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Ordinanza — n. 16321/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to the liquidation judge's waiver of interest in the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16321/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the liquidation judge had previously waived the right to pursue the litigation, eliminating the appellant's standing. The appellant, representing a company in judicial liquidation, challenged a decree from the Tribunal of Catania, but the liquidation process explicitly stated a lack of interest in continuing the case. Consequently, the court ruled that the procedural defect of lacking interest rendered the appeal void without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; A subsequent waiver of interest by the liquidation judge renders an appeal inadmissible, precluding any judgment on the merits or the imposition of unified contribution fees.

Parole chiave

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judicial liquidation waiver of interest inadmissible appeal standing to sue unified contribution fee conseguenze del ritiro ritiro dell'azione giudiziaria tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14782 del 2018
Cass. n. 14782 del 2018).
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Testo completo

FANO PECONI e MASSIMO FERRARI per procura incalce al ricorso;- ricorrente -contro- intimato -nonchéLIQUIDAZIONE GIUDIZIALE AUTOCHEM ITALIANA S.R.L.,rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMO FERRARI perprocura in calce alla dichiarazione di rinuncia;- interventore -avverso il DECRETO N. 5149/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANIAdel 15/5/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 30/4/2026 dal Consigliere GIUSEPPEDONGIACOMONumero re2gis tro generale 15953/2020Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 16321/2026Data pubblicazione 26/05/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica PAOLA FILIPPI,la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;rilevato che la Liquidazione Giudiziale della società ricorrente hadichiarato di rinunciare al ricorso non avendo più interesse allasua coltivazione;ritenuto che: - il sopravvenuto difetto d’interesse al ricorsocomporta l’inammissibilità dello stesso, senza pronuncia sullespese del giudizio in difetto di costituzione del Fallimento; -l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso esclude la sussistenzadei presupposti per condannare il ricorrente al pagamento delcd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr.

Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.Mla Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 30 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2020 n. 15953 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026