Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the appellate court's proposal. The appellant, represented by Roberto Chiari and Angelo Petracca, challenged a judgment against Poste Italiane S.P.A. and the Revenue Agency, but remained silent on the proposal submitted on April 2, 2026. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and order the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, co. 2 c.p.c.; Art. 391, co. 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e difeso nel presentegiudizio dall'avvocato Roberto Chiari, unitamente all’avvocato AngeloPetracca.-RICORRENTE-ControPoste Italiane S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,la quale è rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mele, unitamenteall’avvocato Paola Torre.-CONTRORICORRENTE-Nonché controAgenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore.-INTIMATA-Avverso: la sentenza n.924/2024 pronunziata dalla Corte d'Appello diVenezia e depositata il 13/05/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio, formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti addì 02.04.2026.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che, pertanto, a norma dell’art. 380-bis, co. 2, c.p.c. il ricorsodeve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 26882/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 16048/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, co. 2, c.p.c., deve provvedersi sullespese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrentePoste Italiane S.P.A., in persona del legale rappr. p.t., delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in €. 2.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00ed agli accessori di legge.Compensa nel resto le spese, essendo rimasta intimata l’Agenzia delleEntrate.Così deciso in Roma, il 20/05/2026La Consigliera delegataTricomi Laura