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Ordinanza — n. 16869/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding strict vs. broad interpretation of bankruptcy exemption defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16869/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the lower court's classification of a payment timing defense as a strict exception rather than a broad one. The court rejected this argument by reaffirming that such defenses require specific factual allegations to modify original agreements and cannot be raised ex officio. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.; The defense regarding exemption from bankruptcy revocation actions based on usage practice is not admissible ex officio but requires the opposing party to timely allege specific circumstances proving a de facto modification of original terms.

Parole chiave

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bankruptcy exemption defense strict exception classification usage practice modification ex officio admissibility payment timing defense eccezione al diritto d’autore eccezione di cosa giudicata deroghe alle regole comuni

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.
ha propostoappello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di AscoliPiceno, in data 15/10/2020, ha qualificato come eccezione insenso stretto e, dunque, non rilevabile d’ufficio, l’eccezioneformulata dalla stessa ai sensi dell’art. 67, comma 3°, lett.
Art. 112 c.p.c.
Art. 166 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
112, 166 e 167 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaRic.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
112, 166 e 167 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaparte in cui la Corte d’appello ha qualificato come eccezione insenso stretto, e dunque non rilevabile d’ufficio, l’eccezione chela convenuta aveva proposto ai sensi dell’art.
Art. 380-bis c.p.c.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comportale conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e,dunque, a norma dell’art.
Art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis c.p
La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18360 del 2022
Cass. n. 3056 del 2026
Cass. n. 3056 del 2026, in motiv.).3.
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Testo completo

corso;- ricorrente -contro- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 1543/2023 della CORTE D’APPELLO diANCONA, depositata il 26/10/2023;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPEDONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del30/3/2026.Numero registro generale 2040/2024Nu2m ero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 16869/2026Data pubblicazione 29/05/20261.1. La B.B. Mar s.n.c. di Bigoni Marco C. ha propostoappello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di AscoliPiceno, in data 15/10/2020, ha qualificato come eccezione insenso stretto e, dunque, non rilevabile d’ufficio, l’eccezioneformulata dalla stessa ai sensi dell’art. 67, comma 3°, lett. a),l.fall..1.2.

La Corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello.1.3. In particolare, ha ritenuto che “la deduzionedifensiva incentrata sul rispetto dei termini d’uso propridell’attività di impresa in cui si colloca il pagamento impugnato”,poiché “intercetta connotati ulteriori rispetto a quelli necessariper l’accoglimento della domanda nonché originariamenteestranei alla sfera di cognizione del giudice”, “si configura comeeccezione in senso stretto”.1.4. La B.B. Mar s.n.c. di Bigoni Marco C., con ricorsonotificato l’8/1/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazionedella sentenza, documentandone la notificazione il 7/11/2023.1.5.

Il Fallimento ha resistito con controricorso.1.6. Il Presidente, con decreto del 16/10/2024, haproposto la definizione del ricorso a norma dell’art. 380-bisc.p.c..1.7. La ricorrente ha però chiesto la decisione.1.8. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. a),l.fall., nonché degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaRic. 2024 n. 2040 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero r3eg istro generale 2040/2024Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 16869/2026Data pubblicazione 29/05/2026parte in cui la Corte d’appello ha qualificato come eccezione insenso stretto, e dunque non rilevabile d’ufficio, l’eccezione chela convenuta aveva proposto ai sensi dell’art. 67, comma 3°,lett. a), l.fall., senza, tuttavia, considerare che, al contrario,l’eccezione di esenzione da revocatoria dei pagamenti effettuatinei termini d’uso costituirebbe, in mancanza di una diversaprevisione normativa e di una manifestazione di volontà che neintegri la fattispecie, un’eccezione in senso lato rilevabiled’ufficio.2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. a),l.fall., nonché degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaparte in cui la Corte d’appello ha qualificato come eccezione insenso stretto, e dunque non rilevabile d’ufficio, l’eccezione chela convenuta aveva proposto ai sensi dell’art. 67, comma 3°,lett. a), l.fall., senza, tuttavia, considerare che, al contrario,l’affermata irrilevabilità d’ufficio dell’esenzione da revocatoriafallimentare dei pagamenti effettuati secondo i termini d’usoavrebbe violato i principi regolatori del processo ed assuntocarattere decisivo sul contenuto della decisione impugnata, conconseguente pregiudizio diretto in capo alla convenutaappellante.2.3.

I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili a norma dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c..2.4. L’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a),l.fall. si configura, infatti, come un’eccezionale deroga alla regolagenerale secondo cui, in linea di principio, tutti gli atti estintividi debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se non effettuati conmezzi normali nel periodo sospetto, sono suscettibili direvocatoria fallimentare (Cass. n. 17949 del 2023; Cass. n.Ric. 2024 n. 2040 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero r4eg istro generale 2040/2024Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 16869/2026Data pubblicazione 29/05/202627939 del 2020, in motiv.) ed integra, contrariamente a quantoaffermato dalla ricorrente, un’eccezione in senso stretto, cometale rimessa in via esclusiva alla tempestiva iniziativaprocessuale della parte convenuta (Cass. n. 18360 del 2022, inmotiv.).2.5.

Si tratta, invero, di un’esenzione che non riguarda,generalmente, tutti i pagamenti percepiti dall’imprenditore poiassoggettato a procedura concorsuale, ma solo una particolaretipologia di essi, e postula, inoltre, ancor prima della relativadimostrazione, l’allegazione di quelle circostanze fattuali da cuipossa trarsi la prova dell’essersi instaurata tra le parti unaprassi, in via di fatto, modificativa degli accordi tra esseoriginariamente conclusi, tale da permettere l’adempimentodella prestazione pecuniaria in tempi diversi rispetto a quelliinizialmente pattuiti (cfr.

Cass. n. 27939 del 2020).2.6. Tale allegazione (e conseguente dimostrazione),investendo circostanze conosciute solo alle parti del rapporto,non può, di conseguenza, che spettare, ragionevolmente, a coluiche, convenuto in revocatoria fallimentare, così intendaparalizzare la pretesa del Fallimento, integrando, pertanto,un’eccezione in senso stretto (Cass. n. 18360 del 2022, inmotiv., che ha, infatti, affermato il principio per cui: -“l’eccezione concernente la causa di esenzione dall’azionerevocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a),l.fall. postula l’allegazione di circostanze da cui possa desumersil’essersi instaurata tra le parti una prassi, in via di fatto,modificativa degli accordi tra esse originariamente conclusi, taleda permettere l’adempimento della prestazione pecuniaria intempi diversi rispetto a quelli inizialmente pattuiti”; - taleeccezione, “pertanto, non è rilevabile di ufficio, ma solo dalconvenuto tempestivamente costituitosi che, tramite dettaRic. 2024 n. 2040 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero r5eg istro generale 2040/2024Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 16869/2026Data pubblicazione 29/05/2026allegazione, intenda paralizzare la pretesa della controparte,rimanendo onerato, così, della corrispondente dimostrazione”).conf.

Cass. n. 3056 del 2026, in motiv.).3. Il ricorso, stante l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a suavolta, inammissibile, e come tale dev’essere, pertanto,dichiarato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comportale conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e,dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., cui la stessarinvia, la condanna della ricorrente: - al pagamento, in favoredel controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata, come liquidata in dispositivo; - al pagamento, infavore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00.6.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 8.200,00di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%;Ric. 2024 n. 2040 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026Numero registro generale 2040/2024Nu6m ero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 16869/2026Data pubblicazione 29/05/2026condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, di una somma equitativamente determinata,pari €. 8.000,00; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00;dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 30 marzo 2026.La PresidentePaola VellaRic. 2024 n. 2040 - Sez. 1 – CC del 30 marzo 2026