lgs. 385/1993; An appeal claiming a bank discount contract is void due to lack of written form is inadmissible if the appellant fails to specify the date the account relationship commenced, as this is necessary to determine the applicable legal regime regarding contract perfection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
e Francesco C Sas in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Palazzo-ricorrente-controBramito Spv s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, DiPoce Gabriele, Eredi Di Iannattone Vincenzo, Iannattone Francesco, DeBellis Annita, Iannattone Marzia-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3325/2021depositata il 05/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere Alessandra Dal Moro.Numero registro generale 1587/2022Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 17438/2026Data pubblicazione 02/06/20261.- Con distinti atti di citazione, Tonino De Siena, la società DE.IA.MI.DEdi Iannattone Francesco C. s.a.s. ed i sig.ri Francesco, Marzia eVincenzo Iannattone nonché Gabriele Di Poce, proponevano opposizione alTribunale di Cassino avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamenteesecutivo n. 205/2010 con cui la Banca della Ciociaria s.p.a. avevaingiunto alla predetta società, quale debitore principale, ed agli altriopponenti quali fideiussori, di pagare la somma di € 29.083,51 peresposizione del c/c n.54/3861 e di € 54.909,05 per effetti cambiari espese di «sconto di portafogli cambiario».
Gli opponenti, in particolare,deducevano la nullità delle pattuizioni e del contratto di sconto per difettodi forma scritta, oltre che la nullità dei contratti di fideiussione. Riuniti igiudizi e disposta CTU contabile al fine di rideterminare il credito preteso, ilTribunale revocava il decreto ingiuntivo, e rideterminava la somma dovutaal Credito Valtellinese (banca incorporante Credito Artigiano che già avevaincorporato Credito del Lazio, denominazione assunta nel frattempo daBanca della Ciociaria) da parte di Tonino De Siena Tonino e FrancescoIannattone (in proprio e nella qualità di legale rappresentante della societàDE.IA.MI.DE.) oltre che da Maria, Marzia e Vincenzo Iannattone e GabrieleDi Poce in euro 69.199,20, oltre interessi e accessori.2.
Nel successivo giudizio d’appello, promosso dagli opponenti adeccezione del sig. Di Poce – si costituiva la Lucullo s.r.l. - e per essa,quale procuratrice - la Cerved Credit Management S.p.A., qualecessionaria del Credito Valtellinese s.p.a., ed il giudice ammetteva CTUcontabile integrativa; nelle more della decisione si costituiva in giudizio laBramito S.P.V. e per essa quale procuratrice la Cerved Credit ManagementS.p.A., quale cessionaria di Credito Fondiario S.p.A., a sua voltacessionario di Lucullo S.r.l. e, in data 04.12.2021, decedeva VincenzoIannattone appellante, lasciando quali eredi i genitori, De Bellis Anita eIannattone Francesco, e la sorella, Marzie che non si costituiva in giudizio.Numero registro generale 1587/2022Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 17438/2026Data pubblicazione 02/06/20263.- La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, hacondannato gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento, in favore delCredito Valtellinese (e per esso al successore a titolo particolare BramitoS.P.V.
Srl), della minor somma di euro 42.047,26 oltre interessiOsservava la Corte di merito – per quanto ancora qui interessa - che iprimi due motivi d’appello andavano disattesi in quanto la censura relativaalla mancata produzione del contratto di sconto delle cambiali, era priva dirilievo con riguardo alla conseguente determinazione degli interessi e dellecommissioni praticate dall’istituto di credito, giacché era evidente che labanca aveva accreditato sul c/c della società l’importo delle cambialidecurtato di interessi e commissioni in base ad un castelletto di sconto eche l’inesistenza di un contratto di sconto in forma scritta non poteva darluogo a contestazioni generiche sulle condizioni applicate dalla banca edaccettate dallo scontatario.4.- Contro la sentenza hanno proposto ricorso Tonino De Siena, lasocietà DE.IA.MI.DE di Iannattone Francesco C. s.a.s. ed i sig.riBRAMITO S.P.V.
S.r.l. (quale cessionario di Credito Fondiario s.p.a a suavolta cessionario di Lucullo S.r.l., a sua volta cessionario di CreditoValtellinese S.p.A.) è rimasta intimata come Gabriele Di Poce.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 117 TUB e dell’art.1350 n. 4 c.c. per avere la decisione impugnata ritenuto dovuta la sommapretesa a titolo di sconto delle cambiali in quanto – come era statosottolineato nel gravame d’appello - le operazioni di sconto cambiariosarebbero avvenute in difetto di contratto in forma scritta.
Secondo iricorrenti la Corte territoriale non aveva considerato che il contratto disconto bancario è un contratto tipico, disciplinato dall’art.1858 c.c. perciò,in difetto di forma scritta, dovevano ritenersi illegittime le commissioni eNumero registro generale 1587/2022Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 17438/2026Data pubblicazione 02/06/2026gli interessi applicati dalla banca a seguito dell’incasso delle cambiali inbase ad un castelletto di sconto, perché tali pattuizioni, essendo nullo ilcontratto di sconto, erano anch’esse nulle.
Né, posto che la forma scrittaè indefettibile elemento estrinseco del contratto, la esecuzione delcontratto da parte del contraente - pur costituendo tacita manifestazionedi consenso rispetto alla convenzione conclusa – valeva ad eludere lanullità che inficiava l'atto per inosservanza della forma scritta2.- Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non precisano com’era necessario ai sensi dell’art. 366 n. 6c.p.c. l’epoca di instaurazione del rapporto di conto corrente sul quale eraappoggiato un servizio di anticipazione/sconto di effetti cambiari, né chenel contratto di conto corrente mancava la previsione di commissioni edinteressi in relazione allo sconto, che la Corte di appello ha ritenutovalidamente perfezionato ancorché privo della forma scritta.Pertanto, il motivo non può essere scrutinato, giacché i ricorrentiinvocano le norme successive del TUB sulla nullità dei contratti conclusinella vigenza di esso senza fornire alcuna indicazione circa la datazionedel rapporto oggetto di causa, laddove, da un lato, a norma dell'art. 161,comma 6, i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.385 del 1993 sono regolati dalle norme anteriori e, dall’altro, prima della l.n. 154/1992 sulla trasparenza bancaria era escluso che ilperfezionamento della convenzione di sconto fosse subordinata a unobbligo di documentazione (si veda, Cass. n. 4210/1985 e più recenteCass. n. 9896/2019).3.- In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessunastatuizione va assunta in punto spese essendo controparte rimastaintimata. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presuppostiprocessuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 1587/2022Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 17438/2026Data pubblicazione 02/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell'art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1- bis.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civiledel 28.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti