Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17211/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error in a prior judgment naming the wrong agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17211/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court granted an application to correct a material error in a previous cassation judgment. The Ministry of Economy and Finance argued that the court mistakenly wrote 'Customs Agency' instead of 'Demani Agency' due to a drafting oversight. The court ruled that this was a fortuitous divergence between the judgment's substance and its literal expression, warranting correction under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: A material error is correctable when it involves a fortuitous divergence between the judgment's substance and its literal expression caused by a drafting oversight.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction clerical mistake remedy Civil Procedure Code substance versus expression demani agency customs agency confusion cassation judgment rectification amministrazione delle dogane

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
Il MEF e l'Agenzia del demanio hanno presentato istanza perla correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., in quanto, apagina 1, riga 15 ed a pagina 29, riga 5, la Corte, per mero erroremateriale, ha scritto, in luogo di «Agenzia del demanio», la locuzione«Agenzia delle dogane».CONSIDERATO CHE:1.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
art. 391-bis c.p
Il MEF e l'Agenzia del demanio hanno presentato istanza perla correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., in quanto, apagina 1, riga 15 ed a pagina 29, riga 5, la Corte, per mero erroremateriale, ha scritto, in luogo di «Agenzia del demanio», la locuzione«Agenzia delle dogane».CONSIDERATO CHE:1.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 26/9/2011, n. 19601
Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ola stessa per legge domiciliati a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.- ricorrente -CONTROGruppo Bagni Ferro, s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tem-pore, Comune di Rosolina, in persona del sindaco pro tempore, RegioneVeneto, in persona del Presidente pro tempore- intimati -avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 14909/2025, depositata il25/6/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio.RILEVATO CHE:1 RG n. 4964/2025 Cons. Est. Luigi D'OrazioNumero registro generale 14909/2025Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 17211/2026Data pubblicazione 01/06/20261.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 17142/2025, del 25/6/2025, ha pronunciato sul ricorso presentato dal Ministero dell'econo-mia e delle finanze e dall'Agenzia del demanio nei confronti delGruppo Bagni Ferro s.r.l., del Comune di Rosolina e della RegioneVeneto.2. Il MEF e l'Agenzia del demanio hanno presentato istanza perla correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., in quanto, apagina 1, riga 15 ed a pagina 29, riga 5, la Corte, per mero erroremateriale, ha scritto, in luogo di «Agenzia del demanio», la locuzione«Agenzia delle dogane».CONSIDERATO CHE:1.

L'istanza è fondata.Infatti, il ricorso per cassazione è stato presentato dal Ministerodell'economia e delle finanze e dall'Agenzia del demanio e non dall'A-genzia delle dogane.Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di corre-zione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la mani-festazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimentoe si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espres-sione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella reda-zione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi(Cass., 26/9/2011, n. 19601).2.

Non si provvede sulle spese del giudizio.Per questa Corte, a Sezioni Unite, infatti, nel procedimento dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.,avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a inci-dere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessigià regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una2 RG n. 4964/2025 Cons. Est. Luigi D'OrazioNumero registro generale 14909/2025Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 17211/2026Data pubblicazione 01/06/2026situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'i-potesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio,si opponga all'istanza di rettifica (Cass., Sez.

Un., 14/11/2024, n.29432). P.Q.MVisti gli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., procede alla correzionedell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 17142/2025, depo-sitata il 25/6/2025, nel senso che là dove si legge, a pagina 1, riga15 ed a pagina 29, «Agenzia delle dogane», deve invece intendersie ritenersi per scritto «Agenzia del demanio».Dispone che la Cancelleria provveda per l'annotazione del pre-sente provvedimento sull'originale della sentenza.Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino3 RG n. 4964/2025 Cons. Est.

Luigi D'Orazio