Cassation court rejects shortened appeal term for arbitration awards made before specific public procurement law entry into force.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Agriculture challenged an arbitration award before the Supreme Court, arguing the appeal deadline was invalid due to a specific transitional rule. The lower court incorrectly applied a shortened 180-day appeal period to an award rendered by a tribunal constituted prior to the relevant law's effective date. The Supreme Court found this error because the transitional provisions explicitly exempted pre-existing tribunals from the new derogatory deadline, thereby restoring the standard one-year limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241, comma 15-bis, D.lgs. 163/2006; Art. 4, comma 7, D.L. 40/2010: The shortened appeal period for arbitration awards does not apply to tribunals constituted before the entry into force of the law introducing the new deadline, as transitional rules preserve the general one-year term for such cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
RO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI inpersona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANEE DEI MONOPOLI in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controAGENZIA IPPICA RAVENNATE SRL in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5789/2021,depositata il 01/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere Rita Russo.Numero registro generale 6911/2022Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16763/2026Data pubblicazione 28/05/2026I Ministeri indicati in epigrafe, oggi ricorrenti, hanno impugnato exart. 829 c.p.c. il lodo arbitrale rituale del 30/7/2013, che aveva accoltoparzialmente le domande della concessionaria, accertato responsabilitàdelle Amministrazioni per ritardi e inadempimenti nella gestione della con-cessione, e condannato i Ministeri al risarcimento dei danni.La Corte d'appello ha ritenuto tardiva l'impugnazione, dichiarandolainammissibile con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 241, comma15-bis, del D.lgs. 163/2006, che fissa il termine cd. lungo della impugna-zione in giorni 180 giorni dal deposito del lodo, sul rilievo che il lodo è sta-to depositato il 30/7/2013 e che il Collegio arbitrale si è costituito con lanomina del quinto arbitro in data successiva all'entrata in vigore del D.lgs.163/2006, mentre l'impugnazione è stata proposta il 30/7/2014.L'Avvocatura dello Stato per conto dei Ministeri soccombenti ha pro-posto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi; non si è costituita lacontroparte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la erronea applicazionedell'art. 241, comma 15-bis, del D.lgs. 163/2006.
I ricorrenti deduconoche il termine breve di 180 giorni non era applicabile al caso di specie,perché il Collegio arbitrale era stato costituito prima dell'entrata in vigoredel D.lgs. 53/2010; l'art. 241, comma 15-bis, è stato infatti introdotto solonel 2010 (entrato in vigore il 27 aprile 2010), mentre il Collegio arbitraleera già costituito nel gennaio 2010; la disciplina transitoria attribuisce ri-lievo alla data di costituzione del Collegio arbitrale e pertanto si sarebbedovuto applicare il termine annuale previsto dall'art. 828 c.p.c.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dellaclausola compromissoria.
I ricorrenti evidenziano che la clausola arbitrale(art. 15 della Convenzione) stabiliva che gli arbitri dovevano giudicare se-condo il codice di procedura civile, non secondo il codice dei contratti pub-Numero registro generale 6911/2022Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16763/2026Data pubblicazione 28/05/2026blici; il Collegio arbitrale aveva applicato correttamente il regime del c.p.c.e la Corte di Appello ha disatteso la volontà negoziale delle parti, appli-cando un termine (180 giorni) proprio del codice dei contratti pubblici.3.- Con il terzo motivo del ricorso si propone una richiesta subordi-nata di rimessione in termini.
Qualora il termine di 180 giorni fosse consi-derato applicabile, i ricorrenti chiedono la rimessione in termini ai sensidell'art. 153, comma 2, c.p.c., per errore scusabile, causato da un revire-ment giurisprudenziale imprevedibile.4.- Il primo motivo è fondato.La Corte d'appello nella sentenza impugnata ritiene applicabile al ca-so di specie il termine (180 giorni) previsto dall'art. 241, comma 15-bis,del D.lgs. 163/2006, in quanto il Collegio arbitrale si era costituito dopol'entrata in vigore del D.lgs. 163/2006 (pag. 5). E ciò, nonostante la Corted'appello dia atto che il suddetto comma 15-bis è stato introdotto dall'art.5 del Dlgs. 20 marzo 2010, n. 53, la cui disciplina transitoria disponevache la norma non si applicasse per i collegi arbitrali già costituiti alla datain vigore del predetto decreto legislativo.La Corte di merito ha quindi erroneamente applicato l'art. 4, comma7, del D.L. 40/2010, modificato dall'art. 1 della legge 22/5/2010, n. 73, insede di conversione, che al settimo periodo ha introdotto una diversa di-sciplina transitoria, disponendo «La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 3del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegiarbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto le-gislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abro-gato».
Di conseguenza, i ridotti termini di impugnazione previsti dall'art.241, comma 15-bis, D.lgs. 163/2006, modificato dall'art. 5 D.lgs.53/2010, non trovano applicazione con riferimento ai lodi pronunciati dacollegi arbitrali già costituiti anteriormente (si veda in motivazione Cass.n. 28871/ 2020).Numero registro generale 6911/2022Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16763/2026Data pubblicazione 28/05/2026La immediata applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dalD.lgs. 163/2006, invocate dalla Corte d'appello, non comportano la possi-bilità di far retroagire la normativa che ha introdotto il termine di impu-gnazione derogatorio della disciplina generale.
Il termine ridotto di 180giorni, in quanto introdotto dal citato D.lgs. 53/2010, si applica solo agliarbitrati i cui collegi siano stati costituiti dopo l'entrata in vigore del mede-simo D.lgs. n. 53/2010 e non a quelli con collegio costituito dopo il D.lgs.163/2006, come invece ritenuto dalla Corte di merito.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbitigli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'ap-pello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liqui-dazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione,per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino