Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, represented by Giancarlo Di Rosa, did not act to preserve the right to a decision, while the opposing parties argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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Piazza Monteleone diSpoleto n. 8, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avv. GIANCARLO DI ROSA,che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Antonio Palazzo(PLZNTN64E25H591D)-ricorrente-controYODA SPV S.R.L., e per Essa INTRUM ITALY S.P.A., elettivamentedomiciliata in TARANTO, Via Ciro Giovinazzi n. 9, DOM. DIG., presso lostudio dell'avvocato CESARIO DI COMITE (DCMCSR64B23L049T) che larappresenta e difende-controricorrente-nonché controBANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. (già Banco Di Napoli S.p.a)-intimata-avverso la SENTENZA n.49/2025 della CORTE D’APPELLO SEZ.DISTACCATA DI TARANTO depositata il 06/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 18653/2025Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 16454/2026Data pubblicazione 27/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il Consigliere delegatoMassimo Falabella