Cassation Court corrects a material error omitting a lawyer's fee deduction in a costs ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a joint request to correct a material error in a previous ruling regarding litigation costs. The defense lawyers had requested the deduction of their fees from the awarded costs, but the lower court omitted this instruction by mistake. The court ruled that the appropriate remedy for such an omission is the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure, rather than standard appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, the material error correction procedure is the exclusive remedy for omitting a lawyer's fee deduction in a costs ruling, ensuring the reasonable duration of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
,I.G.I. S.r.l., CO.EL.MO S.r.l., Fisiopharma S.r.l. Teredo S.r.l. Bontempi Vi-bo S.p.A. (già Vibo Sud S.r.l.), I.D.A.R. S.r.l., rappresentate e difesedall'avv. Giancarlo GargioneConsorzio Per l'Area Di Sviluppo Industriale Di Salerno in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoRosa Maria Landirelativamente all'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.12142/2025 depositata l'08/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere Martina Flamini.Numero registro generale 21779/2025Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 16309/2026Data pubblicazione 26/05/20261.
L'avv. Giancarlo Gargione, difensore di CANNON ARTES S.p.A. (giàArtes Ingegneria S.p.A.), DRORYS SUD S.p.A., I.G.I. S.r.l., CO.EL.MOS.r.l., FISIOPHARMA S.r.l., TEREDO S.r.l., BONTEMPI VIBO S.p.A. (giàVIBO Sud S.r.l.), IDAR S.r.l. e l'avv. Rosa Maria Landi, difensore delConsorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno hanno propostoistanza congiunta per la correzione dell'errore materiale contenutonell'ordinanza n. 12142/2025 emessa da questa Corte in data 8.5.2025, nella parte in cui, nel liquidare le spese del giudizio in favoredelle parti controricorrenti, non ha disposto, nel dispositivo, la distra-zione a favore del difensore, Avv.
Giancarlo Gargione, il quale si eradichiarato antistatario, facendone richiesta nel controricorso.Ragioni della decisioneIl ricorso è fondato.In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di im-pugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi allastregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzionedell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre adessere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che adesso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfat-to il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore ri-spetto del principio costituzionale della ragionevole durata del proces-so, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distratta-rio di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art.391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cas-sazione (ex aliis, Cass. nn. 12437 del 2017, 5082 del 2024, 33258del 2025).Numero registro generale 21779/2025Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 16309/2026Data pubblicazione 26/05/2026Nella specie, come detto, il difensore delle società controricorrentiaveva richiesto la distrazione delle spese nel controricorso, ma la Cor-te, nel provvedere sulle spese a favore delle parti assistite dal mede-simo difensore, per mera svista, le aveva liquidate omettendo di di-sporre la richiesta distrazione; pertanto, va disposta la correzione delpredetto errore materiale, come da dispositivo.
P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel di-spositivo dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 12142/2025, depositata l'8 maggio 2025, nel senso che alla statuizione ivicontenuta, nel secondo capoverso, del tenore “Condanna il ricorrenteal pagamento delle spese di giudizio, che liquida in relazione a cia-scuna costituzione di parti controricorrenti in euro 6.000.00, oltre eu-ro 200,00 per spese generali”, sia aggiunto il seguente periodo: “Di-spone che le spese liquidate alle controricorrenti siano distratte in fa-vore del loro difensore, Avv.
Giancarlo Gargione, dichiaratosi antista-tario”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gliartt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino