Cassation appeal dismissed due to subsequent lack of standing after client's lawyer signed a settlement without special power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's lawyer signed a settlement and renunciation without a special power of attorney. Although the client had previously lost the lower court case, the subsequent agreement extinguished the dispute and removed the appellant's interest in continuing the litigation. The Court ruled that this procedural defect, occurring after the filing, rendered the appeal inadmissible while ordering a full compensation of costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: A renunciation of appeal signed solely by the defender without a special power of attorney constitutes a subsequent lack of standing, rendering the appeal inadmissible even if the original appeal was admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
esentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Massimo Miraglia, in virtù di procura in calce al ricorso-ricorrente-controGai. Ser. Gaia Servizi S.r.l. in Amministrazione straordinaria, inpersona del Commissario straordinario, rappresentata e difesadall’avv. Arturo Maresca e dall’avv. Stefano Bellomo, in virtù dimandato conferito in calce al controricorso-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Velletri n. 258/2020, depositato il9.1.2020.Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. GiovanniBattista Nardecchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 7322/2020Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17314/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2026 dalData pubblicazione 01/06/2026Consigliere ALDO RUGGIERO.Rilevato che1.
Lazio Ambiente Unipersonale S.p.A. proponeva opposizioneallo stato passivo di Gai. Ser. Gaia Servizi S.r.l. inamministrazione straordinaria, davanti il Tribunale di Velletri,per la esclusione di un suo credito, pari ad € 944.606,90,maturato per quanto riconosciuto ai dipendenti a titolo di ferienon godute, R.O.L. e festività soppresse, in seguito al subentronei rapporti di lavoro per la cessione dei complessi aziendali daparte della Società in Amministrazione straordinaria.2. Il Tribunale di Velletri, con decreto del 9.1.2020, respingeva ladomanda di ammissione del credito, ritenendola infondata inragione del difetto di adeguati riscontri probatori e per ilsubentro nel rapporto di lavoro e nei conseguenti obblighi,incluso quello relativo alle ferie.3.
La ricorrente, a seguito di detta pronuncia, ricorreva incassazione proponendo cinque motivi di impugnazione.4. Resisteva Gai.Ser. - Gaia Servizi s.r.l. in amministrazionestraordinaria, depositando controricorso.5. La controricorrente depositava documentazione ex art. 372c.p.c.Considerato che1. in data 15.4.2026, è stato depositato l’atto di rinunciarelativo al ricorso proposto da Lazio Ambiente S.p.A. inliquidazione, sottoscritto dal solo legale, avv. MassimoMiraglia, con allegata scrittura privata di accordo etransazione, intercorsa tra la predetta Società ed il ConsorzioGaia S.p.A. in Amministrazione straordinaria;2. l’Avvocato che ha sottoscritto detto atto non risulta averedepositato il mandato speciale richiesto dall’art. 390 c.p.c.ai fini della rinuncia;2 di 4Numero registro generale 7322/2020Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17314/20263. va, tuttavia, dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta delData pubblicazione 01/06/2026ricorso per difetto di interesse ad impugnare, in quanto ladichiarazione di rinuncia non sottoscritta dalla parte dipersona, ma dal solo difensore, senza tuttavia che questirisulti munito di procura speciale a rinunziare, mancandodei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., purnon producendo l'effetto dell'estinzione del processo,rivela comunque il sopravvenuto difetto di interesse delricorrente a proseguire il giudizio (Cass. n. 30640/2024;Cass. n. 19907/2018;
Cass. n. 12507/2026);4. sussistono i presupposti per la compensazione integraledelle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti,in considerazione delle ragioni che hanno determinato larinuncia;5. infine, va rilevato che non sussistono i presupposti per ilraddoppio del contributo unificato, atteso che «la "ratio"dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrenterimasto soccombente l'obbligo di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, va individuatanella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie opretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio siapplica per l'inammissibilità originaria del gravame (nellaspecie, ricorso per cassazione) ma non per quellasopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto diinteresse)» (Cass. n. 13636/2015).
P.Q.MLa Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse.3 di 4Numero registro generale 7322/2020Numero sezionale 1933/2026Numero di raccolta generale 17314/2026Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimitàData pubblicazione 01/06/2026tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile in data 28.4.2026.Il Presidente4 di 4