Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17328/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for being untimely due to failure to deposit certified judgment copy with proof of service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17328/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit a certified copy of the contested judgment with proof of service within the statutory deadline. While the opposing parties alleged notification occurred, they did not submit the required documentary evidence to substantiate this claim. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and therefore inadmissible, ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: The failure to deposit a certified copy of the contested judgment with proof of service within the prescribed term renders the appeal inadmissible, even if the opposing party asserts that notification occurred.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code Statute of Limitations Proof of Service Certified Judgment Copy Inadmissibility Burden of Proof Untimely Appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 c.p.c.
chiedealla Suprema Corte di Cassazione di cassare la sentenza con rinvio adaltra sezione della Corte d’Appello di Roma.I grossisti resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co.
Art. 372 c.p.c.
1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012
200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 327 c.p
art. 325 c.p
art. 380-bis c.p
art. 372 c.p
1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art.
art. 369 c.p
372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ., sez. II, n. 10676 del 23/04/2025
Cass. civ., sez. I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Lepore-ricorrente-controCentro Ingrosso Ortofrutta Srl in persona del legale rappresentante protempore, Cestiafruitta Srl in persona del legale rappresentante protempore, Commercio Ortofrutticolo Europeo Srl in persona del legalerappresentante pro tempore, Continentalfrutta Di Patrignani Amleto EMonaco Gualtiero Srl, De Luca Srl in persona del legale rappresentante protempore, Desiderio Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,Di Cristo Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Oliva DiOliva Aniello Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, FratelliMarocca Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, La FruttieraSrl in persona del legale rappresentante pro tempore, Greggi Luigi Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, La Mercante Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, La Murena Dei FratelliNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026Cartocci Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Marro Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, Monaco E Visconti Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, Nuova Tirrenia Pesca Srlin persona del legale rappresentante pro tempore, Ortofrutticola LacatenaSrl in persona del legale rappresentante pro tempore, Pegaso Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, Siwa Societa' Per IlCommercio Ortofrutticolo Srl in persona del legale rappresentante protempore, Tomassetti Srl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Allavena, FrancescoAnglani-controricorrenti-nonché controComi Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Alan Pesca Srlin persona del legale rappresentante pro tempore, Arcofrutta Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, Colanfrutta Srl in personadel legale rappresentante pro tempore, Commerciale Dora 92 Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, Consoli E Calabrese Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, Ef Fruit Srl in persona dellegale rappresentante pro tempore, Fallimento d'Acunto Frutta Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, Fallimento Lino d'OlimpioE Figli Srl In Liquidazione, Fallimento Ortofrutticola Di Chianese DomenicoE Figli Srl, Frangiamone Srl in persona del legale rappresentante protempore, Fratelli Freni Srl in persona del legale rappresentante protempore, Fratelli Ruocco Srl in persona del legale rappresentante protempore, Fruttabella Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,Ittica Cartocci Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, LoSqualo Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, RuoccoDistribuzione Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,Virginia Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, FallimentoNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026Agrumfrutta Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, CaputoMario Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, CiminoOrtofrutta Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Clavia Srlin persona del legale rappresentante pro tempore, Costabina Dv Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, Dean Pesca Srl in personadel legale rappresentante pro tempore, Erra Luigi C Srl in persona dellegale rappresentante pro tempore, Fallmento Mat Pesca Srl in persona dellegale rappresentante pro tempore, Ferrini Srl in persona del legalerappresentante pro tempore, I Giganti Di Oliviero Claudio Luigi C Sas inpersona del legale rappresentante pro tempore, La Siciliana Srl InLiquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, MarramaSrl in persona del legale rappresentante pro tempore, Orto Trade Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, Tiber Pesca Srl in personadel legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8364/2023depositata il 27/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalConsigliere Silvia Vitro'.1) La Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio dopo la cassazione, haaccolto solo in parte le domande dei grossisti operanti nel Centro Agro-Alimentare Roma (C.A.R.), dichiarando la nullità di alcune clausole deiregolamenti e dei contratti integrativi perché costituivano abuso diposizione dominante ai sensi della legge n. 287/1990.

La Corte ha inveceescluso l’abusività di altre clausole, ritenute giustificate da esigenzeorganizzative, di sicurezza o di gestione del mercato.In particolare, numerose società grossiste avevano citato il C.A.R.sostenendo che i regolamenti commerciale e immobiliare, imposti inoccasione del trasferimento al mercato di Guidonia, contenesseroNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026condizioni eccessivamente gravose e anticoncorrenziali. In un primomomento la domanda era stata respinta; poi la Corte di Cassazione, consentenza n. 11564/2015, ha cassato con rinvio, chiedendo una concretadelimitazione del mercato rilevante e una verifica effettiva dell’eventualeabuso, anche mediante strumenti istruttori adeguati come la CTU.La Corte, recependo le conclusioni del CTU, ha ritenuto che il mercatorilevante coincidesse sostanzialmente con la struttura del C.A.R. nell’areadi Roma, perché si trattava di un sistema unico, non realmente sostituibileper ampiezza, articolazione dei servizi, concentrazione logistica didomanda e offerta e deperibilità dei prodotti trattati.

Uscire dal C.A.R.avrebbe comportato per i grossisti costi organizzativi elevati, perdita diclientela e peggioramento della rete commerciale. Da ciò la Corte hadesunto la sussistenza di una posizione dominante del gestore.La Corte ha dichiarato nulle, in tutto o in parte, le clausole che.la facoltà di modificare unilateralmente in ogni tempo i regolamentirecepiti nei contratti;.l’obbligo di preventiva autorizzazione per alcune modifiche dellacompagine societaria o per cessione/affitto d’azienda;.la sanzione della restituzione immediata dei badge in ipotesi nongiustificate, con effetto impeditivo dell’accesso al mercato;.alcune clausole sanzionatorie troppo generiche (ad esempio quellecontro “il buon nome e il decoro del Centro”) o che colpivano situazioninon adeguatamente tipizzate, come l’inattività prolungata non autorizzata;.la facoltà del gestore di determinare unilateralmente il pianomerceologico per i nuovi operatori senza possibilità di contestazione daparte dei grossisti già presenti;.le clausole che imponevano ai grossisti, per servizi non direttamentesvolti dal C.A.R., di rivolgersi a ditte indicate o gradite dal gestore, senzaNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026effettiva libertà di scelta e senza responsabilità del gestore per la qualitàdel servizio;.le clausole che consentivano al gestore di introdurre, modificare osopprimere unilateralmente servizi e costi con ricaduta economica suiconduttori, senza adeguata possibilità di interlocuzione.La Corte ha invece escluso l’abusività:.della mera predisposizione unilaterale dei regolamenti;.della previsione del comitato operativo con funzioni consultive;.dell’obbligo di trasmettere alcuni dati societari e statistici, sefunzionali a esigenze organizzative e trattati in forma anonima;.del sistema arbitrale in sé considerato, ritenuto assistito da sufficientigaranzie procedurali;.del maggior canone di locazione rispetto al precedente mercato di viaOstiense, perché non era stata dimostrata l’effettiva comparabilità dellestrutture e dei servizi;.del trattamento differenziato per i produttori, ritenuti non omogenei aigrossisti sotto il profilo organizzativo ed economico.La sentenza ribadisce che anche un soggetto che gestisce un serviziodi interesse generale o operi in un contesto monopolistico di fontenormativa non è esente dalle regole antitrust.

Per sottrarsi al divieto diabuso di posizione dominante, il gestore avrebbe dovuto dimostrare che leclausole contestate fossero necessarie e l’unico mezzo possibile perperseguire l’interesse economico generale affidatogli. Questa prova,secondo la Corte, non è stata fornita dal C.A.R..La Corte d’Appello di Roma ha quindi dichiarato la nullità delle clausoleabusive nei limiti specificati in motivazione, compensando per il 50% lespese tra gli appellanti in riassunzione e il C.A.R. e ponendo le spese diCTU definitivamente a carico del C.A.R.Numero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/20262) Il Centro Agroalimentare Roma C.A.R.

S.c.p.A. ha impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Roma n. 8364/2023, con ricorsonotificato il 12/3/2024.Secondo la ricorrente, la decisione è erronea perché i regolamenticontestati non avrebbero natura meramente contrattuale, ma normativa,essendo stati predisposti ai sensi della legge regionale Lazio n. 74/1984 eapprovati dalla Giunta Regionale; di conseguenza, il C.A.R. non avrebbeavuto libertà di determinarne autonomamente il contenuto.Con il ricorso si sostiene inoltre che il C.A.R. opera come soggetto aforte connotazione pubblicistica, incaricato della gestione di un servizio diinteresse generale, e che quindi la Corte d’Appello avrebbe trascurato ilquadro normativo regionale e pubblicistico entro cui si colloca l’attività delcentro.

La ricorrente contesta anche la definizione del mercato rilevante,ritenendo sbagliato limitarlo al solo C.A.R. o al territorio di Roma, poichéesisterebbero altri mercati agroalimentari nel Lazio idonei a offrirealternative ai grossisti.Infine, il ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata peraver recepito in modo acritico le conclusioni della CTU, senzaadeguatamente considerare le difese della ricorrente e senza dimostrareuna concreta lesione della concorrenza. Per queste ragioni, il C.A.R. chiedealla Suprema Corte di Cassazione di cassare la sentenza con rinvio adaltra sezione della Corte d’Appello di Roma.I grossisti resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., permancato deposito della notifica della sentenza.Nei propri atti la ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata(per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata dinotifica, né dà atto di aver effettuato una tale produzione.Né la relata di notifica risulta prodotta dalla parte controricorrente.Numero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026Inoltre, la notifica del ricorso non supera la prova di resistenza(calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione dellasentenza).L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante di questaCorte.Secondo Cass. civ., sez.

III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio dicassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenzaimpugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine diventi giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuatounitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio dilegittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata(nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle partio del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e ilricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena diimprocedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenzaimpugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorsorisulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato”.Si veda anche, per esempio:

Cass. civ., sez. II, n. 17014 del20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenzaimpugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la solacopia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto diprocedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizioritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelNumero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/2026presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”;

Cass.civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare,ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copiaautentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione soloove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo èstato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre,ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso dataluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di taleaffermazione, depositando la relata nel termine per il deposito delcontroricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con laconseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata latardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e nonimprocedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermarel'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione nonpotrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini dellavalutazione della tempestività del ricorso”);

Cass. civ., sez. II, n. 10676del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica dellasentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art.369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistentedichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”); Cass. civ.,sez. I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e nonconsente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancatotempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relatadi notifica ove essa sia avvenuta”).Numero registro generale 6972/2024Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17328/2026Data pubblicazione 01/06/20262) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivoPoiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 7.500 oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 27/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il Presidente Enrico Scoditti