Cassation appeal dismissed due to subsequent lack of interest after client's lawyer withdrew without special power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's lawyer withdrew the case without a special power of attorney. Although the withdrawal did not extinguish the proceedings, it created a subsequent lack of interest for the appellant to continue. Consequently, the Court ordered a full compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: A withdrawal signed solely by the defender without a special power of attorney constitutes a subsequent lack of interest, rendering the appeal inadmissible even if the process remains open.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
esentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Massimo Miraglia, in virtù di procura in calce al ricorso-ricorrente-controGai.Ser. - Gaia Servizi S.r.l. in Amministrazione straordinaria, inpersona del Commissario straordinario, rappresentata e difesadall’avv. Arturo Maresca e dall’avv. Stefano Bellomo, in virtù dimandato conferito in calce al controricorso-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Velletri n. 260/2020 depositato il9.1.2020.Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. GiovanniBattista Nardecchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2026 dalConsigliere ALDO RUGGIERO.Numero registro generale 7320/2020Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17312/2026Data pubblicazione 01/06/2026Rilevato che1.
Lazio Ambiente Unipersonale S.p.A. proponeva opposizioneallo stato passivo di Gai.Ser. - Gaia Servizi S.r.l. inAmministrazione straordinaria, davanti il Tribunale di Velletri,per la esclusione di un suo credito, pari ad € 24.622,96,maturato per quanto riconosciuto ai dipendenti a titolo di ferienon godute, R.O.L. e festività soppresse, in seguito al subentronei rapporti di lavoro per la cessione dei complessi aziendali daparte della Società in Amministrazione straordinaria.2. Il Tribunale di Velletri, con decreto del 9.1.2020, respingeva ladomanda di ammissione del credito, ritenendola infondata, inragione del difetto di adeguati riscontri probatori e per ilsubentro nel rapporto di lavoro e nei conseguenti obblighi,incluso quello relativo alle ferie.3.
La ricorrente, a seguito di detta pronuncia, ricorreva incassazione proponendo cinque motivi di impugnazione.4. Resisteva Gai.Ser. - Gaia Servizi s.r.l. in amministrazionestraordinaria, depositando controricorso.5. La controricorrente depositava documentazione ex art. 372c.p.c.Considerato che1. in data 15.4.2026, è stato depositato l’atto di rinuncia relativoal ricorso proposto da Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione,sottoscritto dal solo legale, avv. Massimo Miraglia, con allegatascrittura privata di accordo e transazione, intercorsa tra lapredetta Società ed il Consorzio Gaia S.p.A. inAmministrazione straordinaria;2. l’Avvocato che ha sottoscritto detto atto non risulta averedepositato il mandato speciale richiesto dall’art. 390 c.p.c., aifini della rinuncia;2 di 4Numero registro generale 7320/2020Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17312/20263. va, tuttavia, dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta delData pubblicazione 01/06/2026ricorso per difetto di interesse ad impugnare, in quanto ladichiarazione di rinuncia non sottoscritta dalla parte dipersona, ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risultimunito di procura speciale a rinunziare, mancando dei requisitiprevisti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., pur non producendol'effetto dell'estinzione del processo, rivela comunque ilsopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire ilgiudizio (Cass. n. 30640/2024;
Cass. n. 19907/2018; Cass. n.12507/2026);4. sussistono i presupposti per la compensazione integrale dellespese del presente giudizio di legittimità tra le parti, inconsiderazione delle ragioni che hanno determinato larinuncia;5. infine, va rilevato che non sussistono i presupposti per ilraddoppio del contributo unificato, atteso che «la "ratio"dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrenterimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità discoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché talemeccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilitàoriginaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione)ma non per quella sopravvenuta (nella specie, persopravvenuto difetto di interesse)» (Cass. n. 13636/2015).
P.Q.MLa Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse.3 di 4Numero registro generale 7320/2020Numero sezionale 1932/2026Numero di raccolta generale 17312/2026Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimitàData pubblicazione 01/06/2026tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile in data 28.4.2026.Il Presidente4 di 4