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Decreto — n. 16513/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request accelerated decision ruling within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 16513/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request an accelerated decision within the statutory 40-day period. The appellant had submitted a proposal for an accelerated ruling but remained silent for the required duration, leading the court to deem the appeal withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was declared extinct, and the appellant was ordered to pay the losing party's legal fees and costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request an accelerated decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
accelerated decision procedure appeal withdrawal by silence extinction of proceedings Code of Civil Procedure legal costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
65 del 18.12.2024.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 1316 depo-sitata il 7 maggio 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art.
d.m. n° 55 del 2014
391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 95.516,50) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m.
d.m. n° 147 del 2022
n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perNumero registro generale 27286/2024Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 16513/2026Data pubblicazione 27/05/2026la fase decisionale.
art. 380-bis cod. proc.civ
65 del 18.12.2024.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 1316 depo-sitata il 7 maggio 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ.

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Testo completo

nazione di Banca FarmafactoringS.p.A. - (C.F. 07960110158) –con sede in Milano, via Domenichino5, in persona del Procuratore avv. Mario Gustato e del Procuratoredott. Andrea Benettin in virtù dei poteri conferiti loro con scritturaprivata autenticata da Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchiin data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060, rappresen-tata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso, dall’avv. MicheleDel Bene (C.F.: DLB MHL 76S24 F912G - m.delbene@avvocatino-cera-pec.it) il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione,notificazione e avviso relativi al presente procedimento all’indirizzoPEC m.delbene@avvocatinocera-pec.it e/o al numero di fax 02-57760400 – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio inRoma, via Linneo 8.Ricorrentecontroclinico, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28 (C.F. e P.I.04724150968), in persona del suo Presidente, legaleNumero registro generale 27286/2024Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 16513/2026Data pubblicazione 27/05/2026rappresentante pro-tempore, difesa e rappresentata dall’Avv.

PaolaTodisco (C.F. TDS PLA 59E49 H501U; pec paola.todisco@mi-lano.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso lo studio del pre-detto legale in Milano, Piazza L.V. Bertarelli n. 1, come risulta dallaprocura speciale conferita in data 18.12.2024, posta in calce al con-troricorso ed allo stesso materialmente unita, in attuazione delladisposizione del Presidente n. 65 del 18.12.2024.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 1316 depo-sitata il 7 maggio 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 95.516,50) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perNumero registro generale 27286/2024Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 16513/2026Data pubblicazione 27/05/2026la fase decisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 26 maggio 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti