Ordinanza — n. 16566/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAliato presso lo studio dell’Avv. Maria Sofia Tonolo, sito in Roma, Via- ricorrente -contro1 RG n. 37/2021 Cons. Est. Luigi D’OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/2026in calce al controricorso, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. MassimoCesaroni e dall’Avv. Jacopo Di Marco, i quali dichiarano di voler riceverele comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliatipresso lo studio dell’Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16566/2026 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte d’appello, con sentenza n. 1987/2020, pubblicata il22/10/2020, per quel che ancora qui rileva, accoglieva l’appello dellaLCA, affermando che non c’era stata estinzione del giudizio civile exart. 75 c.p.p.4 RG n. 37/2021 Cons. Est. Luigi D’OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/20268. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale MarioAccardi.9. Hanno proposto ricorso incidentale Vieri Fiore e AntonioBandettini.10. Ha resistito con controricorso la LCA sia nei confronti di Vieri11.
Testo completo
liato presso lo studio dell’Avv. Maria Sofia Tonolo, sito in Roma, Via- ricorrente -contro1 RG n. 37/2021 Cons. Est. Luigi D’OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/2026in calce al controricorso, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. MassimoCesaroni e dall’Avv. Jacopo Di Marco, i quali dichiarano di voler riceverele comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliatipresso lo studio dell’Avv.
Benedetta Rosati, in Roma, piazza Mazzini, n.-ricorrenti-incidentali –San Giovanni del dott. Brunetto Mancini C. Società di IntermediazioneMobiliare s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in persona delcommissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, anche in viadisgiunta Iva, in forza di procura speciale alle liti in calce al controricorsocontenente ricorso incidentale, dall’Avv. Francesco P. Luiso, dall’Avv.Alberto Bigliardi e dall’Avv. Nicola Pabis Ticci, i quali chiedono che lecomunicazioni e le notificazioni del presente processo siano effettuatepresso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamentedomiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv.
Angela Soccio, via GiovanniBarracco, n. 2-controricorrente-PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. SalvatoreCuzzocrea e dall’Avv. Barbara Mirta Ferri, i quali chiedono che lenotificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento sianoeffettuate presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio TLS, Largo Angelocontenente ricorso incidentale-controricorrente-ricorrente incidentale-2 RG n. 37/2021 Cons. Est.
Luigi D’OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/2026Monaco Maria Carla, rappresentata e difesa, come da procura in atti,dall’Avv. Giuliano Scarselli, il quale dichiara che le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento siano effettuate all’indirizzodi posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma,presso il suo studio in Roma, Va Cassiodoro I/A-controricorrente-Mancini Silvia, Mancini Marella e Tronfi Adalberto-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1987/2020,depositata in data 22/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del12/5/2026 dal Consigliere dott.
Luigi D’Orazio;1. Il commissario liquidatore della San Giovanni del dott.Brunetto Mancini C. Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a., inliquidazione coatta amministrativa, a seguito di decreto discioglimento del 26/2/2003 del Ministero dell’economia, agiva, condella società Brunetto Mancini (poi deceduto, cui sono succedute lefiglie Marella Mancini e Silvia Mancini), Adalberto Tronfi e SilviaMancini, nonché nei confronti dei sindaci Vieri Fiori, AntonioBandettini e Mario Accardi (questi ultimi tre rinuncianti inCassazione), per far valere la loro congiunta responsabilità per idanni subiti dalla società per la perdita del capitale sociale,insufficiente alla copertura dei crediti, in ragione delle condotteillecite poste in essere da due promotori finanziari (Fazzi e Pecchi,3 RG n. 37/2021 Cons. Est.
Luigi D’OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/2026oltre la di lui moglie Monaco), in assenza della predisposizione diadeguati sistemi di controllo e di vigilanza.La liquidazione coatta amministrativa agiva esclusivamente peril risarcimento dei danni patrimoniali, presentando riserva per altrevoci di danno relative al processo penale in corso.2. Per quel che qui ancora rileva gli amministratori venivanoautorizzati a chiamare in causa, in manleva, le società di revisionePricewaterhouse Coopers s.p.a. e la Dianths s.p.a., oltre allacompagnia assicuratrice Roya Sun, agli stessi promotori finanziari,alla controller Lucia Figini, e a Fernando Nacci (quale examministratore).3.
Il tribunale di Firenze, con sentenza n. 2472/2013, dichiaravaestinto il giudizio nei confronti di Silvia Mancini (in proprio) e dei tresindaci.Veniva dichiarato estinto anche il giudizio nei confronti delladai sindaci.4. Presentava appello principale la liquidazione coattaamministrativa per errata dichiarazione di estinzione del giudizio.5. Adalberto Tronfi si costituiva in giudizio proponendo appelloincidentale, con la richiesta di estinzione anche nei suoi confrontidell’estensione del giudizio civile.6. Si costituivano in giudizio le eredi di Brunetto Mancini (Silviae Marella) chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appelloincidentale condizionato.7.
La Corte d’appello, con sentenza n. 1987/2020, pubblicata il22/10/2020, per quel che ancora qui rileva, accoglieva l’appello dellaLCA, affermando che non c’era stata estinzione del giudizio civile exart. 75 c.p.p.4 RG n. 37/2021 Cons. Est. Luigi D’OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/20268. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale MarioAccardi.9. Hanno proposto ricorso incidentale Vieri Fiore e AntonioBandettini.10. Ha resistito con controricorso la LCA sia nei confronti di Vieri11.
Ha resistito con controricorso Maria Carla Monaco.12. Ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorsoincidentale tardivo la Pricewaterhouse Coopers Advisory s.p.a.13. Sono rimasti intimati Silvia Mancini, Marella Mancini eAdalberto Tronfi.14. La LCA ha resistito con controricorso al ricorso incidentaletardivo.15. In data 2/8/2024 Mario Accardi ha rinunciato al ricorso percassazione, con accettazione da parte del commissario liquidatoredella LCA, con spese compensate.16. In data 30/5/2024 Vieri Fiori e Antonio Bandettini hannorinunciato al ricorso per cassazione, con accettazione da parte dellaLCA, con spese compensate.17.
In data 8/5/2026 la San Giovanni del dott. Brunetto Mancini C. Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a., in liquidazionecoatta amministrativa, ha accettato la rinuncia depositata il6/5/2026 da PriceWaterHouseCoopers Advisory s.p.aRAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere dichiarato estinto il giudizio, sia con riferimentoal ricorso principale proposto da Accardi, sia con riguardo al ricorsoincidentale proposto da Fiori e Bandettini, sia in relazione al ricorsoincidentale della PriceWaterHouseCoopers Avisory s.p.a.5 RG n. 37/2021 Cons. Est. Luigi D’OrazioNumero registro generale 37/2021Numero sezionale 2089/2026Numero di raccolta generale 16566/2026Data pubblicazione 27/05/20261.1.
Invero, i ricorrenti hanno depositato nel fascicolo telematicol’atto di «rinuncia al ricorso in Cassazione», con espressaaccettazione da parte del commissario liquidatore della liquidazionecoatta amministrativa.1.2. Analogamente la ricorrente incidentalePriceWaterHouseCoopers Advisory s.p.a. ha rinunciato al ricorso, conaccettazione espressa della LCA.2. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità ai sensidell’art. 391, quarto comma, c.p.c.3. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione delgiudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnantenon vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato giàversato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5,12 ottobre 2018, n. 25485;
Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n.31732).4. La Monaco non ha chiesto il rimborso delle spese, in quanto iricorsi non riguardano la sua posizione. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026Il Presidente6 RG n. 37/2021 Cons. Est. Luigi D’Orazio