Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16452/2026 — snciv Generato dall'IA

Court rules Rome tribunal competent for judicial liquidation when legal seat transfer occurred before the claim filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16452/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the Rome tribunal competent to hear the judicial liquidation request against Crial s.r.l., overturning the Monza tribunal's jurisdiction. The applicants argued that the transfer of the legal seat to Monza should trigger jurisdiction there, but the court found the transfer occurred in November 2024, prior to the October 2025 filing. Consequently, the court applied the rule that transfers happening within the year before the claim do not alter territorial jurisdiction, leaving Rome as the competent forum.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 27 c.c.i.i.; Art. 28 c.c.i.i.: The transfer of the main center of interests for legal persons does not affect territorial jurisdiction if it occurred within the year preceding the filing of the claim for crisis regulation or judicial liquidation.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial liquidation territorial jurisdiction center of interests legal seat transfer competence conflict insolvency proceedings Crial s.r.l. determinazione della competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 c.c.i.i.
Art. 28 c.c.i.i.
21; - l’art. 28 c.c.i.i.
Art. 45 c.c.i.i.
Art. 47 c.c.i.i.
art. 28 c.c
21; - l’art. 28 c.c.i.i.
art. 27 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

so da Gloria La Rocca e Lucia Macrì perl’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Crials.r.l. in liquidazione, con sede legale a Concorezzo (MB);udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPEDONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del19/5/2026;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIUSEPPEdel tribunale di Roma;rilevato che l’ordinanza pronunciata dal tribunale di Monza èstata regolarmente comunicata alle parti costituite;osserva1.1. il tribunale di Roma, con ordinanza del 12/11/2025,ha dichiarato la propria incompetenza per territorio apronunciarsi sulle domande proposte da Gloria La Rocca e LuciaMacrì per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confrontidella Crial s.r.l. in liquidazione.Numero registro generale 352/2026Nu2m ero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 16452/2026Data pubblicazione 27/05/20261.2.

Tale ordinanza, in particolare, ha ritenuto che: - anorma dell’art. 28 c.c.i.i., il trasferimento del centro degliinteressi principali non rileva ai fini della competenza quando èintervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda diaccesso a uno strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale; - nelcaso di specie, dalla documentazione in atti risulta che iltrasferimento della sede legale della società resistente è statoiscritto nel registro delle imprese il 20/11/2024 e, dunque, menodi un anno prima della proposizione dell’istanza, depositata il10/10/2025; - la competenza a dichiarare la liquidazionegiudiziale spetta al tribunale di Monza.1.3.

Il tribunale di Monza, a sua volta, con ordinanza del17/12/2025, ha sollevato, a norma degli artt. 45 e 47 c.c.i.i.,conflitto negativo di competenza sul rilievo che: - dalla visuracamerale storica agli atti è emerso che la Crial s.r.l. inliquidazione, fino al 20/11/2024, ha avuto sede legale in Roma,via Vespasiano n. 41; - a far data dal 20/11/2024, ha sede legalein Concorezzo (MB), via Libertà n. 21; - l’art. 28 c.c.i.i. prevedeche il trasferimento del centro degli interessi principali non rilevaai fini della competenza quando è intervenuto nell’annoantecedente al deposito della domanda di accesso a unostrumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o diapertura della liquidazione giudiziale o controllata; - nel caso inesame, “il primo ricorso per l’apertura della liquidazionegiudiziale è stato proposto dinanzi al Tribunale di Roma da GloriaLa Rocca in data 10.10.2025”; - “il trasferimento della sedelegale della società resistente da Roma a Concorezzo è avvenutoin data 20.11.2024, ossia nell’anno antecedente al deposito delladomanda”; - tale trasferimento, dunque, in forza dell’art. 28 cit.,è irrilevante ai fini della determinazione del tribunaleterritorialmente competente poiché, alla data del 10/10/2024Reg.comp. 2026, n. 352 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 352/2026Nu3m ero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 16452/2026Data pubblicazione 27/05/2026(ossia un anno prima della proposizione del ricorso), la sedelegale della società resistente era collocata in Roma, viaVespasiano n. 41; - non sono, inoltre, emersi elementi checonsentano di ritenere che la sede effettiva della società fossecollocata in Concorezzo anche in data antecedente al20/11/2024.2.1.

La Corte ritiene che, come osservato dal PubblicoMinistero, la competenza territoriale a pronunciarsi sulladomanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confrontidella Crial s.r.l. in liquidazione effettivamente appartenga altribunale di Roma e non a quello di Monza.2.2. L’art. 27 c.c.i.i., infatti, prevede che: - per iprocedimenti di accesso a uno strumento di regolazione dellacrisi e dell’insolvenza, compresa la liquidazione giudiziale, “ècompetente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centrodegli interessi principali”; - il centro degli interessi principali, perle persone giuridiche come la società resistente, si presumecoincidere con “la sede legale risultante dal registro delleimprese”.2.3.

L’art. 28 c.c.i.i., a sua volta, stabilisce che iltrasferimento centro degli interessi principali non rileva ai finidella competenza “quando è intervenuto nell’anno antecedenteal deposito della domanda di accesso a uno strumento diregolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura dellaliquidazione giudiziale o controllata”.2.4. 2.4. Nel caso in esame, il trasferimento della sedelegale della Crial s.r.l. in liquidazione da Roma a Concorezzo èintervenuto, come visto, in data 20/11/2024 mentre il (primo)ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale è statodepositato in data 10/10/2025, vale a dire, evidentemente,nell’anno anteriore al trasferimento della sede, che è, dunque,Reg.comp. 2026, n. 352 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026Numero registro generale 352/2026Nu4m ero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 16452/2026Data pubblicazione 27/05/2026irrilevante ai fini dell’attribuzione della competenza al tribunaledella nuova sede.2.5.

Ne consegue che, in difetto di elementi che possanoindurre a ritenere che il centro degli interessi principali della Crials.r.l. fosse stato trasferito a Monza oltre un anno prima deldeposito della prima istanza per l’apertura della liquidazionegiudiziale, la competenza territoriale a dichiarare l’apertura neiconfronti della stessa della liquidazione giudiziale è rimasta altribunale di Roma. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del tribunale di Roma,innanzi al quale dispone la riassunzione del giudizio nel terminedi sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;con spese da liquidarsi da parte del giudice del merito.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 19 maggio 2026.Il PresidenteMassimo FerroReg.comp. 2026, n. 352 – Sez. 1 – CC del 19/5/2026