Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Naples Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Giuseppe Rinaldi, did not act on the court's proposal for case termination, while the respondent, Aventino S.r.l., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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dall'avvocatoGiuseppe Rinaldi-ricorrente-controAventino S.r.l. A Socio Unico in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Rosati-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4540/2024depositata il 11/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 9134/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 16679/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Massimo Ferro