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Ordinanza — n. 16088/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to settlement agreement ending the disputed matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16088/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the subject matter of the dispute terminated following a joint request by both parties. The appellant, Petruzzi s.r.l., sued the Pescara Health Authority, but the parties subsequently reached a transactional agreement resolving all issues. Consequently, the court ruled that the appeal was precluded because the controversy had been settled, rendering the challenged appellate judgment ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 cod. proc. civ.: When parties declare during a legitimacy proceeding that a conventional agreement has resolved the dispute, the court must declare the subject matter terminated, causing the challenged judgment to lose effect.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo transattivo preclusione ricorso Corte di Cassazione codice procedura civile

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 cod. proc. civ.
Art. 383 cod. proc. civ.
Art. 384 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980

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Testo completo

Petruzzi s.r.l.a socio unico (C.F. 01339360065 e P. I.V.A. n. 01220790685), correntein Città Sant'Angelo (PE), alla Via Leonardo Petruzzi, n. 42, in persona delPresidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Concetta Petruzzi, rappresentata e difesa dall'Avv.Alessandra Rulli (C.F. RLL LSN 76A54 G482V) del Foro di Pescara, ed elet-tivamente domiciliata, con il proprio procuratore e difensore presso il Dott.Alfredo Placidi, con studio in Roma alla Via Barnaba Tortolini, n. 30, in vir-tù di procura speciale in calce al ricorso; ai fini delle comunicazioni e dellenotificazioni si indicano i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronicacertificata avvalessandrarulli@puntopec.it e telefax 085/9434456.RicorrentecontroAzienda Sanitaria Locale di Pescara (C.F./P.IVA 01397530682), cor-rente in Pescara, alla via Renato Paolini n.45, in persona del Direttore Ge-nerale e Legale Rappresentante pro tempore, Dott.

Vero Michitelli, rappre-Numero registro generale 15822/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 16088/2026Data pubblicazione 25/05/2026sentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Antonucci (c.f.: NTN VCN 67H20L273O) del Foro di Lanciano (CH) con studio in Via Milano n. 25 - fax0872-44993, giusta procura speciale del 27.08.2024 in calce al controri-corso e giusta delibera di incarico legale del Direttore Generale dell'A.S.L.di Pescara n. 1229/2024 e domiciliata, ai fini del presente giudizio, pressoil domicilio digitale dell'avv. Vincenzo Antonucci : p.e.c. vincenzoantonuc-ci@pec.giuffre.it.

L'Avv. Vincenzo Antonucci, in relazione al presente pro-cedimento, comunica che intende ricevere ogni comunicazione e notifica alnumero di fax 0872-44993 ovvero tramite posta elettronica certificata vin-cenzoantonucci@pec.giuffre.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n° 568 depositata il26 aprile 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dalconsigliere Luciano Varotti.Rilevato cheLe parti hanno depositato il 15 gennaio 2026 un'istanza congiunta di de-claratoria della cessazione della materia del contendere a spese compen-sate, a seguito di accordo transattivo intervenuto con la controparte.Ritenuto cheLo scrutinio dei motivi di ricorso è precluso dalla definizione bonaria dellacontroversia, di cui i difensori hanno concordemente dato atto.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 11 aprile 2018, n°8980) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le partidichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un ac-cordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa rego-lata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con con-Numero registro generale 15822/2024Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 16088/2026Data pubblicazione 25/05/2026seguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essen-do la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicatedagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ.

P.Q.Mla Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integral-mente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino