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Ordinanza — n. 16758/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished per CPC articles 306, 390, 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16758/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, representing the health authority, submitted a letter of renunciation stating that the parties had settled their disputes and had no further interest in the litigation. Consequently, the court ruled that no provision on litigation costs was necessary as the opposing party accepted the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal results in the extinction of the process without the application of the unified contribution rule intended to deter dilatory appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of process litigation costs unified contribution CPC articles 390 391 health authority dispute settlement agreement

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
L'at-to è firmato per accettazione dalla controparte.In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata laestinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, avendo controparte aderitoalla rinuncia (art.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
391, IV comma c.p.c.), né a dare atto della sussistenzadei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, in quanto, in tema di impugnazioni, la ratio dell'art. 13, comma1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13636 del 2015

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Testo completo

a e Brianza o ASL di Milano n.

3) in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MilenaConti unitamente all'avvocato Leonardo Salvemini-ricorrente-controlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 660/2021 deposita-ta il 01/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere Rita Russo.RILEVATO CHENumero registro generale 22769/2021Numero sezionale 715/2026Numero di raccolta generale 16758/2026Data pubblicazione 28/05/2026L'ASL della Provincia di Monza e Brianza ha proposto opposizione av-verso il decreto ingiuntivo n. 694/2005, con cui le era stato ingiunto il pa-gamento, in favore dell'Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, della sommadi € 98.346,45, a titolo di saldo di rette di degenza.Il Tribunale ha respinto l'opposizione, con sentenza confermata dallaCorte d'appello di Brescia con sentenza n. 660/2021, avverso la quale l'A-genzia di tutela della salute della Brianza (ATS), già ASL della Provincia diMonza e Brianza, ha proposto ricorso per cassazione.La Fondazione Sospiro si è costituita con controricorso.In data 28 gennaio 2026, ATS ha depositato atto di rinuncia al ricor-so, firmato dal legale rappresentante dell'ente, nonché dal procuratore co-stituito, nel quale espone che le parti hanno definito i reciproci rapporti quicontroversi e non hanno più interesse alla prosecuzione del presente giu-dizio, avendo anche definito i termini per il rimborso delle spese di lite.

Hadichiarato pertanto di rinunciare al ricorso con richiesta di estinzione. L'at-to è firmato per accettazione dalla controparte.In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata laestinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, avendo controparte aderitoalla rinuncia (art. 391, IV comma c.p.c.), né a dare atto della sussistenzadei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore im-porto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, in quanto, in tema di impugnazioni, la ratio dell'art. 13, comma1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finali-tà di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, e non trova ap-plicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale mi-sura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura ec-cezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non su-Numero registro generale 22769/2021Numero sezionale 715/2026Numero di raccolta generale 16758/2026Data pubblicazione 28/05/2026scettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 13636 del2015).

P.Q.MDichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino