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Ordinanza — n. 16571/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest after alternative measures were issued same day.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16571/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lacked a protectable legal interest. Although the appellant argued the border escort order violated health provisions, the lower authority had issued alternative measures—passport delivery and office appearance—on the same day to address these exact health issues. Consequently, the court ruled the new measures constituted a revoking act that rendered the original order ineffective, thereby stripping the appeal of any merit.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1 bis, lett. d-bis, d.lgvo n. 286/1998; An appeal is inadmissible for lack of protectable interest when the administrative authority issues alternative measures on the same day as the contested order, effectively revoking the original act.

Parole chiave

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border escort order alternative measures lack of interest same day revocation cassation inadmissibility health provisions administrative revocation

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 1 bis, lett. d-bis, d.lgvo n. 286/1998
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02
P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.

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Testo completo

–-contro-QUESTURA DI MILANO, in persona del legale rappres. p.t., rappres.e difesa dall’avv. Annamaria D’Amone, per procura speciale in atti;-intimata-avverso il decreto del giudice di pace di Milano di convalida dell’ordined’accompagnamento alla frontiera depositato il 26.8.2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.Numero registro generale 21813/2025Numero sezionale 2309/2026Numero di raccolta generale 16571/2026Data pubblicazione 27/05/2026RILEVATO CHERojas Zapata Enrique Antonio ha impugnato con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, il decreto del giudice di pacedi Milano, del 26.8.2025, di convalida del provvedimento del 25.8.2025con il quale il Questore di Milano ne ha disposto l’accompagnamentoalla frontiera, emesso perché destinatario di precedente ordineespulsivo non eseguito.Non si è costituita la Questura intimata.RITENUTO CHEL’unico motivo denunzia la violazione dell’art. 19, comma 1 bis, lett.dbis, d.lgvo n. 286/1998, per aver il Questore emesso l’ordined’accompagnamento alla frontiera senza esaminare i suoi problemi disalute esposti in udienza.Il ricorso è inammissibile.

Invero, come assume lo stesso ricorrente, ilQuestore, nella stessa data del 26.8.2025, ha emesso altroprovvedimento nel quale, a causa di problemi sanitari impeditividell’ordine d’accompagnamento alla frontiera, applicava le misurealternative della consegna del passaporto e dell’obbligo dipresentazione di martedì presso la Questura di Milano.Pertanto, il ricorso è inammissibile perché non sorretto da interessetutelabile, posto che proprio per i motivi sanitari invocati dal ricorrente,è stato emesso, nella stessa giornata, da parte del Questore di Milanoaltro provvedimento applicativo delle citate misure alternativeall’ordine impugnato, in attesa che fossero risolti i predetti problemisanitari impeditivi dell’accompagnamento dello straniero alla frontiera.In sostanza, il provvedimento applicativo delle misure alternativeall’ordine d’accompagnamento alla frontiera ne costituisce atto direvoca, adottato nella stessa giornata di quello impugnato che,dunque, priva di ogni interesse il ricorso in esame.Numero registro generale 21813/2025Numero sezionale 2309/2026Numero di raccolta generale 16571/2026Data pubblicazione 27/05/2026Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dellostesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledel 26 maggio 2026.Il PresidenteDott. Alberto Giusti