Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16453/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely for debt relief case exceeding six-month statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16453/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the six-month deadline required for cassation. The Ministry of Justice argued the appeal was untimely, while the debtor and OCC management remained unrepresented. The court ruled that the debt relief procedure does not benefit from the summer judicial suspension, making the six-month limit strict and non-extendable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327, comma 1°, c.p.c.; Art. 124 c.c.i.i.; Art. 283, comma 8, c.c.i.i.: The appeal for cassation against a debt relief decision is subject to a strict six-month deadline and is not suspended during the summer judicial break.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal untimely filing debt relief procedure judicial suspension statutory deadline opposizione al precetto esecutivo recupero di crediti esdebitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327, comma 1°, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato notificato, invece, indata 11/12/2025: oltre, dunque, il termine (lungo) di sei mesiprevisto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c.2.4.
Art. 124 c.c.i.i.
Il procedimento in esame, infatti, in difetto di normeche depongano in senso contrario (a partire dall’art. 124 c.c.i.i.,cui l’art.
Art. 283, comma 8, c.c.i.i.
124 c.c.i.i.,cui l’art. 283, comma 8, c.c.i.i., nel testo attualmente in vigore,espressamente rinvia), non è assoggettato, come prevede l’art.9, comma 1, c.c.i.i., alla sospensione feriale dei termini (tra l’1agosto e il 31 agosto) prevista dall’art.
Art. 9, comma 1, c.c.i.i.
Art. 1, l. n. 742/1969
Il procedimento in esame, infatti, in difetto di normeche depongano in senso contrario (a partire dall’art. 124 c.c.i.i.,cui l’art.
art. 283 c.c
124 c.c.i.i.,cui l’art. 283, comma 8, c.c.i.i., nel testo attualmente in vigore,espressamente rinvia), non è assoggettato, come prevede l’art.9, comma 1, c.c.i.i., alla sospensione feriale dei termini (tra l’1agosto e il 31 agosto) prevista dall’art.
art. 124 c.c
Il procedimento in esame, infatti, in difetto di normeche depongano in senso contrario (a partire dall’art. 124 c.c.i.i.,cui l’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RAZZANI GIOVANNI, GESTORE OCC, OCC ROMAGNA-ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DISOVRAINDEBITAMENTO;- intimati -avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI FORLÌ depositato il5/6/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPEDONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del19/5/2026;1.1. Il tribunale di Forlì, con la pronuncia in epigrafe, hadichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto dal Ministerodella Giustizia avverso il decreto con il quale lo stesso tribunale,in data 3/3/2025, aveva concesso a Giovanni Razzanil’esdebitazione prevista dall’art. 283 c.c.i.i.Numero re2gis tro generale 25188/2025Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 16453/2026Data pubblicazione 27/05/20261.2.

Il Ministero della Giustizia, con ricorso notificato indata 11/12/2025, ha chiesto la cassazione di tale decreto.1.3. Giovanni Razzani, il Gestore OCC e l’OCC Romagna-Organismo di composizione della crisi di sovraindebitamentosono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.2.2. Il decreto impugnato è stato, infatti, depositato indata 5/6/2025.2.3. Il ricorso per cassazione è stato notificato, invece, indata 11/12/2025: oltre, dunque, il termine (lungo) di sei mesiprevisto dall’art. 327, comma 1°, c.p.c.2.4.

Il procedimento in esame, infatti, in difetto di normeche depongano in senso contrario (a partire dall’art. 124 c.c.i.i.,cui l’art. 283, comma 8, c.c.i.i., nel testo attualmente in vigore,espressamente rinvia), non è assoggettato, come prevede l’art.9, comma 1, c.c.i.i., alla sospensione feriale dei termini (tra l’1agosto e il 31 agosto) prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969.3. Nulla è disposto per le spese del giudizio in difetto dicostituzione in giudizio degli intimati.4. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daRic. 2025, n. 25188 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 25188/2025Nu3m ero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 16453/2026Data pubblicazione 27/05/2026parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 maggio 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025, n. 25188 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026