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Ordinanza — n. 17427/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' settlement agreement and mutual waiver of costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17427/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation proceeding extinguished following the appellant's notification of a settlement agreement with the opposing parties. The appellant formally renounced the appeal, citing mutual compensation for litigation expenses, which was accepted by the assignee and the bank. Consequently, the judgment was terminated under Article 391 of the Code of Civil Procedure without further cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.: When parties reach an agreement to settle the dispute and mutually waive costs, the cassation proceeding is extinguished without the need for cost regulation.

Parole chiave

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settlement agreement extinguishment of proceedings mutual waiver of costs cassation appeal assignment of claim

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.Numero registro generale 4768/2022Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 17427/2026Data pubblicazione 02/06/20267.- Le spese del grado non devono essere regolate dal momento che larinuncia al ricorso è accettata dalla controparte.
art. 391 c.p
─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.Numero registro generale 4768/2022Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 17427/2026Data pubblicazione 02/06/20267.- Le spese del grado non devono essere regolate dal momento che larinuncia al ricorso è accettata dalla controparte.

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Testo completo

-controSiena NPL 2018 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giocona Santi Pierpaolo-controricorrente-nonché controBanca Monte Dei Paschi Di Siena Spa in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1477/2021depositata il 05/07/2021.Numero registro generale 4768/2022Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 17427/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere Alessandra Dal Moro.LA CORTE OSSERVA1.- Alessandro Bosco con ricorso notificato in data 4 febbraio 2022 hachiesto la cassazione della sentenza n.1477/2021 della Corte d’Appello diCatania pubblicata in data 5 luglio 2021, resa nel procedimento tra ilmedesimo e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con cui era stataconfermata la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione adecreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania con il quale gli erastato ingiunto, in qualità di fideiussore solidale di Costruzioni Pozzobons.p.a., il pagamento della somma di €67.862,30, oltre interessi, qualeimporto assertivamente dovuto dalla società debitrice principale a titolo dirate scadute ed impagate di un contratto di finanziamento (eccepival’opponente la nullità del D.I. opposto, in ragione della illeggibilità dellasottoscrizione apposta in calce al provvedimento e dell’inesistenza diqualsivoglia elemento identificativo del giudice che aveva reso ilprovvedimento; nonché l’inesistenza del credito fatto valere dalla Bancain ragione della nullità del contratto del 4 agosto 2010 e, dunque,l’inefficacia della garanzia).

Ha resistito al ricorso Siena NPL 2018 s.r.l.cessionaria del credito controverso.2.- Con atto 17.3.2026 il ricorrente ha rappresentato che le parti hannoraggiunto un accordo per la definizione del contenzioso, e di non avere piùinteresse alla prosecuzione del presente giudizio, precisando che le partihanno concordato per integrale compensazione delle spese del presentegiudizio per cassazione, ed ha chiesto perciò sia disposta l’estinzione delprocedimento s con compensazione totale delle relative spese.3.- Siena NPL 2018 s.r.l. ha dichiarato di accettare la rinuncia prestandoconsenso alla dichiarazione di estinzione del procedimento concompensazione integrale delle spese.4.

─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.Numero registro generale 4768/2022Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 17427/2026Data pubblicazione 02/06/20267.- Le spese del grado non devono essere regolate dal momento che larinuncia al ricorso è accettata dalla controparte. P.Q.MLa Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti