Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16986/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming court failed to examine facts regarding bankruptcy rescue prerequisites.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16986/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the creditor's appeal inadmissible under Article 360(1)(5) of the Civil Procedure Code. The creditor argued the lower court overlooked evidence proving the company's rescue prerequisites and full performance of duties. The court ruled that the lower court had considered the evidence, and reviewing the factual assessment is not the cassation court's role.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The cassation court cannot quash a judgment for the omission of examination of a decisive fact if the fact was already considered by the court of first instance, even if not fully detailed in the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
omesso esame di fatto decisivo liquidazione giudiziale concordato preventivo giudizio di legittimità apprezzamento delle prove art. 360 c.p.c. risanamento aziendale vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
La condanna allesomme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod.
Art. 96, comma 4 c.p.c.
La condanna allesomme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in favore delcontroricorrente, nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore dellaCassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, acarico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 2751-bis cod. civ
al privilegio di cuiall’art. 2751-bis cod. civ.
art. 96 cod. proc. civ
La condanna allesomme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053
Come osservato, «la giurisprudenza di questaCorte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053;Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558
8053;Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679
Cass., Sez. U., n. 34476/2019
Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001
Cass., n. 34693/2022
32001; Cass., n. 34693/2022), così come vieneequitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto commadel medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte-controLiquidazione Giudiziale N.123/2023 di ZC Costruzioni S.r.l., in persona delcuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto ArtusiSacerdoti-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Padova n. 2357/2024 depositato il7/2/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere Filippo D'Aquino.1. GIANLUCA VIDAL ha chiesto di essere ammesso allo stato passivodella liquidazione giudiziale di ZC COSTRUZIONI S.r.l. al privilegio di cuiall’art. 2751-bis cod. civ. per l’importo di € 91.413,87 (di cui € 62.650,00per compenso), per prestazioni di assistenza e consulenza rese nell’ambitodi procedure di risanamento.Numero registro generale 6671/2025Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 16986/2026Data pubblicazione 30/05/20262.

Il credito è stato escluso per mancanza di prova dello svolgimentodelle prestazioni, per la non congruità degli importi indicati, perincompleta esecuzione della prestazione, nonché per mancanza ab originedei presupposti per il risanamento, stante l’assenza di prospettive dicontinuità aziendale.3. Il Tribunale di Padova, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione del creditore, accogliendo l’eccezione di inadempimentoarticolata dalla curatela. Ha osservato il tribunale che al creditore erastato richiesto di svolgere una prestazione finalizzata alla presentazione diuna proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, rispettoalla quale la prestazione del creditore è stata ritenuta ex ante inidonea alloscopo; ciò sulla base di una serie di elementi emergenti dalladocumentazione prodotta, dalla quale risultava la sospensione dell’attivitàdi impresa, il «mancato riscontro di cantieri», l’assenza di personale e diadeguati beni strumentali.4.

Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che la prestazione non fosse stataportata a termine, non essendo stata depositata la relativa proposta; haosservato, in proposito, che la bozza di piano prodotta dall’opponente nonera mai stata depositata nel fascicolo della procedura concordataria, nétale documento risultava dotato di data certa. I fogli di lavoro prodottidall’opponente non sono stati ritenuti riferibili all’attività dell’opponente.5. Propone ricorso il creditore, affidato a un solo motivo, cui resiste concontroricorso la liquidazione giudiziale.6.

In data 1° dicembre 2025 è stata emessa proposta di definizioneaccelerata. Il ricorrente ha depositato due memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi ai fini delladecisione, costituiti dalla «analisi inerente i presupposti per lapredisposizione di un piano di concordato preventivo per la società ZCn. 6671/2025 R.G.Numero registro generale 6671/2025Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 16986/2026Data pubblicazione 30/05/2026Costruzioni S.r.l.».

Osserva parte ricorrente che la società,successivamente assoggettata a liquidazione giudiziale, aveva propostodomanda ex art. 44 CCII, nel cui termine concesso dal Tribunale sisarebbero svolti diversi incontri alla presenza dell’ausiliario nominato;sarebbe stata prodotta corrispondenza relativa alle prestazioni svolte, inrelazione alla quale è stato applicato il d.m. n. 140/2012. Assume ilricorrente che le prestazioni svolte dimostrerebbero anche la sussistenzadei presupposti per il risanamento, emersi soprattutto grazie allosvolgimento della sua attività.

Si deduce, da un lato, il malgoverno delleprove documentali, dall’altro che le prestazioni professionali sonoobbligazioni di mezzi e non di risultato.2. La proposta di definizione accelerata ha reputato il ricorsoinammissibile, in quanto «si risolve in una critica al complessivoragionamento che il giudice del merito ha svolto a propositodell’apprezzamento della prova. Cosa che emerge chiaramente dalseguente testuale inciso del ricorso (pag. 4): «Appare pertanto opportunoche la Suprema Corte in tal sede adita provveda alla rivalutazione diquanto svolto e prodotto da parte del ricorrente, analizzando gli elementiprobatori costituiti dalla bozza di piano e dall’analisi effettuata suidocumenti aziendali».

E’ appena il caso di ricordare che il ricorso percassazione non rappresenta uno strumento per accedere a un terzo gradodi giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenzaimpugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità ela concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr. ex aliis Cass., n. 10039/2024, Cass., n. 4882/2025)».n. 6671/2025 R.G.Numero registro generale 6671/2025Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 16986/2026Data pubblicazione 30/05/20263.

In memoria il ricorrente insiste nel denunciare l’omesso esame difatti storici (attività di due diligenze e di ricostruzione del passivo dellasocietà in crisi, bozze di piano, corrispondenza, ulteriormente illustratinella seconda memoria), il cui esame sarebbe decisivo al fine di provarel’esecuzione dell’attività professionale svolta a fondamento dell’esistenzadel credito.4. Il collegio condivide la proposta, essendo il ricorso incentrato sullaerronea lettura – contenuta nel decreto impugnato - della documentazioneprodotta dal ricorrente, la quale darebbe contezza, secondo il ricorrente,dell’emersione ex ante sia dei presupposti del risanamento che delcompleto svolgimento dell’incarico.

Il ricorso, pertanto, impinge nellavalutazione del materiale probatorio, la quale, ove congruamente motivata(come nel caso di specie), spetta al giudice del merito ed è incensurabilenel giudizio di legittimità. Come osservato, «la giurisprudenza di questaCorte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053;Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre2018, n. 33679) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5,cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico checoncerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere caratteredecisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé viziodi omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causasia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure ilcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi dellapredetta norma» (Cass., Sez.

U., n. 34476/2019).5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità allaproposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate comen. 6671/2025 R.G.Numero registro generale 6671/2025Numero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 16986/2026Data pubblicazione 30/05/2026da dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna allesomme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue allaconferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in viaequitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez.

U.,28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), così come vieneequitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto commadel medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre € 200,00 perrimborso anticipazioni, 15% rimborso forfetario e accessori di legge;condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 5.000,00 atermini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ. in favore delcontroricorrente, nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore dellaCassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, acarico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamentodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/5/2026.Il Presidenten. 6671/2025 R.G.