Cassation appeal dismissed because the assignee failed to prove the specific credit assignment under Art. 58 TUB.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the assignee failed to provide documentary proof of the specific credit assignment. Although the assignee claimed succession rights under Article 58 of the TUB, no evidence was presented in the prior opposition proceedings or the current appeal. The court ruled that without such proof, the assignee lacks standing to challenge the bankruptcy liquidation decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 TUB; The assignee of a credit in bulk must prove the inclusion of the specific credit in the assignment operation to establish standing, otherwise the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
esentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCO SANMARTINO per procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro- intimato -avverso il DECRETO N. 883/2022 del TRIBUNALE DI LECCE del22/2/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 30/4/2026 dal Consigliere GIUSEPPEDONGIACOMO1.1. Il tribunale di Lecce, con il decreto in epigrafe, harigettato l’opposizione che la Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a., con atto del 29/3/2016, aveva proposto avverso lo statopassivo del Fallimento Nuova Adelchi s.p.a..1.2. La Siena NPL 2018 s.r.l., nella dichiarata qualità dicessionario dei crediti vantati dalla Banca del Monte dei PaschiNumero r2eg istro generale 8938/2022Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 16327/2026Data pubblicazione 26/05/2026di Siena s.p.a. in forza del contratto di cessione di crediti prosoluto stipulato in data 20/12/2017 ai sensi dell’art. 58 TUB, haproposto ricorso per la cassazione avverso tale decreto.1.3.
Il Fallimento è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.2.2. La società ricorrente, infatti, pur affermandosicessionaria del diritto di credito azionato in giudizio in forza delcontratto di cessione stipulato in data 20/12/2017 ai sensidell’art. 58 TUB, non ne ha fornito alcuna dimostrazione: né insede di giudizio di opposizione, a cui ha preso parte Banca Montedei Paschi di Siena s.p.a., né nel presente giudizio.2.3. Ed è, invece, noto che, in tema di legittimazioneall’impugnazione, il soggetto (come la ricorrente) che non siastato parte nel grado precedente, che proponga impugnazioneavverso la decisione adottata al suo esito nell’asserita qualità disuccessore, a titolo universale o particolare, di colui (come laBanca del Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) che era stato partenel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo,allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentratonella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo lecircostanze che costituiscono il presupposto di legittimazionealla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornirela prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, esseredichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione(Cass. n. 34373 del 2023;
Cass. n. 24050 del 2019).2.4. La parte che agisca affermandosi successore a titoloparticolare del creditore originario, in virtù di un’operazione dicessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58TUB, ha, infatti, l’onere di dimostrare l’inclusione del creditomedesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la provadocumentale della propria legittimazione sostanziale, salvo cheRic. 2022 n. 8938 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026Numero r3eg istro generale 8938/2022Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 16327/2026Data pubblicazione 26/05/2026il resistente (ma non è questo il caso) non l’abbia esplicitamenteo implicitamente riconosciuta (Cass. n. 24798 del 2020).2.5.
Ne consegue che è inammissibile il ricorso percassazione proposto da una società che assuma di esserecessionaria di crediti bancari in blocco ma non produca alcundocumento idoneo a dimostrare l’inclusione del credito oggettodi causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 cit. (cfr.Cass. n. 4116 del 2016).3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.4. Nulla per le spese del giudizio in difetto di costituzione del5. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 30 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2022 n. 8938 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026